Con la delibera n. 23725 del 29 ottobre 2025, la Consob ha dato attuazione al nuovo articolo 147-ter.1 Tuf, introdotto dalla Legge Capitali. È l’ultimo tassello di una riforma che ha impiegato quasi due anni di gestazione (due consultazioni pubbliche, un parere del Consiglio di Stato e un acceso dibattito dottrinale) per disciplinare la lista del consiglio di amministrazione delle società quotate.
La delibera completa il quadro, intervenendo su due questioni decisive: la seconda votazione individuale per la scelta degli amministratori all’interno della lista del cda e il riparto dei seggi in presenza di forti minoranze.
1. La seconda votazione individuale: una partita più incerta. Uno dei punti più controversi nell’interpretazione dell’art. 147-ter.1 Tuf riguardava la seconda votazione sui singoli candidati della lista del consiglio, da tenersi qualora la lista del cda risulti maggioritaria. Il Consiglio di Stato ha chiarito (interpretando, forse in modo troppo rigido, il dato normativo) che possono parteciparvi tutti i soci presenti in assemblea, non soltanto quelli che hanno votato la lista del cda.
È una scelta che rende molto più sfidante l’esito della seconda votazione: il voto individuale dei singoli azionisti, non filtrato dal sostegno alla lista del consiglio, può rimescolare le maggioranze interne. In sostanza, si determina una fase di accesa competizione tra i candidati della lista vincente, in un’arena assembleare più ampia e imprevedibile. Il rischio è che la seconda votazione si trasformi da strumento di legittimazione a possibile terreno di instabilità, con esiti tutti da scoprire.
2. Il riparto dei seggi: equilibrio o penalizzazione delle minoranze? Altro snodo delicato è il riparto dei seggi nei casi in cui le liste di minoranza raccolgano complessivamente oltre il 20% dei voti. La delibera Consob, in coerenza con il relativo arresto del Consiglio di Stato, conferma condivisibilmente che la maggioranza dei posti in consiglio spetta comunque alla lista del cda, ma consente allo statuto di determinare discrezionalmente il numero degli amministratori spettanti alle due liste di minoranza, purché complessivamente non inferiore al 20%.
Si tratta di una scelta non del tutto convincente. Rimettere all’autonomia statutaria il quantum di rappresentanza può produrre effetti distorsivi: uno statuto «difensivo» potrebbe comprimere il numero dei seggi delle minoranze verso il minimo, anche nell’ipotesi, tutt’altro che teorica, in cui le due liste di minoranza raccolgano insieme più voti della lista del consiglio. Il risultato sarebbe una rappresentanza sotto-proporzionale, in potenziale contrasto con la ratio di apertura e di equilibrio perseguita dalla Legge Capitali. Preferibile sarebbe stato fissare un criterio rigido di proporzionalità, evitando che la discrezionalità statutaria diventi un grimaldello per attenuare il pluralismo nella composizione del board. L’auspicio è che in sede di modifiche statutarie si formulino scelte equilibrate.
3. Le modifiche statutarie: la parola deve restare ai soci. Infine, il tema della competenza a introdurre le modifiche statutarie necessarie per recepire la nuova disciplina.
Su questo punto la delibera Consob resta neutra, ma l’interpretazione corretta non lascia spazio a dubbi: la competenza è dell’assemblea straordinaria, non certo del consiglio di amministrazione.
Non siamo di fronte a modifiche «rigide» imposte dalla legge (in cui il cda avrebbe, laddove statutariamente previsto, potuto intervenire direttamente), ma a scelte ampiamente discrezionali e strategiche che investono il modello di governance e la stessa distribuzione del potere societario.
Assegnare al cda la facoltà di intervenire sullo statuto in materia equivarrebbe, tra l’altro, a una sostanziale autonormazione dell’organo amministrativo su se stesso, in contrasto con la logica di equilibrio tra soci e consiglio che la Legge Capitali ha inteso riaffermare proprio con la norma in commento. (riproduzione riservata)
*professore di Diritto Commerciale Università degli Studi di Torino