Non è la potenza del modello a segnare la discontinuità. È la decisione di non rilasciarlo. E già questo basterebbe a capire che qualcosa si è spostato nel modo in cui stiamo pensando l’intelligenza artificiale e il suo rapporto con il diritto. Perché con Project Glasswing Anthropic non sta solo sviluppando una tecnologia più avanzata, ma sta decidendo che quella tecnologia non può entrare nello spazio pubblico, almeno non nelle forme tradizionali. E questo non per una logica di mercato ma per un problema più radicale di governabilità, cioè per il timore che, una volta rilasciata, quella capacità non sia più controllabile.
E questo è il vero punto. Non siamo più dentro il dibattito classico - regoliamo l’AI sì o no, più o meno rigidamente - ma ci spostiamo a monte: chi decide che cosa può essere reso accessibile nello spazio pubblico digitale? Perché l’accesso oggi coincide sempre più con l’esistenza della tecnologia. Se non è accessibile, non esiste per la collettività. E questa decisione oggi non è pubblica: è privata.
Qui che si avverte quella sensazione di slittamento che chi lavora sul costituzionalismo digitale percepisce da tempo. Un attore privato esercita una funzione che assomiglia sempre meno a una scelta industriale e sempre più a una decisione di natura para-costituzionale. Perché seleziona non un contenuto o un servizio ma una capacità tecnologica sistemica, cioè qualcosa che incide sul funzionamento dell’intero ecosistema digitale e quindi sulla distribuzione del potere.
Questa scelta non nasce da una volontà di dominio, ma quasi, al contrario, da una presa d’atto di limite, che però produce comunque potere. È una forma di potere che non si afferma espandendosi ma ritraendosi, decidendo che non tutto deve essere reso disponibile.
Qui c’è qualcosa di profondamente nuovo, perché il paradigma originario del digitale era opposto: apertura, scalabilità, diffusione. Qui invece vediamo emergere una logica selettiva, che però non è regolata da procedure pubbliche ma da valutazioni interne a un’impresa.
Quanto alle tecnologie coinvolte, non siamo più nel dominio delle piattaforme che organizzano contenuti o interazioni. Siamo a un livello infrastrutturale. Questi sistemi incidono sulla sicurezza di tutto l'ecosistema digitale. Possono individuare vulnerabilità ma anche sfruttarle. Possono proteggere ma anche esporre.
Ed è questa ambivalenza a rendere impossibile una gestione puramente di mercato. Quando una tecnologia è simultaneamente strumento di difesa e attacco, la decisione sulla sua diffusione non può essere neutra. Diventa politica, anche se presa in una boardroom e non in un Parlamento.
Qui si apre una tensione che il diritto europeo fatica a mettere a fuoco. Da un lato abbiamo costruito un impianto sofisticato - penso all’AI Act - fondato su risk management, valutazioni di impatto, procedure, accountability. Un modello che ha un’ambizione costituzionale nella misura in cui incorpora i diritti fondamentali dentro i processi tecnologici. Ma tutto questo presuppone che i sistemi vengano rilasciati, che entrino nel mercato, che siano quindi regolabili. Ma che cosa succede quando la decisione è quella di non rilasciare? Quando il potere si esercita non nella gestione ma nella sottrazione?
Qui il diritto non arriva, o arriva tardi, perché non ha ancora categorie per intercettare questo livello.
Allora forse bisogna dirlo con chiarezza: sta emergendo un nuovo tipo di potere, che non si limita a operare nello spazio pubblico ma contribuisce a definirne i confini, stabilendo quali tecnologie possono abitarlo e quali no. E questo potere oggi è in mano a pochi attori privati globali. Il che cambia la sua natura. Non è più solo potere economico o informativo: è potere costituente perché incide sulle condizioni di possibilità dell’ordine digitale.
C’è poi un altro elemento che colpisce ed è quasi controintuitivo. Per anni abbiamo discusso del rischio di un eccesso di sviluppo, di un’accelerazione fuori controllo. Oggi il segnale che arriva è di un rallentamento volontario, di una scelta di trattenere. Ma questo non risolve il problema, lo sposta sul terreno di chi decide quando e quanto rallentare, con quali criteri e quale legittimazione.
Alla fine la sensazione è che stiamo entrando in una fase in cui il vero oggetto del diritto non è più solo l’intelligenza artificiale ma la decisione sulla sua esistenza pubblica. È un passaggio che chiama in causa il costituzionalismo digitale, che deve smettere di inseguire la tecnologia nei suoi effetti e iniziare a interrogarsi sui luoghi in cui si decide se quella tecnologia debba esistere per tutti o no.
Perché è lì che si sta ridefinendo il rapporto tra potere, diritti e mercato. Ed è lì che si gioca la partita più importante, anche se forse non ce ne stiamo rendendo conto. O facciamo finta di non rendercene conto, che è un altro modo di lasciar correre le cose così come vengono, senza davvero governarle. (riproduzione riservata)
*Full Professor of Constitutional Law and AI Regulation presso l'Università Bocconi