Arriva il bollino della Ragioneria al decreto attuativo dell’Ires premiale. Così con la firma del viceministro all’Economia, Maurizio Leo, diventa realtà il taglio di quattro punti dell’aliquota Ires, dal 24 al 20%, per le imprese che investono nella produzione e assumono nuovo personale. Così «diamo concreta attuazione a un principio semplice e chiaro: chi più assume e investe, meno paga, premiando chi scommette sulla produttività e sulla crescita della nostra nazione», ha spiegato Leo. Prima di aggiungere che questa misura dal carattere sperimentale dovrebbe riuscire a trovare un assetto definitivo e diventare strutturale nella prossima legge di bilancio 2026.
Il decreto è «frutto di un lungo e costante confronto con il mondo produttivo e gestisce tutte le complesse casistiche utili per il calcolo e la concessione dell'agevolazione venendo incontro alle esigenze delle imprese. Ad esempio, sono concessi tempi più ampi per l'interconnessione dei beni strumentali, sono gestiti i casi relativi alle operazioni straordinarie e viene concessa la possibilità di utilizzare le perdite pregresse», ha voluto sottolineare il vice del Mef.
Da notare inoltre che il perimetro di applicazione della misura è ampio. Dalla relazione illustrativa emerge che possono avvalersi dello sgravio di aliquota, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, gli intermediari finanziari che applicano l’aliquota Ires con un’addizionale di 3,5 punti percentuali e infine anche gli enti non commerciali, limitatamente al reddito d’impresa derivante dall’attività commerciale da essi eventualmente svolta.
Sono invece escluse dalla fruizione del beneficio le società o gli enti sottoposti alle procedure di liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria delle grandi imprese oppure che hanno aderito al concordato preventivo, al concordato minore, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. E ancora i soggetti che hanno sottoscritto, nel medesimo periodo d’imposta, gli accordi o piani di ristrutturazione dei debiti soggetti ad omologazione da cui discenda l’estinzione dell’impresa o la cessazione dell’attività. La relazione illustrativa sul punto offre una precisazione che non si devono considerare nelle esclusioni, i soggetti che si trovano in una procedura che abbia finalità di «risanamento». La differenza risiede nel fatto che per avere accesso al beneficio devono essere previsti nuovi investimenti, il che presuppone la piena operatività delle imprese. (riproduzione riservata)