Il Regolamento Disclosure EU 2088/2019, che sarà in attuazione dal 10 marzo 2021, impone agli operatori del settore finanziario, fra cui le SGR, obblighi di trasparenza e di informativa sui fattori di sostenibilità ESG (Environmental, social, govenrnance), che devono essere resi noti agli investitori mediante la pubblicazione sui siti web e nella documentazione precontrattuale.
Per attuare la disclosure, i gestori devono valutare il rischio di sostenibilità nei propri investimenti e l’eventuale impatto negativo degli stessi sui fattori ESG, per farlo devono integrare le proprie politiche di investimento con politiche volte a valutare e misurare in maniera continuativa lo stato dei fattori di sostenibilità nelle target sottostanti ai propri investimenti, tanto per poter monitorare il rispetto dei parametri ESG ed intervenire lì dove fosse necessario.
Tutto ciò condiziona anche le operazioni di fusione e acquisizione (M&A) dei fondi di private equity e gli investimenti del venture capital, dalla due diligence, alla negoziazione dei contratti di investimento e dei patto parasociale che regolano le operazione fino all’exit del fondo.
L’impatto sulle operazioni varia a seconda che si tratti di un investimento di maggioranza o di minoranza, se la società obiettivo sia quotata o meno, e ovviamente del settore industriale a cui appartiene. Tuttavia, è utile qualche spunto di riflessione, nella consapevolezza che la mancanza di standard uniformi, di indici e metodologie di reporting armonizzate è al momento un reale ostacolo alla creazione di una best practice ESG nel private equity e nel venture capital.
La due diligence in chiave ESG, deve evidenziare: quali fattori di sostenibilità sono presenti nella target, lo stato e la compliance a norme primarie e secondarie, a eventuali certificazioni di settore, a standard comunemente accettati quali i GRI o per la forza lavoro i principi ILO, nonché i presidi legali a cornice dei fattori ESG (es. la governance, i contratti della supply chain e del personale). Le risultanze della due diligence sono fondamentali: per negoziare adempimenti prodromici all’investimento per ridurre o eliminare eventuali rischi ESG, come per esempio condizioni al closing, per costruire dichiarazioni e garanzie ad hoc, per imporre azioni ESG dopo il closing da tenere a mente nell’allocazione dell’investimento e di eventuali costi aggiuntivi, per regolare gli obblighi di reporting per monitorare la gestione dei rischi ESG, per attuare politiche di governance gestoria e di voto attivo. Tutto ciò per garantire non solo la compliance alla legge e l’assenza di contenziosi ma anche il rispetto di certificazioni di settore e standard internazionali di riferimento.
A seconda dei casi, può anche essere necessario indicare covenants, clausole che hanno per oggetto il conseguimento o mantenimento di determinati livelli di compliance ESG, misurabili sulla base di indicatori, rating o ranking di valutazione; i covenants qualora non rispettati potrebbero essere funzionali in operazioni che prevedono investimenti progressivi a giustificare il mancato versamento di tranche successive a quella di ingresso o addirittura meccanismi di way out. Con riferimento alla vita dell’investimento, va regolata contrattualmente la raccolta di dati ESG e la reportistica periodica essenziale a garantire il monitoraggio, la gestione dei fattori di sostenibilità e eventualmente dei rischi ESG. Il monitoraggio deve essere garantito da presidi costanti, rappresentati da esponenti del board e/o comitati e/o manager incaricati ad hoc alla supervisione dei fattori ESG nella target; chiare policy con allocazioni di responsabilità precise e modalità di condivisione di flussi informativi sono strumento nevralgico per consentire al gestore una costante visione di insieme sulle tematiche e problematiche di sostenibilità. La condivisione delle informazioni è delicata da disciplinare nelle società quotate, per i profili regolamentari.
Quanto alla gestione del rischio, a seconda della tipologia dell’investimento si devono prevedere politiche di governance che possono avvalersi di diritti di veto a livello di board su temi che risultano non ESG compliant (per esempio nelle acquisizioni di minoranza), di cambio di amministratori a livello di assemblea e/o di azioni correttive da intraprendere a livello di board (ad esempio nelle acquisizioni di maggioranza), sempre tenendo a mente il tema della direzione e coordinamento e con i dovuti distinguo nelle società quotate, dove l’attivismo assembleare sconta meccanismi più complessi con minore rappresentatività.