In otto giorni la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ridisegnato la cornice giuridica di un’industria che in Europa vale, secondo l’ultimo Sport Satellite Account pubblicato dalla Commissione, 627 miliardi di euro l’anno (il 3,4% del pil dell’Unione) e sostiene oltre 6 milioni di posti di lavoro diretti, quasi 9 milioni e mezzo contando l’indotto.
Tre sentenze, depositate tra il 9 e il 16 luglio, che parlano al calcio ma valgono per tutto lo sport: il caso Rogon sul regolamento agenti della federazione tedesca, il caso Rrc Sports sul Regolamento Fifa per gli agenti di calciatori e le cause riunite sul cosiddetto «caso Agnelli», nate da un rinvio del Tar del Lazio sulle inibizioni irrogate dalla Figc nella vicenda plusvalenze.
Il messaggio complessivo è chiaro e non ammette più ambiguità: l’autonomia dell’ordinamento sportivo esiste, ma è un’autonomia sotto condizione. Le federazioni, quando adottano regole che incidono su mercati e professioni, agiscono come imprese o associazioni di imprese e rispondono al diritto della concorrenza e alle libertà fondamentali del Trattato come qualunque altro operatore economico.
Con la sentenza Rogon del 9 luglio la Corte ha stabilito che il test elaborato dalla giurisprudenza Wouters e Meca-Medina (obiettivi legittimi di interesse generale, idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto) si applica anche alle regole federali che disciplinano i servizi di soggetti terzi, come gli agenti, operanti su un mercato a monte rispetto alle competizioni. Con due precisazioni di peso: l’eccezione non copre mai le restrizioni della concorrenza «per oggetto» e la valutazione può avvenire per insiemi di disposizioni, non necessariamente norma per norma. La verifica concreta torna al giudice nazionale.
Il 16 luglio, con Rrc Sports, è toccato al Regolamento Fifa sugli agenti: tetto alle commissioni, divieto di rappresentanza multipla, sistema di licenze, obblighi informativi e trattamento dei dati. La Corte non salva né boccia in blocco: consegna al giudice tedesco una griglia di analisi dettagliata su intese, abuso di posizione dominante, libera prestazione di servizi e Gdpr.
Ma una regola è già caduta: il divieto di contattare o ingaggiare clienti vincolati da un contratto di esclusiva al di fuori dei due mesi precedenti la scadenza è incompatibile con il divieto di intese, perché protegge indebitamente l’agente già in carica dalla concorrenza. Difficile immaginare un tempismo più delicato: le due pronunce arrivano a mercato estivo aperto, mentre agenti, club e giocatori stanno negoziando trasferimenti e commissioni sulla base di regole la cui tenuta è ora, in parte, sospesa.
La terza pronuncia è quella di maggior impatto sistemico per l’Italia. Sul «caso Agnelli» la Corte ha giudicato le inibizioni sportive compatibili con le libertà di circolazione, purché perseguano obiettivi legittimi non puramente economici e siano determinate secondo criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori.
Ma sul sistema italiano di giustizia sportiva (quello della legge 280/2003, che limita il giudice amministrativo alla sola tutela risarcitoria) la promozione è solo condizionata: quell’assetto regge soltanto se almeno l’organo di ultima istanza, il Collegio di Garanzia del Coni, supera il test europeo della «giurisdizione», cioè indipendenza e imparzialità, precostituzione per legge, garanzie del contraddittorio, controllo effettivo e accesso al rinvio pregiudiziale. Diversamente, servirà un giudice statale con poteri di annullamento e di sospensione cautelare. La palla passa ora al Tar del Lazio, dove il giudizio è destinato a riprendere nei prossimi mesi; ma il legislatore farebbe bene a non aspettare l’esito, perché ogni sanzione irrogata nel frattempo nasce esposta a contestazione.
C’è un corollario che federazioni e tesserati farebbero bene a non sottovalutare: il primato del diritto dell’Unione. Se il Collegio di Garanzia non supera il test, il giudice comune non deve attendere alcuna riforma: è tenuto a disapplicare, qui e ora, le norme — statali o federali — che gli impediscono di annullare o sospendere una sanzione, perché l’accesso a un giudice effettivo è un diritto garantito dalla Carta Ue che nessuna riserva di giustizia domestica può comprimere.
E il discorso non si ferma alla legge 280/2003: dopo la sentenza Seraing dell’estate 2025, anche i vincoli di giustizia e le clausole compromissorie che minacciano sanzioni a chi si rivolge ai tribunali dello Stato sono norme a tenuta precaria. Tradotto in pratica: ogni sanzione, ogni regolamento, ogni diniego può diventare domani terreno di una disapplicazione giudiziale, con esiti potenzialmente diversi da tribunale a tribunale. Il contrario esatto della certezza di cui vive lo sport.
E qui viene la provocazione, che è in realtà un’urgenza operativa: dopo queste sentenze ogni federazione e associazione sportiva, nazionale e internazionale, dovrebbe avviare immediatamente un programma strutturato di compliance con il diritto europeo e antitrust. Non è più sostenibile che regolamenti capaci di incidere su interi mercati (agenti, trasferimenti, licenze, diritti, sanzioni) nascano e vivano senza essere mai passati al vaglio dei criteri che la Corte ha ormai codificato. Il mondo delle imprese lo ha imparato da tempo con i programmi di compliance antitrust e con i modelli organizzativi: chi regola un mercato deve dotarsi degli stessi presidi di chi vi opera.
In concreto significa almeno quattro cose. Primo: un audit sistematico dei regolamenti esistenti, per mappare le disposizioni che restringono la concorrenza o le libertà di circolazione e verificarne obiettivi, coerenza e proporzionalità, con l’onere di documentare ex ante (non di improvvisare in giudizio) l’interesse generale perseguito.
Secondo: procedure di adozione delle nuove regole che incorporino il test di proporzionalità, il confronto con le categorie incise e la valutazione di misure meno restrittive.
Terzo: sistemi sanzionatori fondati su criteri trasparenti, oggettivi e verificabili, come richiesto dalla Corte.
Quarto: un tagliando agli organi di giustizia domestica, perché indipendenza, precostituzione e garanzie procedurali non sono più un vezzo organizzativo ma la condizione di sopravvivenza dell’intero sistema.
Chi non si adegua si espone a rischi molto concreti: nullità delle regole, azioni inibitorie e risarcitorie promosse da agenti, club e atleti secondo le logiche del private enforcement antitrust, oltre al danno reputazionale e alla paralisi regolatoria. E il tema riguarda anche il mercato: per investitori e fondi che guardano allo sport europeo (club, leghe, infrastrutture, media) la due diligence regolatoria diventa una voce imprescindibile nella valutazione degli asset, perché il valore di molti modelli di business dipende da regole federali la cui tenuta va oggi misurata sul metro di Lussemburgo.
Lo sport europeo è ormai, a tutti gli effetti, un mercato regolato a doppio livello, dove la lex sportiva vive solo dentro il perimetro del diritto dell’Unione. Le federazioni possono continuare a scrivere le regole del gioco, ma da questo luglio sanno con certezza che l’arbitro finale non sono più loro. Attrezzarsi subito, con una compliance seria, non è un costo: è l’unico modo per conservare quel potere regolatorio che la Corte ha accettato di riconoscere — a condizione che lo si eserciti bene. (riproduzione riservata)
*GA Alliance – Global legal&tax Advisor