Gli NFT si trovano attualmente al centro dell’attenzione presentandosi come una nuova forma di protezione e investimento degli asset digitali. Anche i tribunali iniziano ad interessarsi del tema: si veda la prima decisione italiana (ed europea) in materia di NFT del Tribunale di Roma. Ad oggi, una delle preoccupazioni più diffuse tra gli operatori sul mercato NFT riguarda l’eventuale cessione del copyright - o di altri diritti - legati al bene digitale oggetto dell’NFT. Ecco di seguito una prima analisi della questione.
L'acquisto di un NFT è del tutto simile all'acquisto di un'opera d'arte “fisica”: l'acquisto di un dipinto non conferisce alcun diritto d'autore sul dipinto stesso (salvo che sia diversamente previsto per iscritto). In altre parole, l'acquirente non può, tra le altre cose, riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico il dipinto, senza un chiaro accordo scritto sul punto.
Lo stesso vale per gli NFT. A titolo definitorio, appare condivisibile la posizione dell’EUIPO, secondo cui gli NFT sono “certificati digitali unici, registrati in una blockchain, utilizzati come mezzo per registrare la proprietà di un oggetto, come un’opera d’arte digitale o un oggetto da collezione”
In altre parole, gli NFT possono essere considerati dei “certificati di autenticità” di un bene digitale e, perciò, l'acquisto dell’NFT di per sé potrà trasferire solo e soltanto la proprietà della copia specifica dell'opera a cui l'NFT si riferisce.
A tal proposito, talvolta le stesse piattaforme di trading NFT chiariscono il punto, prevedendo espressamente che il proprietario "conserva tutti i diritti di copyright e qualsiasi altro diritto di proprietà di cui può essere titolare" (traduzione dai Termini e Condizioni della piattaforma Rarible3). Tale esplicita riserva relativa al copyright costituisce un'ulteriore conferma de facto del mantenimento del copyright in capo al creatore dell’asset digitale.
In altri casi, l’acquisto di un NFT determina anche la concessione di una licenza d'uso sull’asset digitale per alcuni scopi specifici, secondo determinati termini e condizioni. In considerazione di quanto sopra indicato, si può affermare che i diritti che vengono concessi attraverso l'acquisto di un NFT devono essere attentamente accertati di volta in volta.
Esistono diversi modi per controllare e, quindi, consentire il trasferimento del copyright e di altri diritti:
a. Condizioni di acquisto: nell'inserzione di vendita su una piattaforma di trading NFT, il venditore potrebbe fornire le condizioni di acquisto dell’NFT, specificando quali diritti trasferire, o fornendo un link che porta al proprio sito web, dove potrebbe aver riportato nel dettaglio le condizioni di acquisto dell’NFT.
È quanto hanno fatto, ad esempio, Yuga Labs LLC (con il suo Bored Ape Yacht Club NFT)4 e Mike Shinoda (cofondatore della band Linkin Park)5 sui rispettivi siti web, specificando quali diritti possono essere trasferiti con i loro NFT.
Allo stesso modo, certe piattaforme di trading NFT forniscono indicazioni specifiche su come controllare la cessione dei diritti per il tramite dell’NFT. Ad esempio, i Termini e Condizioni di Open Sea6 prevedono che gli utenti possano includere nell'offerta un link che conduce al sito web del creatore. Questo sito web potrebbe fornire le condizioni di acquisto che regolano l'uso della NFT e che l'acquirente sarà tenuto a rispettare.
b. Smart contract: uno smart contract potrebbe anche contenere delle disposizioni volte a disciplinare l’eventuale cessione o licenza dei diritti di proprietà intellettuale. Lo smart contract più comunemente utilizzato per gli NFT è lo standard ERC-721, ma purtroppo non sembra includere alcuna informazione specifica in materia di proprietà intellettuale.
Tuttavia, sembra che alcune piattaforme di trading NFT (ad esempio Mintable7) consentano ai creatori di NFT di specificare nei metadata (cioè in un insieme di dati che forniscono informazioni su altri dati) l’eventuale cessione del copyright.
c. Contratto di cessione o licenza del copyright: infine, è pur sempre possibile stipulare un contratto “tradizionale” volto a disciplinare l'acquisto dell’NFT e l’eventuale cessione del copyright o di altro diritto di proprietà intellettuale. In ogni caso, contemporaneamente all’indicazione di ciò che viene trasferito, appare opportuno precisare cosa resta escluso dal trasferimento medesimo.
Per i venditori: ove possibile, è sempre meglio specificare chiaramente se e quali diritti cedere con la vendita dell’NFT attraverso le proprie condizioni di acquisto, facendo attenzione che tali condizioni non siano in conflitto con lo smart contract dell’NFT o con i Termini e Condizioni della piattaforma di trading NFT.
Per gli acquirenti: prestate la massima attenzione ai Termini e Condizioni delle piattaforme di trading NFT, nonché alle eventuali condizioni di acquisto stabilite dal venditore, per comprendere cosa si sta esattamente acquistando. Come noterete, nella maggior parte dei casi non vi sarà assegnato alcun diritto di proprietà intellettuale: si veda, ad esempio, il caso della Spice DAO8.
Per tutti: non pensare che la tecnologia sia in grado da sola di regolare le questioni legali.
*Gian Marco Rinaldi (Counsel) e Andrea Vantini (Associate) fanno parte del dipartimento Intellectual Property dello studio legale Bird & Bird in Italia