I diritti patrimoniali rafforzati (carried interest) non hanno valore al momento dell’assegnazione in quanto basati su eventi futuri incerti: anche l’Agenzia delle Entrate si è convinta che non si può tassare l’imponderabile. Una recente risposta ad una istanza di interpello (77/2020) ha chiarito che, nella determinazione, al momento dell’assegnazione, del valore di mercato delle azioni ai manager, il diritto patrimoniale rinforzato, appunto il carried interest, non concorre alla determinazione dell’eventuale reddito di lavoro dipendente.
Attraverso un intervento normativo del 2017 che ha messo fine ad anni di incertezze sul corretto inquadramento fiscale di questa fattispecie reddituale, il legislatore ha disposto che, al verificarsi di alcune condizioni, i proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati emessi dal datore di lavoro a favore di manager e dipendenti quali forme di incentivo non sono da assoggettare a tassazione quale reddito di lavoro dipendente, ma beneficiano dell’imposta sostitutiva del 26% prevista per le rendite finanziarie.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto a una richiesta in merito alla valorizzazione di azioni aventi diritti patrimoniali rafforzati ed attribuite ad amministratori e dipendenti nell’ambito di un piano di incentivazione. E ha chiarito che la circostanza che le predette azioni attribuiscano diritti patrimoniali rafforzati non influenza, al momento dell’assegnazione, la determinazione del valore di mercato delle medesime.
Il carried interest consiste tipicamente nel diritto a percepire all’exit, cioè nel momento in cui si manifesterà un cambio dell’azionista di maggioranza (ovvero comunque decorsi almeno cinque anni dalla sottoscrizione del relativo strumento finanziario) un rendimento più che proporzionale alla quota di partecipazione detenuta nella società emittente, a condizione che i titolari di azioni ordinarie abbiano percepito un rendimento minimo (cosiddetto hurdle rate). La peculiarità di questo strumento consiste nella flessibilità dei diritti patrimoniali attribuiti al sottoscrittore, che possono essere modellati sulle esigenze della società emittente e che, se rispettano alcuni requisiti imposti dalla normativa, vengono in ogni caso assimilati alle rendite finanziarie e quindi assoggettati ad una tassazione di favore.
A titolo esemplificativo, un diritto patrimoniale rafforzato potrebbe consistere nel diritto a percepire un ammontare elevato a piacere, fisso o proporzionale all’aumento di valore della società, purché gli azionisti abbiano ricevuto per esempio un dividendo almeno pari a una determinata percentuale.
La novità della posizione dall’Agenzia delle Entrate è nell’aver recepito che il carried interest, essendo al momento dell’assegnazione delle azioni a cui è collegato una mera aspettativa per il beneficiario di percepire, in futuro, un eventuale extra-rendimento, è da considerarsi alla stregua di un plusvalore solo potenziale e come tale non può influenzarne il valore di mercato nel momento in cui il titolo cui è collegato entra nella sfera patrimoniale del manager.
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate affronta, come di prassi, un caso specifico, ma si può ritenere che il principio che emerge dalla risposta fornita sia applicabile in tutti i casi in cui, al momento dell’assegnazione, il diritto patrimoniale rafforzato non sia ancora in the money, cioè non abbia ancora avuto un riscontro tangibile nella valorizzazione di mercato dell’emittente (sia esso una società o un fondo di investimento) nel medesimo momento.
Il chiarimento dell’Agenzia spiana la strada anche alla possibilità di inserire il carried interest in uno specifico strumento finanziario partecipativo, scisso dalla partecipazione azionaria e che quindi non deve essere più inserito nello statuto dell’emittente, con la possibilità di disciplinarne, in maniera molto più flessibile, caratteristiche quali per esempio la valorizzazione, la cedibilità, la scadenza, e anche l’annullamento, caratteristiche e condizioni che potrebbero anche mutare a seconda della circostanza in cui il manager assegnatario si dovesse trovare (bad e good leaver).
L’auspicio è che l’Agenzia mantenga questo orientamento coerente e non stravolga, come spesso è accaduto, la sua interpretazione, finendo per minare quella certezza del diritto imprescindibile per chi deve strutturare piani di incentivazione che per definizione devono guardare al medio – lungo periodo.
(*) CBA Studio Legale e Tributario