Con l’entrata in vigore della riforma definita «Design Package» la disciplina europea in materia di disegni e modelli industriali viene sottoposta a una riforma sistemica che non si limita a un semplice aggiornamento tecnico delle definizioni o delle relative procedure, ma si configura come un intervento di portata strategica per la valorizzazione giuridica e fiscale degli asset immateriali.
Il nuovo impianto normativo, applicabile a partire dal inizio maggio per quanto riguarda il regolamento ed entro il 9 dicembre 2027 per quanto attiene al recepimento nazionale della direttiva, incide in profondità non solo sull’estensione oggettiva della tutela formale, ma anche sulle concrete possibilità di sfruttamento economico degli asset protetti, soprattutto per quelle imprese che accedono o intendono accedere all’agevolazione fiscale «Nuovo Patent Box», oggi vigente in Italia, che consente la maggiorazione del 110% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo correlate a determinati beni immateriali giuridicamente protetti, tra cui rientrano i disegni e modelli (registrati e non).
L’aspetto centrale della riforma risiede nell’ampliamento della nozione stessa di disegno o modello e di prodotto, ridefiniti in chiave evolutiva per ricomprendere, accanto agli elementi tradizionali di tipo statico, anche una gamma di componenti digitali, dinamici, animati e non fisicamente incorporati.
Diventano così formalmente registrabili, e dunque anche fiscalmente agevolabili, interfacce grafiche utente, animazioni di avvio o di transizione, contenuti visivi che si attivano solo in presenza di determinati input o condizioni d’uso, sequenze grafiche interattive e ambienti tridimensionali virtuali.
Ciò che fino a oggi era tutelabile solo per via interpretativa, mediante l’estensione giurisprudenziale delle norme esistenti, diventa ora oggetto d’espressa previsione regolamentare, riducendo sensibilmente le incertezze applicative e offrendo alle imprese una base normativa più stabile e coerente su cui fondare le proprie strategie di registrazione e di valorizzazione fiscale.
Il riflesso diretto di questa estensione è l’inclusione nel perimetro del Nuovo Patent Box di una più ampia gamma di output derivanti da attività di r&d, in particolare nei settori dove il design non si esaurisce nella forma estetica del prodotto fisico, ma si manifesta attraverso logiche esperienziali, funzionali e interattive.
È il caso dei comparti automotive, high-tech e, in generale, di ogni settore in cui la fruizione del prodotto passa per una mediazione visiva o digitale. In questo nuovo scenario, sequenze visive che accompagnano l’accensione di un dispositivo, animazioni che guidano l’utente attraverso diverse modalità operative, rappresentazioni grafiche dinamiche che si adattano al contesto d’uso o alla personalizzazione dell’utente, non solo diventano registrabili come disegni o modelli, ma assumono anche un valore misurabile e documentabile in termini d’investimento in r&d, ai fini dell’agevolazione fiscale.
A questo ampliamento del perimetro tutelabile si affianca un rafforzamento sostanziale degli strumenti di gestione e tutela formale: il nuovo regolamento introduce la possibilità di depositare fino a 50 disegni o modelli all’interno di un’unica domanda, riducendo complessità amministrativa e costi di gestione, aspetto rilevante per le imprese con portafogli ip articolati e in continua evoluzione.
Viene inoltre previsto l’uso di file video e rappresentazioni digitali a supporto delle domande, assecondando l’esigenza di documentare in modo efficace e tecnicamente adeguato design dinamici o interattivi.
Sul piano probatorio, viene introdotto il simbolo ? , analogo al simbolo © per il diritto d’autore o al ® per i marchi registrati, che pur non essendo obbligatorio rappresenta un utile strumento di deterrenza contro la contraffazione e può rafforzare la posizione del titolare in sede di contenzioso o interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria, a riprova della titolarità dell’asset immateriale.
Non meno rilevante è la maggiore coerenza sistemica che la riforma Design Package introduce rispetto ai principi Ocse: la possibilità di correlare con maggiore chiarezza un’attività di ricerca e sviluppo ad un bene immateriale registrato e giuridicamente definito contribuisce a rendere più solida e lineare la documentazione necessaria per l’accesso e il mantenimento del beneficio fiscale.
Le imprese potranno così valorizzare attività già svolte, ma fino ad oggi rimaste fuori dal perimetro agevolabile per carenza di strumenti formali di protezione adeguata, ovvero, in alternativa, strutturare ex ante percorsi di sviluppo progettuale in cui la tutela giuridica e la rendicontazione fiscale procedano in modo integrato.
La riforma del Design Package, pertanto, non va letta solo come un intervento settoriale sul diritto industriale, ma come un’opportunità trasversale che consente di allineare innovazione estetica, interazione digitale, proprietà intellettuale e fiscalità dell’innovazione, in un’ottica di gestione strategica degli intangibili sempre più centrale nella competitività delle imprese. (riproduzione riservata)
*avvocato PwC Tls