Ultimi giorni per sanare, quasi a costo zero, gli eventuali errori commessi in sede di pagamento dell’Imu. Dopodiché sarà ancora possibile, ma con sanzioni crescenti. Scatta infatti la chance di ricorrere al cosiddetto ravvedimento operoso per sanare gli omessi versamenti dell’acconto dell’imposta municipale, la cui scadenza era fissata per il 17 giugno.
Fino al 1° luglio è possibile regolarizzare versando una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino al 14° giorno dalla scadenza. Dal 1° luglio in poi ci sono altre valide alternative, anche se aumenta la sanzione dovuta. Naturalmente, è opportuno avvalersi del condono nei tempi previsti dalla legge prima che le violazioni vengano accertate dalle amministrazioni comunali. Prima si paga, minore è la sanzione dovuta.
Se il pagamento è stato effettuato parzialmente o in ritardo, oltre il 17 giugno, fino a 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è dovuta nella misura dell’1,5%. Qualora il ritardo si protragga oltre, fino a 90 giorni, la sanzione sale all’1,66%. Ci si può avvalere della sanatoria entro un anno, ma in questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75%.
Anche i soggetti passivi dei tributi locali possono correggere gli errori pagando le penalità del 4,28%, entro due anni dalla scadenza, oppure del 5%, oltre due anni da quando è stata commessa la violazione. Rimediare agli errori è sempre una facoltà. Chi rinuncia ad avvalersi del beneficio accetta il rischio che le violazioni vengano accertate dagli enti impositori, con l’irrogazione delle sanzioni edittali nella misura del 15%, se il ritardo nel pagamento non supera i 90 giorni. Oltre i 90 giorni, la sanzione dovuta è quella ordinaria del 3%, prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, che si applica per tutti i tributi, erariali e locali, per omesso, tardivo o parziale pagamento di imposte e tasse.
Tempi e modalità di perfezionamento della sanatoria. Dunque, conto alla rovescia per rimediare al ritardo del pagamento dell’acconto Imu. I titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni, che per qualsiasi motivo non hanno pagato in tutto o in parte la prima rata entro il 17 giugno, possono ravvedersi versando una sanzione ridotta. Dopo questa data è possibile condonare le violazioni commesse nei tempi previsti dalla legge. Prima si paga, minore è la sanzione dovuta. Dopo la data di scadenza è possibile fare ricorso al ravvedimento veloce, entro 14 giorni dalla commissione della violazione, fruendo di una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: si paga 1/10 della sanzione base. In alternativa si può ricorrere al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione dell’1,5%.
In questo caso la penalità si riduce a un decimo del 15%. Si può rimediare all’omesso, parziale o tardivo versamento entro 90 giorni, con la sanzione ridotta all’1,66%, vale a dire un nono del 15%. In alternativa ci si può avvalere del ravvedimento lungo entro un anno, con una sanzione un po' più salata, che è fissata al 3,75% (1/8 del 30%). Infine sono disponibili le due ultime chances: si può pagare una sanzione del 4,28% (un settimo del 30%), se la sanatoria avviene entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (un sesto del 30%), se si va oltre i due anni. Si chiude il cerchio con queste ultime due ultime possibilità offerte dal legislatore.
L’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, che disciplina le varie fattispecie di ravvedimento operoso, non fissa un termine finale per il ravvedimento oltre i due anni, ma è evidente che il beneficio della mini sanzione è legato all’adempimento spontaneo prima che le violazioni vengano accertate dall’amministrazione comunale. Se i contribuenti non si avvalgono del condono, vanno incontro all’irrogazione della sanzione edittale. Ciò accade se le violazioni sono rilevate dal comune, anche nella fase istruttoria che precede la notifica degli atti impositivi. In questi casi è sempre dovuta la sanzione base prevista dalla legge. Va precisato che le violazioni possono essere regolarizzate anche in momenti diversi, purché l’ultimo versamento avvenga entro il termine stabilito dalla legge.
Per esempio, si può versare solo l’imposta e successivamente la sanzione e gli interessi. Atteso che le scadenze sono diverse (14 giorni, 30 giorni, 90 giorni, 1 anno e così via), per stabilire quale sanzione va pagata fa fede la data dell’ultimo versamento. Per effettuare il ravvedimento è imposto che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto, con i relativi interessi legali, che maturano giorno per giorno. Gli interessi vanno calcolati in base al principio del pro rata temporis, applicando i tassi in vigore nei diversi periodi d’imposta.
Difficoltà dipagamento e sanzioni. Va posto in rilievo che la mancanza di liquidità, contrariamente a quanto sostenuto in passato, non esclude l’irrogazione delle sanzioni in caso di omesso pagamento dell’imposta. La Cassazione, con l’ordinanza 30760 del 19 ottobre 2022, ha chiarito che le sanzioni sono dovute anche se il contribuente ha problemi di liquidità per far fronte al pagamento dell’imposta municipale. La carenza di somme disponibili non esonera dal pagamento delle sanzioni e degli interessi per omesso o parziale pagamento.
L’obbligo sussiste nonostante la crisi di liquidità derivi dal ritardato pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per le prestazioni eseguite. L’omesso pagamento non è giustificato, e non comporta l’annullamento delle sanzioni e degli interessi, in quanto non ricorre l’esimente della forza maggiore come causa di esclusione della responsabilità. Ex lege, la forza maggiore è una causa esterna che costringe il contribuente a commettere la violazione. Del resto l’articolo 6 del decreto legislativo 472/1997, che disciplina le cause di non punibilità, esonera dal pagamento della sanzione se la violazione viene commessa per forza maggiore.
La norma però non chiarisce quando ricorre questa circostanza. In passato, i giudici di merito hanno sostenuto che costituissero cause di esclusione delle sanzioni, per forza maggiore, le difficoltà economiche momentanee, che possono dipendere anche da ritardi nei pagamenti dei crediti delle imprese da parte dell’amministrazione pubblica o dalla mancanza momentanea di liquidità. (riproduzione riservata)