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Superbonus 110%, cosa cambia con l'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate
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Superbonus 110%, cosa cambia con l'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate

di Francesco Calciano*
11 ottobre 2022, 13:45 Ultimo aggiornamento: 13:48

Con la circolare n. 33/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti. E dopo oltre due anni dall'insorgere delle prime problematiche interpretative, ha aperto il canale telematico indirizzato alla risoluzione degli errori formali

Nell’ambito degli interventi edilizi ed in particolare del Superbonus 110%, gli operatori del settore hanno ormai ben chiaro che gli atti emanati dell’Agenzia delle Entrate sono tutt’altro che un passaggio banale. In un contesto fortemente influenzato dalla prassi che ha assunto a tutti gli effetti una funzione normativa, con la recente circolare n. 33/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito per l’ennesima volta i propri chiarimenti. Dopo ben oltre due anni dall’insorgere delle prime problematiche interpretative, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente aperto ufficialmente il canale telematico indirizzato alla risoluzione degli errori formali e di tutte quelle problematiche che non incidono sulla spettanza del credito.

La risoluzione degli errori formali

Occorre preliminarmente rammentare che, in ambito tributario, sono inapplicabili le sanzioni in caso di errori formali che non recano “pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo” (Agenzia delle Entrate, circolare 77/E del 3 agosto 2001). Inoltre, in caso di errori formali, l’articolo 10, comma 3 dello Statuto del contribuente, legge 212/2000, e l’articolo 6, del decreto legislativo 472/1997, seppur con lievi differenziazioni, sanciscono in ogni caso che la punibilità è esclusa tutte le volte che il comportamento antigiuridico del contribuente, seppure in violazione di specifici obblighi di legge, in concreto, non dia luogo ad alcun debito d’imposta (il cosiddetto “danno erariale”) e non incida sull’attività di controllo, privilegiando l’aspetto sostanziale dell’offesa del bene giuridico tutelato. In sostanza, secondo la prassi dell’Amministrazione Finanziaria, solo se concorrono entrambe le condizioni di cui all’articolo 6 la violazione è meramente formale e come tale non punibile.

Inoltre, con riferimento alla comunicazione di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate aveva già preannunciato, nell’attesa dell’emanazione della circolare in questione che, ad ogni modo, in presenza di errori formali non incidenti sulla determinazione dell’importo spettante, non era pregiudicata la spettanza della detrazione e, quindi, la correttezza della cessione del credito.

Tutte le casistiche degli errori commessi 

Venendo alle possibili casistiche degli errori commessi nella compilazione della comunicazione o nella circolazione dei crediti in Piattaforma (cassetto fiscale) per i quali l’Amministrazione Finanziaria consente la correzione, nella circolare n. 33/2022 prima di tutto viene precisato che “Tutte le segnalazioni e le istanze indicate nella presente circolare devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata “annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it” (segnalazioni e istanze già trasmesse all’Agenzia con altre modalità non saranno prese in considerazione e dovranno essere nuovamente inviate all’indirizzo PEC menzionato).

Nello specifico, l’Agenzia consente di correggere gli errori formali, o l’omissione, di dati nella comunicazione che non hanno comportato la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto.

La circolare propone i seguenti esempi di errori formali:

1)  errori sui seguenti dati riportati nel frontespizio: recapiti (e-mail e telefono); codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica; indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”; codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica superbonus; codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;

2) errori nel quadro A, quali: indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020; stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;

3) errori nel quadro B, aventi ad oggetto i dati catastali;

4) errori nel quadro D, aventi ad oggetto la data di esercizio dell’opzione e la tipologia del cessionario.

Può accadere, inoltre, che, nella compilazione della comunicazione relativa al primo stato di avanzamento, si dimentichi di indicare il valore “1” nell’apposito campo. Questo impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi rispettando le procedure che prevedono l’indicazione del numero di SAL al quale si riferiscono e il protocollo telematico di invio della comunicazione relativa al primo SAL.

