????Vendere abiti, scarpe o oggetti usati su piattaforme come Vinted, Subito o eBay può trasformarsi - se lo si fa con una certa regolarità - in un’attività d’impresa a tutti gli effetti con tutto ciò che ne consegue: dall’Iva alla tenuta delle contabilità. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7552 del 21 marzo 2025, recepita nel nuovo rapporto Eurispes «Riflessi fiscali e profili accertativi del commercio online» diffuso da Italia Oggi.
Il principio è semplice: chi effettua un numero rilevante di vendite online esercita di fatto un’attività d’impresa, anche senza una struttura organizzata o un negozio fisico. Di conseguenza, i guadagni derivanti da queste operazioni devono essere tassati come redditi d’impresa e non come redditi diversi.
Il punto centrale, sottolinea la Cassazione, è l’abitualità dell’attività. Non importa che la vendita avvenga su una piattaforma digitale o da casa propria: se le transazioni sono numerose e continuative, si tratta a tutti gli effetti di attività commerciale.
Nel caso analizzato dai giudici, un contribuente aveva effettuato oltre 1.600 vendite in due anni. Per la Corte, questo bastava per configurare un’attività d’impresa, anche in assenza di dipendenti o di un magazzino. L’Agenzia delle Entrate, in questi casi, può utilizzare le presunzioni legali previste dall’articolo 51 del Dpr 633/1972, basandosi su movimentazioni bancarie e dati trasmessi dalle piattaforme per ricostruire i ricavi non dichiarati.
Come ricorda Eurispes, le piattaforme di e-commerce collaborano oggi in modo attivo con le autorità fiscali. In molti casi, segnalano i venditori che superano determinate soglie tra cui chi supera i 1.000 euro di fatturato annuo e chi vende almeno cinque oggetti in un anno. Da queste verifiche possono scaturire accertamenti fiscali nei confronti di utenti che, pur dichiarandosi occasionali, operano in realtà come rivenditori professionali.
Dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la direttiva europea Dac7 (Direttiva UE 2021/514), che rafforza la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri. La norma impone alle piattaforme digitali di raccogliere e comunicare i dati dei venditori che, in un anno, abbiano effettuato più di 30 operazioni oppure incassato oltre 2.000 euro complessivi. Le informazioni vengono condivise a livello europeo, consentendo controlli incrociati più efficaci e limitando i margini di evasione nel commercio online.
La Cassazione ha chiarito anche i profili legati all’Iva: chi vende in modo continuativo, o agisce tramite piattaforme di intermediazione come commissionario, deve emettere fattura e versare l’imposta come qualunque altro commerciante. Non fa differenza se le vendite avvengono per conto proprio o per conto di terzi: ciò che conta è la natura economica e abituale dell’attività. (riproduzione riservata)