Un algoritmo può decidere a chi dare un mutuo? Ecco cosa si può (e non si può) fare con l’AI secondo le regole Ue
Sono riunite in una guida di 140 pagine le prime indicazioni pratiche su cosa si può fare, ma soprattutto cosa non si può fare, con l’intelligenza artificiale nell’Unione Europea. Il documento, pubblicato dalla Commissione Europea il 4 febbraio, è uno dei circa 60 atti che aiuteranno a interpretare l’AI Act, il regolamento comunitario approvato nell’estate 2024 per disciplinare – sulla base del rischio – le applicazioni dell’AI, e arriva con due giorni di ritardo, dopo l’entrata in vigore della prima parte delle norme Ue.
Nello specifico, il 2 febbraio è scattato il bando delle tecnologie ritenute troppo pericolose. Anche se le sanzioni partiranno solo ad agosto, quando gli Stati membri dovranno aver messo in piedi le loro strutture di vigilanza.
Tra le tecnologie proibite ci sono i sistemi di riconoscimento facciale (con alcune eccezioni per scopi di sicurezza) e delle emozioni, di categorizzazione biometrica, polizia predittiva e social scoring (i meccanismi che danno un «punteggio» alle persone in base al loro comportamento). In ambito finanziario, il caso principale è quello del credit scoring, che assegna un «punteggio di solvibilità» ai creditori (ad esempio a chi chiede un mutuo) sulla base di numerosi parametri.
In sintesi, il credit scoring è consentito solo se utilizza informazioni finanziarie e comportamenti attinenti al controllo del denaro. In questo caso l’applicazione ricade tra quelle considerate ad alto rischio, che da agosto 2026 avranno specifici obblighi di sicurezza e compliance. «Al contrario, non si può valutare l’affidabilità creditizia utilizzando dati sociali o culturali, come l’etnia o la provenienza geografica, l’orientamento politico o religioso», spiega Edoardo Raffiotta, docente di regolazione dell’AI e of counsel dello studio legale Lca. «Lo stesso vale per le polizze assicurative: la valutazione del rischio deve essere analizzata con criteri oggettivi non riferiti alle caratteristiche della persona».
L’entrata in vigore dei divieti, con le linee guida allegate, è solo uno dei primi step per l’implementazione del regolamento europeo. Il prossimo giorno da cerchiare sul calendario è il 2 maggio, data entro cui l’AI Office dell’Unione Europea dovrà rendere disponibile un codice che dia indicazione agli operatori del settore e, nello specifico, agli sviluppatori di modelli potenti come i vari ChatGpt, Claude, Llama. Il Code of practice (codice di pratica) dovrà essere pronto entro aprile e, secondo quanto appreso da MF-Milano Finanza, a breve sarà pronta una terza bozza del testo. «Il Codice non conterrà delle prescrizioni ma diventerà il testo di riferimento per interpretare correttamente le regole europee», spiega Brando Benifei (Pd), co-relatore dell’AI Act. «Chi non lo seguirà rischierà di risultare inadempiente».
Poi, il 2 agosto 2025: entro questo termine i 27 Paesi dell’Ue dovranno istituire le autorità nazionali di vigilanza. «In Italia c’è un disegno di legge che identifica l’Acn (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) come autorità di vigilanza e l’Agid (Agenzia per l'Italia Digitale) come organo di notifica dei sistemi ad alto rischio. Ma anche la Banca Centrale Europea e, a cascata, la Consob e la Banca d’Italia dovranno avere un ruolo nella governance dei sistemi di AI in materia finanziaria», aggiunge Raffiotta. «Il testo, tuttavia, è fermo al Senato e difficilmente entrerà in vigore prima del 2 agosto 2025. È più facile che la parte relativa alla governance sia tradotta in un decreto legge per rispettare la scadenza».
Infine, il 2 agosto 2026, due anni dopo l’approvazione dell’AI Act, si arriverà alla piena applicazione delle regole per i sistemi ad alto rischio. (riproduzione riservata)