Anche in questo caso, chiarisce la circolare, è necessario seguire la procedura descritta per gli errori formali, e il contribuente, dopo aver trasmesso le comunicazioni senza indicare il numero di SAL e di protocollo, deve inviare apposita comunicazione PEC al richiamato indirizzo specificando i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni e il numero di SAL cui si riferiscono. Stessa procedura va seguita nel caso in cui, pur essendo stata correttamente compilata la prima comunicazione, sia stata omessa l’indicazione del numero di SAL e di protocollo nelle successive.

È altresì possibile correggere la comunicazione trasmessa nella quale è stato indicato un importo del credito ceduto (o fruito come sconto sul corrispettivo) inferiore a quello della detrazione spettante. In questa ipotesi potrà essere trasmessa una nuova comunicazione, contenente tutti i dati di quella già trasmessa, indicando la differenza dell’ammontare del credito ceduto. Analogamente, si può correggere la comunicazione trasmessa in cui era stata indicata una spesa inferiore rispetto a quella effettivamente sostenuta per l’esecuzione degli interventi agevolati.

L’Agenzia ammette poi la possibilità di avvalersi della particolare forma di ravvedimento rappresentata dalla cosiddetta remissione in bonis, di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legge 16/2012, da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione di opzione relativa alle spese sostenute nel 2021 (o per le rate residue delle spese 2020) entro il termine del 29 aprile 2022 (il differimento di detto termine al 15 ottobre 2022, infatti, riguarda solo i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022).

Chi non ha trasmesso la comunicazione ha tempo fino al 30 novembre

La generalità dei contribuenti che entro il 29 aprile scorso non sono riusciti a trasmettere la comunicazione (ma anche per quelli, si ritiene, le cui comunicazioni sono state per qualche ragione rifiutate per meri errori di compilazione) hanno tempo fino al 30 novembre per adempiere, versando con il modello F24 la sanzione minima di 250 euro, di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 471/97.

Nei casi in cui nella comunicazione siano stati commessi errori (od omissioni) che incidono su elementi sostanziali della detrazione (per esempio un errato codice intervento, il codice fiscale del cedente ecc.) e nel caso in cui il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l’annullamento di tale accettazione trasmettendo, sempre tramite PEC, il modello allegato alla circolare n. 33/E del 06.10.2022. Il modello deve essere sottoscritto non solo dal beneficiario della detrazione/cedente, ma anche dal cessionario/fornitore.

Riferendosi alla responsabilità in solido tra fornitore che ha applicato lo sconto e cessionari, in presenza di concorso nella violazione, l’Amministrazione Finanziaria mantiene le precedenti posizioni. Nonostante confini la colpa grave, tanto discussa, agli stati di imperizia o negligenza indiscutibili che definiscono comportamenti caratterizzati da violazioni palesi sia sul piano dei fatti sia sul piano dell’interpretazione giuridica tali da comportare l’evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari, l’Amministrazione persegue, ai fini della individuazione della colpa grave, la strada tortuosa della diligenza.

Quando ricorre la colpa grave 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, in particolare, la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come per esempio nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (come nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, nella circolare n. 33/E manca un chiaro riferimento al ruolo centrale che l’asseverazione, attestazioni e il visto di conformità avrebbero dovuto avere nella valutazione della responsabilità solidale. L’Agenzia delle Entrate, al contrario, preso atto delle limitazioni introdotte in sede di conversione del decreto aiuti-bis, si affida nuovamente alla rilevanza probatoria degli indici di cui alla circolare n. 23/E.

L’Agenzia, infatti, nella circolare in commento, oltre a fornire ulteriori elementi con riferimento ad alcuni specifici indici, non approfondisce la questione di come gli stessi indici possano coordinarsi con le nuove disposizioni.

*Dottore Commercialista, Responsabile Fiscalità e Visto di conformità Nazione Verde

(riproduzione riservata)



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