Primo appuntamento con l’Imu per la stagione 2026, stavolta con qualche novità. Entro il 16 giugno i proprietari dovranno versare l'acconto, pari al 50% dell’imposta annua, mentre il saldo va versato entro il 16 dicembre. Come a solito sono tenuti al pagamento i proprietari di seconde case, negozi, terreni edificabili e capannoni.
Esclusa invece l'abitazione principale (la cosiddetta prima casa) e relative pertinenze (garage e cantina), a meno che non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e cioè che non si tratti di immobili di lusso, ville e castelli. L'acconto va calcolato applicando le aliquote deliberate nell'anno precedente (a meno che il Comune abbia già deliberato le nuove aliquote 2026), mentre il saldo dovrà fare riferimento agli aggiornamenti 2026 che i Comuni dovranno comunicare entro ottobre.
Quest’anno però come accennato il calcolo potrebbe presentare delle novità e non solo legate alle aliquote deliberate dai Comuni. La Legge di Bilancio 2026 e il Decreto Mef del 6 novembre 2025 hanno semplificato la struttura delle aliquote, introdotto la facoltà dei Comuni di ridurre fino al 50% l’imposta sugli immobili a disposizione, e ampliato la riduzione per gli immobili inagibili.
Più in dettaglio, la riforma del prospetto aliquote nasce dal proliferare dei casi nel tempo. A oggi tra aliquote, esenzioni e categorie definite dai Comuni, si contano oltre 250 mila casistiche differenti, situazione molto complessa, specie per chi possiede immobili in Comuni diversi. Il nuovo decreto Mef obbliga invece i Comuni a scegliere le aliquote da un prospetto standardizzato che prevede un numero limitato di categorie, facilitando il confronto per chi gestisce più immobili.
L’iter per il calcolo dell’imposta del singolo immobile resta invece il solito: la rendita catastale, aumentata del 5%, si moltiplica per il numero della categoria, e a questa si applica l’aliquota del proprio Comune, che come sempre per le seconde case può spaziare dall’8,6 all’10,6 per mille, incrementabile in casi specifici fino all'11,4 per mille (1,14%). L'aliquota base per l'abitazione principale di lusso (cat. A/1, A/8, A/9) è al 5 per mille (0,5%) con una detrazione di 200 euro.
La novità più sostanziosa consiste invece nella facoltà (e non obbligo) dei Comuni di ridurre fino al 50% l’aliquota Imu sugli immobili a disposizione, cioè le abitazioni non locate e non concesse in comodato d’uso. L’obiettivo è di alleggerire il carico sui proprietari di seconde case che non producono reddito da locazione e che pagano comunque imposte spesso salate. Ma va ricordato che è una scelta opzionale del singolo Comune.
Più sostanziosa la misura che riguarda i pensionati italiani iscritti all’Aire, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, che possiedono ancora un immobile in Italia. Per chi possiede una sola unità immobiliare non locata e non concessa in comodato, situata in un Comune sotto i 5.000 abitanti, l’Imu si riduce del 50%. Il tutto al fine di mantenere vive le proprietà nei piccoli comuni.
Possibile alleggerimento delle imposte infine anche per gli immobili inagibili. Fino allo scorso anno la riduzione del 50% dell’Imu per questa categoria era riservata agli immobili resi inutilizzabili da calamità naturali, mentre ora può essere estesa a fabbricati diventati inagibili per cause diverse dalla calamità naturale, per esempio immobili danneggiati da eventi edilizi o strutturali. Attenzione però: lo sconto non scatta in automatico. Per accedere alla riduzione è necessario presentare agli uffici comunali una dichiarazione sostitutiva accompagnata da una perizia redatta da un tecnico abilitato. (riproduzione riservata)