Il governo ottiene la fiducia sul decreto Pa, alla Camera, con 203 voti favorevoli. I contrari sono stati 134 e gli astenuti tre. Il testo approvato contiene diversi emendamenti, aggiunti nel passaggio nelle Commissioni Affari costituzionali e Lavoro di Montecitorio, tra cui la proroga di un anno (fino al 30 giugno 2024) dello scudo erariale per i funzionari e dirigenti pubblici, ossia, per contrastare la cosiddetta paura della firma, i fatti commissivi causativi di danno erariale sono perseguibili solo se accompagnati da un dolo specifico.
Ma la modifica introdotta che sta creando più attenzione e polemiche è l’eliminazione del controllo concomitante della Corte contabile italiana, con criteri di cooperazione e coordinamento con la Corte dei conti europea, sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e sul piano per gli investimenti Complementari al Pnrr. Un potere di controllo della Corte dei conti che pur non essendo stata creata specificatamente per il Pnrr, vi ha trovato la sua realizzazione. Tanto che su 47 delibere relative a controlli concomitanti emanate finora dalla Corte contabile ben 44 riguardano direttamente fondi del Recovery.
Il controllo concomitante della Corte dei conti è stato però introdotto nel 2009 (articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009 numero 15), prima di essere nuovamente disciplinato durante il Governo Conte II (art. 22 del dl 16 luglio 2020 n. 76). Sulla scia di tale testo, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, con delibera nel 2021, ha istituito il Collegio del Controllo Concomitante presso la Sezione del Controllo successivo della gestione delle Amministrazioni centrali dello Stato. Dunque per oltre 10 anni la Corte dei conti non ha esercitato (e non si è neppure organizzata per farlo) tali funzioni.
Di lì a poco è arrivato il Pnrr e il collegio del Controllo Concomitante ha iniziato ad agire. Ad esempio, le delibere 17 e 18 del 3 maggio 2023 hanno accertato il «mancato raggiungimento della milestone europea» rispettivamente alle stazioni ad idrogeno (almeno 40, ne sono state ammesse a contributo 35 dopo la rinuncia di un operatore che aveva presentato la domanda) e alla installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. (riproduzione riservata)