Per i prestatori di servizi in cripto-attività (Casp), manca ormai poco al fatidico 30 dicembre 2024, giorno in cui è prevista l’applicazione dei regolamenti Ue Micar, sui mercati delle cripto-attività, e Tfr, istitutivo della «travel rule», ossia l’obbligo di far sì che i trasferimenti di determinate cripto-attività siano accompagnati da informazioni su cedente e cessionario, cioè la prima disciplina organica in materia di cripto-attività a livello Ue con l’intento di creare un quadro regolamentare chiaro e uniforme per il settore, assicurando un level playing field.
In principio, l’importanza e l’impatto di questa data appaiono difficilmente sopravvalutabili: dal 30 dicembre chiunque vorrà prestare servizi in cripto-attività nell’Ue dovrà conformarsi alle nuove regole, anche se operatore extra-Ue (incluso ottenere l’autorizzazione dalle autorità competenti); al contempo, ottenuta l’autorizzazione in uno Stato membro, ciascun Casp potrà operare in tutta l’Ue, beneficiando del cosiddetto passaporto.
Ma è davvero così? A che punto siamo? Per quanto sia il Micar che il Tfr siano stati adottati da circa un anno e mezzo, la realtà è che il quadro regolamentare si sta completando in tutti i suoi elementi solo in quest’ultimo periodo, con alcune fondamentali regole ancora da adottare. Basti pensare che le norme tecniche che stabiliscono le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione alle autorità competenti sono state approvate dalla Commissione Ue il 31 ottobre scorso (e, a quanto consta, sono ancora allo scrutinio del parlamento e del consiglio Ue). Quanto all’Italia, mentre il decreto legislativo di adeguamento al Micar è stato adottato a settembre 2024, il decreto di adeguamento al Tfr è stato approvato dal governo lo scorso 29 ottobre.
A poco più di un mese dalla data di applicazione prevista a livello Ue, emerge quindi un quadro ancora in divenire, con un sistema di competenze molto articolato (non pare un caso, infatti, la pubblicazione di una nota riepilogativa congiunta Banca d’Italia-Consob il 29 ottobre scorso).
In questa situazione, è da apprezzare la scelta del governo di dare più tempo agli operatori già attivi nel settore (i) prevedendo un periodo transitorio in base al quale chi attualmente presta servizi in cripto-attività in Italia avrà sino al 30.6.2025 per presentare (in Italia o altro Stato membro) un’istanza di autorizzazione in base al nuovo regime e, ove lo faccia, potrà continuare a operare sino al 31.12.2025; (ii) rinviando l’applicazione degli obblighi di cui al Tfr all’ottenimento dell’autorizzazione come Casp in base alle nuove regole.
Pur apprezzabile, si tratta di una scelta nazionale, non armonizzata a livello Ue. Il Micar prevede una certa flessibilità sul punto: con il solo limite del 1° luglio 2026, ciascuno Stato membro può infatti stabilire un periodo transitorio più breve (o eliminarlo del tutto) se ritiene che le norme nazionali esistenti siano meno severe del Micar. Come prevedibile, oltre all’Italia anche altri Stati membri si sono avvalsi della facoltà, con esiti differenti: alcuni (come la Francia), prevedendo un periodo più lungo; altri (come Malta), non prevedendolo affatto.
L’esistenza di regimi transitori con durata e presupposti diversi a fini Micar ha un impatto anche sull’applicazione del Tfr, generalmente legata all’autorizzazione come Casp, creando incertezza sull’adozione di sistemi di comunicazione interoperabili tra operatori in cripto-attività: mentre chi sarà soggetto per primo alla travel rule ha già adottato propri protocolli, altri, che beneficiano di un periodo più lungo, non si impegnano ancora a utilizzare uno standard di messaggistica condiviso.
Questa incertezza rende a tutt’oggi difficile per gli operatori adottare una strategia unitaria a livello Ue, così frustrando almeno nel breve periodo uno degli obiettivi principali delle nuove regole. Inconvenienti pratici non del tutto imprevedibili, rispetto ai quali, forse, si sarebbe potuto raggiungere un compromesso migliore in sede Ue. (riproduzione riservata)
*studio legale Cleary Gottlieb