??????Del metodo politico spartitorio tipico della Prima Repubblica restano alcuni caratteri fondamentali in ciò che sta avvenendo per le nomine al vertice delle authority Consob, Antitrust e in prospettiva Anac. Si può rammentare quel che avvenne nel 1986 in una seduta del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (Cicr) quando, per meglio sviluppare la negoziazione tra i ministri del governo dei diversi partiti per decidere i vertici delle banche pubbliche, il governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi fu invitato a lasciare la riunione.
Metodo spartitorio sì, ma mai fondato su una spinta incompetenza o un palese potenziale conflitto di interesse. Per esempio, mai sarebbe accaduto che un ginecologo fosse nominato consigliere di Stato, come purtroppo ora è accaduto. Poi, con un referendum e la progressiva fine della banca pubblica, la lottizzazione bancaria, almeno quella consentita espressamente dalle norme, fu superata.
Sopravvengono allora altri terreni di spartizione, a cominciare dalle autorità di regolazione, garanzia e controllo. Non è un marchio solo dell’attuale governo; in passato, per esempio, si sono verificati altri casi di più o meno lunga vacatio della carica di vertice della Consob mentre si protraevano gli incontri tra i partiti di governo per negoziare le successioni. Ma la vicenda attuale si evidenzia per l’aperto contrasto nella maggioranza sulla nomina in questione e nel voler favorire l’accoppiata Consob-Antitrust (dove ugualmente bisogna nominare il nuovo presidente) per facilitare la contrattazione, cominciando con il dimenticare (si fa per dire) che la nomina del vertice dell’Autorità Garante della Concorrenza è di competenza non del governo ma dei presidenti di Senato e Camera.
Quanto alla Consob, l’ipotesi originaria del conferimento della presidenza al sottosegretario al Tesoro Federico Freni si è infranta per l’opposizione espressa da parte di Forza Italia, ma soprattutto per i forti dubbi sulla conferibilità dell’incarico a un esponente di governo con deleghe sulla Consob qual è Freni, confliggendo una tale scelta con le leggi Frattini e Severino. Tutto ciò non negando la capacità dimostrata da Freni nei diversi incarichi.
Ora però si deve decidere senza ulteriori ritardi. Pur non essendo espressamente previsti dalla legge, sarebbe doveroso indicare prima i criteri oggettivi ai quali la nomina deve rispondere con riferimento a professionalità, capacità, esperienza, idoneità, onorabilità e assenza di conflitti di interesse o incompatibilità. È essenziale che il designato abbia dimostrato autonomia intellettuale e rigore etico. Che sia più facile la rispondenza a questi criteri da parte di un tecnico sembra scontato, anche se non possono aprioristicamente escludersi esponenti della politica.
Nel caso della Consob, è fondamentale una competenza giuridica. L’ex presidente Paolo Savona, pur essendo un grande economista, si era formato anche una sicura competenza giuridico-istituzionale ricoprendo incarichi di punta nel campo pubblico oltre che nell’accademia. Occorrono altresì una capacità spiccata nel promuovere innovazioni e riforme. Ragionamenti similari si possono svolgere per l’Antitrust. Sarebbe invece nocivo stabilire un sinallagma tra le due nomine, una sorta di do ut des tra partiti per le due presidenze. (riproduzione riservata)