La Consob ha presentato un pacchetto di modifiche sui procedimenti sanzionatori che dà attuazione alla «disciplina degli impegni», a seguito delle novità introdotte dalla Legge Capitali.
Previsti dall’articolo 196-ter del Tuf, questi strumenti permettono l’estinzione anticipata del procedimento senza arrivare all’irrogazione della sanzione, segnando un nuovo importante verso una better regulation. L’Autorità ha così avviato le consultazioni con il mercato finanziario che si concluderanno il prossimo 26 febbraio.
Grazie a questo nuovo approccio, le imprese oggetto di contestazioni potranno proporre, entro 30 giorni dalla notifica degli addebiti, una serie di impegni idonei a risolvere le violazioni contestate. Un’opzione che, se approvata, consentirà di chiudere il procedimento in tempi molto più rapidi rispetto al passato, riducendo i rischi di contenzioso.
I procedimenti sanzionatori ordinari, si legge nel prospetto della Consob, hanno attualmente una durata media di circa 350 giorni, con punte massime raggiunte durante periodi di emergenza come nel 2020. Con la procedura degli impegni, la chiusura potrebbe avvenire in soli 90 giorni, portando significativi vantaggi in termini di efficienza.
La nuova procedura, codificata nel «Capo II-BIS» del regolamento Consob, prevede sei fasi fondamentali, dalla presentazione della proposta alla decisione finale. In caso di rigetto della proposta o di mancato rispetto degli impegni, è prevista la riapertura del procedimento sanzionatorio.
Secondo la Consob, il modello potrebbe generare vantaggi concreti sia per l’autorità sia per i soggetti vigilati. Le imprese potrebbero limitare i costi legali e il danno reputazionale, mentre l’autorità ottimizzerebbe le risorse riducendo il contenzioso. Inoltre, la pubblicazione degli impegni approvati fungerà da guida per gli altri operatori, promuovendo un mercato più responsabile.
Le nuove linee guida si applicheranno ai procedimenti successivi all’entrata in vigore del regolamento (qualora dovesse entrare in vigore). Circa i procedimenti in corso, restano valide le disposizioni transitorie dell’art. 196-ter del Tuf. Questa riforma rappresenta un ulteriore passo verso un sistema finanziario più moderno, efficiente e competitivo. (riproduzione riservata)