Ok al passaggio dalla Autosped G del gruppo Gavio alla Ignazio Messina & C. del Terminal San Giorgio, attivo in porto a Genova, ma a determinate condizioni. L'ha deciso l'Antitrust considerando che la Ignazio Messina & C. è controllata attraverso patti parasociali dalla Marinvest del gruppo Msc con il 49% e dalla famiglia Messina (51%). «I rimedi proposti da Ignazio Messina & C. risultano idonei e proporzionati a scongiurare gli effetti pregiudizievoli della concorrenza che l'operazione in esame è suscettibile di produrre», ha spiegato l'Antitrust. Il primo riguarda una modifica dei patti parasociali tale da «garantire separazione informativa in merito alla gestione delle attività terminalistiche di Ignazio Messina e sterilizzare ulteriormente la contiguità di Marinvest rispetto a tali attività, chiarendo adeguatamente che né i management account mensili né le statistiche commerciali né le informazioni commerciali devono comprendere informazioni concorrenzialmente sensibili». In secondo luogo, nella gestione e nella messa a disposizione delle infrastrutture, degli spazi e degli accosti a Terminal San Giorgio «la Ignazio Messina&C. garantirà parità di trattamento ai clienti (fatta salva la disponibilità di spazi e accosti) e fornirà i propri servizi sui due compendi ora gestiti da Tsg a chiunque ne faccia richiesta, a condizioni non discriminatorie». Inoltre per la durata delle concessioni andranno trasmesse all'Agcm relazioni sulle richieste di accesso ricevute e delle condizioni praticate. Da ultimo, nei due anni dopo la notifica del provvedimento, riguardo ai due contratti in essere con Grimaldi Deep Sea e Grimaldi Euromed, Ignazio Messina & C. adotterà tutte le misure necessarie a garantire lo stesso numero di approdi nave/anno e frequenza pari alla media dei tre anni precedenti; garantire un numero di metri lineari/anno per tipologia di rotabili (semi trailer, auto, veicolo industriali) e di contenitori/anno, pari alla media dei tre anni precedenti, a parità di media dei giorni di sosta ad unità; non aumentare le tariffe, se non a fronte di incrementi effettivi delle voci di costo relative al personale (come individuato dal contratto nazionale di lavoro), alla tariffa del fornitore di manodopera ex articolo 17 della legge n. 84/1994, ai canoni di concessione portuale e ai costi energetici». (riproduzione riservata)