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Filantropia e trust: la proposta di legge per il cambiamento
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Filantropia e trust: la proposta di legge per il cambiamento

di Stefano Loconte
27 febbraio 2026, 02:00 Ultimo aggiornamento: 07:09

L’esclusione del non profit dal Registro unico nazionale del Terzo settore crea una contraddizione normativa che limita l’uso di questo strumento filantropico in Italia

Nel panorama internazionale della filantropia organizzata, il trust è da tempo uno degli strumenti più utilizzati per destinare patrimoni privati a finalità solidaristiche e organizzare iniziative filantropiche di medio-lungo periodo. Anche in Italia, negli ultimi anni, il ricorso ai trust benefici è cresciuto molto, soprattutto in ambito assistenziale e familiare, come strumento di governance patrimoniale stabile e duratura. Ma proprio mentre aumenta l’attenzione verso modelli d’investimento a impatto sociale e forme evolute di responsabilità patrimoniale privata, l’ordinamento italiano vive un cortocircuito normativo.

«Una contraddizione evidente»

Nel dibattito sul terzo settore si parla spesso di risorse e sostenibilità, meno degli strumenti giuridici attraverso cui capitali privati possono essere resi funzionali all’interesse generale. È su questo terreno che emerge una contraddizione evidente della riforma del non profit: l’esclusione dei trust dal Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Durante la stagione delle onlus il sistema sembrava aver trovato un equilibrio: l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso l’iscrivibilità dei trust nell’anagrafe unica, valorizzandone la soggettività tributaria e la destinazione irrevocabile del patrimonio a finalità di utilità sociale.

La transizione al Codice del terzo settore ha però prodotto un cambio di prospettiva. Una circolare del Ministero del Lavoro ha escluso l’iscrizione dei trust nel Runts, ritenendo decisiva la mancanza di soggettività giuridica civilistica: non un ente, ma un patrimonio segregato amministrato dal trustee. L’orientamento è stato poi avallato anche dalla giurisprudenza amministrativa, consolidando un’impostazione formalmente coerente benché problematica.

Il legislatore del 2017 aveva scelto una formula volutamente ampia, includendo tra i potenziali enti del terzo settore anche gli «altri enti di carattere privato diversi dalle società», espressione già utilizzata nella disciplina onlus per ricomprendere modelli organizzativi eterogenei accomunati dall’assenza di scopo lucrativo.

Nodi non risolti

Le ricadute sono state assai delicate per i trust già dotati della qualifica di onlus. Con la soppressione del relativo regime, la mancata iscrizione al Runts avrebbe potuto comportare obblighi di devoluzione patrimoniale anche in presenza di attività pienamente solidaristiche. Per evitare questo effetto distorsivo, è intervenuta la legge n. 104 del 2024, che ha modificato l’art. 101 del Codice del Terzo settore ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica onlus non integra scioglimento né devoluzione del patrimonio. L’intervento ha quindi scongiurato il rischio di dispersione patrimoniale per i trust onlus e per altri enti impossibilitati ad accedere al Runts.

Ma è solo una soluzione parziale. La riforma del 2024 ha neutralizzato l’effetto più critico, ma non ha risolto il nodo strutturale dell’iscrivibilità. I trust benefici continuano a rimanere fuori dal perimetro del Runts, operando in una zona grigia che riduce certezza regolatoria e attrattività del sistema italiano, soprattutto in un contesto europeo sempre più competitivo nell’intercettare capitali destinati all’impatto sociale.

Una possibile soluzione normativa esiste già ed è rappresentata da una proposta di legge presentata il 7 maggio 2025 alla Camera dei Deputati (n. 2385, primo firmatario Saverio Congedo). Il testo propone di modificare gli articoli 4 e 101 del codice del terzo settore, prevedendo l’inclusione dei trust tra i soggetti potenzialmente qualificabili come enti del terzo settore. Non un semplice aggiustamento tecnico, ma un intervento idoneo a risolvere in via strutturale il nodo dell’iscrivibilità, superando l’attuale frattura e introducendo un chiarimento legislativo esplicito e coerente con la funzione filantropica dell’istituto.

La questione non riguarda solo la natura giuridica del trust, ma anche la capacità dell’ordinamento d’accogliere strumenti capaci di convogliare risorse private verso l’interesse generale. In un sistema che ambisce a rafforzare il partenariato tra pubblico e privato, l’incertezza normativa rischia di tradursi in un freno alla filantropia organizzata. (riproduzione riservata)



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