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Oreste Pollicino
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L’AI non richiede un nuovo diritto ma l’adattamento di quello classico

di Oreste Pollicino*
04 marzo 2026, 02:00 Ultimo aggiornamento: 07:00

La sentenza del Tribunale di Roma conferma che l'AI non crea nuove categorie giuridiche, ma si integra nelle esistenti, mantenendo intatti i principi del diritto del lavoro, come il giustificato motivo oggettivo

Un vecchio - ma ancora attualissimo - dibattito della cultura giuridica americana ruota attorno alla provocazione (seconda metà degli anni ’90, primi casi giudiziari che si giocano sul web) di Frank Easterbrook sul cosiddetto «law of the horse».

L’idea era semplice: non esiste un diritto dei cavalli, come non esiste un diritto delle nuove tecnologie sganciato dai principi generali del diritto (che per Easterbrook è la categoria unitaria del diritto degli animali). Studiare il diritto dei cavalli - si sosteneva - non aiuta a capire il diritto; al contrario, sono le categorie generali del diritto che permettono di affrontare anche i problemi posti dai cavalli, e oggi dalle tecnologie digitali.

Oggi la tentazione di costruire un «diritto dell’intelligenza artificiale» come se fosse un universo separato rischia di replicare quell’errore metodologico. Anche di fronte alle trasformazioni più radicali il diritto tende a reagire non creando sempre nuove regole ma reinterpretando quelle esistenti alla luce dei mutamenti tecnologici. La tecnologia, insomma, raramente impone nuove categorie giuridiche; più spesso impone nuovi criteri di interpretazione delle categorie tradizionali.

È una chiave di lettura utile per comprendere le prime decisioni giurisprudenziali sull’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Non siamo davanti a un diritto speciale dell’algoritmo ma a un diritto del lavoro che si adatta alla trasformazione digitale mantenendo però intatti i propri pilastri concettuali.

La decisione del Tribunale di Roma su AI e licenziamento

In questo senso le tecnologie non creano necessariamente nuove regole: costringono piuttosto i giudici a misurare la tenuta delle vecchie categorie.

Ed è proprio in questo spazio - tra continuità delle norme e discontinuità tecnologica - che si colloca una recente sentenza del Tribunale di Roma sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo legato anche all’uso dell’intelligenza artificiale.

Il caso riguarda un licenziamento in un’azienda attiva nella cybersecurity in cui l’intelligenza artificiale è stata utilizzata come strumento di efficientamento delle attività di marketing e design.

Il punto da chiarire è che il giudice non costruisce alcuna nuova categoria giuridica legata all’AI. Non esiste un «licenziamento per algoritmo». L’intelligenza artificiale entra invece nelle tradizionali categorie giuslavoristiche, prima fra tutte quella del giustificato motivo oggettivo, che continua a rappresentare il perno interpretativo delle trasformazioni organizzative dell’impresa.

La sentenza lo chiarisce. L’indagine giudiziale - si legge - «deve essere limitata alla verifica della sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento», ricordando che l’onere della prova grava sul datore di lavoro.

Il principio guida resta quello classico del diritto del lavoro italiano: «Nel contrasto tra l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto e quello del datore a espellere unità lavorative realmente non più funzionali all’esigenza dell’impresa è il secondo a prevalere».

In questo quadro l’intelligenza artificiale compare come elemento organizzativo, non come causa giuridica autonoma. La riorganizzazione aziendale è stata ritenuta reale anche perché supportata da uno stato di crisi documentato e da una scelta di concentrazione sul core business tecnologico dell’impresa.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui emerge il ruolo dell’AI nei processi produttivi. Un testimone riferisce di aver iniziato a usare strumenti di intelligenza artificiale perché «non solo garantivano un alto livello di qualità ma permettevano di risparmiare economicamente e di velocizzare i tempi della prestazione lavorativa».

In quel contesto alcune mansioni di grafica sono state progressivamente riassorbite dal management aziendale anche «utilizzando il supporto della intelligenza artificiale».

Il giudice considera questi elementi come parte di una più ampia strategia di riorganizzazione, non come un fattore isolato. La decisione si fonda infatti sull’accertamento di «un nesso di causalità tra tali esigenze e il licenziamento», cioè tra crisi aziendale, ristrutturazione organizzativa e soppressione della posizione lavorativa.

La continuità giuridica del caso romano

Il messaggio sistemico della sentenza è rilevante nel dibattito pubblico, spesso dominato dall’idea che l’intelligenza artificiale «rubi i lavori». Il diritto del lavoro mostra invece un approccio più sobrio e realistico: l’innovazione tecnologica non genera nuove categorie giuridiche ma si inserisce in quelle esistenti.

Già prima dell’AI, del resto, l’innovazione tecnologica costituiva una delle ragioni tipiche della riorganizzazione produttiva. L’intelligenza artificiale non rappresenta quindi una rottura concettuale ma un’accelerazione quantitativa di un fenomeno noto.

La sentenza romana è quasi un caso di scuola di continuità giuridica. L’AI non sostituisce il giudizio umano né la struttura delle tutele lavoristiche. Il licenziamento resta legittimo solo se l’impresa dimostra la reale riorganizzazione e soprattutto l’impossibilità di ricollocazione del lavoratore. Non a caso il tribunale conclude nel senso della «impossibilità di reimpiego della lavoratrice», rilevando che le competenze richieste dal nuovo assetto aziendale erano concentrate nello sviluppo software e nella cyber intelligence.

Più che inaugurare una nuova stagione del diritto del lavoro questa decisione conferma qualcosa di più profondo: la capacità adattiva delle categorie giuridiche tradizionali. L’intelligenza artificiale entra nell’organizzazione produttiva come variabile tecnologica ma il quadro giuridico resta ancorato ai principi classici del licenziamento economico: crisi, riorganizzazione, soppressione della posizione e repechage.

È una lezione anche sul piano regolatorio. Nella stagione dell’intelligenza artificiale il diritto spesso non cambia etichette, ma interpretazione. E il licenziamento resta per giustificato motivo oggettivo, non per algoritmo. Proprio questa continuità, più che la rottura tecnologica, è forse il segnale più interessante di come l’ordinamento giuridico stia metabolizzando la trasformazione dell’impresa nell’era dell’intelligenza artificiale.(riproduzione riservata)

*Full Professor of Constitutional Law and AI RegulationDirector, LLM in Law of Technology and Automated Systems Bocconi University



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