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Superbonus, occorre che il Fisco inserisca gli oneri finanziari tra le spese detraibili
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Superbonus, occorre che il Fisco inserisca gli oneri finanziari tra le spese detraibili

di Francesco Calciano *
21 novembre 2022, 11:50 Ultimo aggiornamento: 11:58

Con l’aumento dei tassi di interesse il prezzo di acquisto dei crediti generati dai bonus edilizi è sceso ulteriormente. E con la riduzione del superbonus dal 110% al 90%, serve un ripensamento da parte del legislatore e dell’Agenzia delle entrate sugli oneri finanziari

Nell’applicare lo sconto sul corrispettivo in fattura ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020 (il Superbonus 110%), il fornitore anticipa al beneficiario originario delle detrazioni, quindi il committente, la detrazione fiscale di cui quest’ultimo avrebbe altrimenti fruito scomputandola, dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi per quote costanti in 4, 5 o 10 anni, a seconda del tipo di bonus edilizio.

In sostanza il beneficiario, dalla trasformazione di un beneficio finanziario recuperabile in 4, 5 o 10 anni (sotto forma di minori pagamenti fiscali) trae un beneficio immediatamente fruibile per intero (sotto forma di minori pagamenti commerciali).

Concentrandoci sul superbonus 110% sino alla prima metà del 2022, i tassi di mercato applicati dai principali gruppi bancari per l’acquisizione dei crediti di imposta derivanti dall’agevolazione portavano a valori attuali sostanzialmente coincidenti con l’ammontare dello sconto applicato in fattura, se non a valori sopra la pari (ossia oltre 100 su 110).

In tale contesto operativo, il fornitore non aveva alcun motivo per richiedere al proprio committente di farsi carico degli oneri finanziari impliciti, per l’evidente ragione che tali oneri finanziari impliciti nello sconto in fattura non venivano sopportati dal fornitore, bensì risultavano interamente coperti dal surplus di detrazione riconosciuta dallo Stato.

Con l’aumento dei tassi di interesse e il conseguente aumento dei tassi di mercato applicati dal comparto bancario per l’acquisizione dei crediti di imposta, questo scenario è però mutato, nel senso che, anche per i crediti di imposta derivanti da superbonus, i corrispondenti valori attuali di mercato stanno posizionandosi, rispetto allo sconto in fattura applicato dal fornitore, sotto la pari (ossia sotto 100).

In questo nuovo contesto operativo è fisiologico che, anche in relazione a sconti in fattura su spese agevolate con il superbonus, fornitore e committente possano accordarsi per prevedere il ribaltamento dal primo al secondo del valore attuale del credito di imposta che sorge a fronte dello sconto applicato e il valore attuale dello sconto ottenuto dalla cessione a terzi che non trova copertura nel surplus di detrazione riconosciuta dallo Stato.

Tuttavia, detti oneri finanziari relativi per l’appunto ai costi sostenuti per l’ulteriore cessione a terzi del credito ricevuto dal committente, a seguito della prima cessione del credito o dello sconto in fattura, non sono ritenuti detraibili (ai fini Irpef o Ires) per il committente, in quanto non ricompresi tra i costi accessori agevolati dai bonus edili. Infatti, nonostante la spesa sostenuta dal committente in accordo con il fornitore per il riaddebito di questi costi sia riconducibile alle opere in detrazione, l’Agenzia delle entrate non li ha ricompresi tra quelli strettamente correlati agli interventi agevolati (cfr. Circolare Agenzia delle entrate n. 24/E/2020 paragrafo 5) e come tali non possono, quindi, costituire base di calcolo della detrazione medesima.

Ora, alla luce della prospettata riduzione del superbonus dal 110% al 90%, sarebbe quanto meno auspicabile un ripensamento da parte del legislatore e dell’Agenzia delle entrate, teso a ricomprendere gli oneri finanziari da sconto/cessione tra le spese ammissibili, per controbilanciare gli inevitabili contraccolpi economici in un comparto già sufficientemente martoriato dalle continue modifiche normative, dai molteplici documenti di prassi emanati.

Non da ultimo, i sequestri preventivi sui cassetti fiscali degli acquirenti seguiti alle recenti sentenze della Cassazione hanno reso del tutto irrilevanti le indicazioni fornite fino a questo momento sul tema della responsabilità solidale tra cedente e cessionario, e stoppato (nuovamente) l’acquisto di crediti fiscali legati ai bonus edilizi generando, di riflesso, una legalizzata speculazione. Chi ancora acquista lo sta facendo a percentuali bassissime, sfruttando la disperazione delle imprese a serio rischio di insolvenza, impossibilitate a svuotare i propri cassetti fiscali.


*Nazione Verde



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