L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Mediterranea Marittima, Medmar Navi, Servizi Marittimi Liberi Giuffré e Lauro, Traspemar, GML Servizi Marittimi e il Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti. Per quale infrazione? Avere «posto in essere un'intesa unica e complessa, in violazione dell'articolo 2 della l. 287/1990, consistente nella fissazione del livello dei corrispettivi richiesti per i servizi di trasporti marittimi speciali di infiammabili e rifiuti da e per le isole campane». Oggetto della sentenza sono state anche le «condizioni di esercizio, nella ripartizione dei servizi e nella suddivisione dei ricavi e dei costi del migliatico sulla base delle quote storiche degli armatori».
Le sanzioni complessivamente comminate superano quota 1,25 milioni di euro. Così suddivise: 1.032.682 euro a Medmar Navi in solido con Mediterranea Marittima, 124.226 euro a Traspemar, 81.236 euro a Servizi Marittimi Liberi Giuffré e Lauro, 10.000 euro a Gml Servizi Marittimi e altri 10.000 euro a Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti. Le somme sono il frutto anche di uno sconto del 30% concesso dall'Agcm in considerazione «delle specifiche circostanze in cui la infrazione ha avuto luogo, collegate in particolare alle notevoli difficoltà del periodo pandemico».
Nella sentenza di 71 pagine si ricostruisce la vicenda ricordando che l'indagine ha preso avvio nella primavera del 2019 da segnalazioni delle società Eni, Ambrosino (operatore che trasporta prodotti petroliferi da e per le isole di Ischia e Procida per conto proprio, in quanto dispone anche di un deposito costiero a Ischia, e per conto di altri operatori tra cui in particolare la stessa Eni), Barano Multiservizi (società in house del comune di Barano d'Ischia per il servizio di raccolta dei rifiuti) e Associazione Consumatori Utenti.
Sulla base delle segnalazioni ricevute e delle informazioni acquisite, l'Autorità Antitrust, dal mese di gennaio del 2020 ha avviato un procedimento istruttorio finalizzato a verificare se le condotte segnalate «integrassero un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e/o dell'art. 101 del TFUE, nei servizi di trasporto infiammabili e rifiuti nel Golfo di Napoli, sub specie di una concertazione per la fissazione orizzontale dei prezzi e delle condizioni di esercizio dei servizi stessi».
Nel suo provvedimento l'Antitrust, «con specifico riferimento alle concrete modalità di realizzazione dell'intesa», osserva che «essa si è basata su un modello concertativo unitario, fondato su precise e definite individuazioni di ruoli (e di responsabilità) dei gruppi armatoriali originari – Medmar Navi/Mediterranea Marittima, Smlgl e Traspemar, anche attraverso i soggetti giuridici da questi ultimi creati e utilizzati per contribuire alla implementazione del piano concertativo – Gml e Cotrasir. Dalle evidenze acquisite è in particolare emerso, ha aggiunto l'authority, che i gruppi armatoriali hanno deciso ex ante, in maniera concertata, di porre fine alle reciproche interferenze che si erano generate nel periodo 2017-2018, che avevano causato una sensibile riduzione dei livelli dei prezzi dei servizi, implementando al contrario una rigida suddivisione delle rotte all'interno di uno schema unificato e di perseguire, all'interno di tale schema e con modalità esplicitamente concordate, un progressivo e significativo incremento dei prezzi». (riproduzione riservata)