La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte Edu) del 6 febbraio 2025 (Italgomme Pneumatici S.r.l. and Others v. Italy) critica duramente la normativa italiana su accessi e perquisizioni fiscali presso sedi di imprese e studi professionali.
Secondo i giudici, l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che come noto tutela il diritto al rispetto del domicilio, è violato laddove le autorità fiscali: (i) godono di un’illimitata discrezionalità nel disporre tali accessi, essendo esonerate dall’obbligo di fornire le ragioni per cui sono necessari (ii) non sono tenute a predeterminare gli elementi acquisibili da parte dei controllori, consentendo così accessi puramente esplorativi, e, infine, (iii) non sono soggette a un effettivo controllo giurisdizionale circa la necessità e proporzionalità delle loro decisioni. La Corte Edu ha perciò invitato l’Italia a modificare la propria legislazione affinché si adegui a tali standard minimi di garanzia, ed è notizia di pochi giorni fa la presentazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare (n.1376) volto appunto a recepire tale invito.
In questo contesto non sembra però prestata sufficiente attenzione al fatto che la portata della pronuncia della Corte Edu esorbita l’ambito strettamente fiscale. Le medesime critiche contenute nella sentenza Italgomme ben possono essere rivolte alle disposizioni in tema di ispezioni, accessi e perquisizioni ordinati da autorità amministrative cui sono rimessi poteri di vigilanza in determinati settori economici, quali ad esempio Bankitalia, Consob, Agcm, Ivass e Oam. Tali disposizioni, infatti, ricalcano quelle fiscali criticate dalla Corte Edu o a esse fanno espresso rinvio, specie laddove il legislatore consente di delegare tali operazioni alla Guarda di finanza.
Conseguentemente, anche in tali ambiti, sebbene estranei alla materia fiscale, non sono previsti né limiti di proporzionalità e pertinenza della misura ispettiva presso le sedi aziendali o professionali rispetto alla gravità o alla natura delle violazioni sospettate, né un controllo giurisdizionale in linea con gli standard imposti dalla Convenzione. Anche in tali materie, quindi, sarebbe opportuno un analogo intervento normativo di segno «garantista».
A ciò non osta, a nostro avviso, il vincolo imposto dal diritto dell’Unione agli Stati membri di apprestare efficaci misure di contrasto rispetto a determinati fenomeni illeciti (si pensi, ad esempio, alla normativa «Anti-market abuse»). Da un lato, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione «fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali» (articolo 6 comma 3 del Trattato Ue); dall’altro, il diritto unionale derivato prevede che lo Stato membro attui, con riferimento ai poteri ispettivi in parola, i medesimi livelli di garanzia nei confronti dei destinatari previsti dal proprio diritto nazionale.
Resta infine da vedere se la violazione dei criteri della sentenza Italgomme abbia già oggi ripercussioni sulla validità dei provvedimenti adottati ad esito delle predette indagini dalle autorità amministrative, analoghe a quelle previste in materia tributaria. La recente riforma ha, infatti, previsto che gli elementi di prova acquisiti in violazione di legge (tra cui è ricompreso anche l’art. 8 della Convenzione) sono inutilizzabili ai fini dell’accertamento, amministrativo o giudiziale, dell’evasione di imposta. (riproduzione riservata)
* Giordano Merolle Studio Legale Tributario