Ci sono almeno 5 miliardi di buone ragioni perché le imprese italiane che esportano negli Stati Uniti non perdano tempo. È questa la stima del valore dei dazi IEEPA potenzialmente rimborsabili alle aziende italiane, con un intervallo che può arrivare a 7 miliardi di euro. Una cifra tutt’altro che marginale se rapportata ai 69,6 miliardi di euro di esportazioni italiane verso gli Stati Uniti nel 2025 e ai 9 miliardi (dati ICE) di oneri aggiuntivi dei dazi sulle merci italiane. I settori più coinvolti agroalimentare, chimico, attrezzature meccaniche/elettroniche.
La partita si è aperta dopo la decisione con cui, lo scorso 20 febbraio, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che il presidente, Donald Trump, non aveva l’autorità necessaria per imporre i dazi aggiuntivi introdotti sulla base dell’International Emergency Economic Powers Act, l’IEEPA. Da allora negli Usa è iniziata una delle più grandi operazioni di restituzione di dazi della storia recente.
I numeri aiutano a capire la dimensione dell’operazione. Sono 330 mila gli importatori che hanno versato dazi IEEPA, per oltre 53 milioni di dichiarazioni doganali. Il valore complessivo dei dazi depositati è stimato in 166 miliardi di dollari. Quindi «qualsiasi società, europeo o meno, che abbia importato merci negli Stati Uniti e versato dazi basati sull’IEEPA ha potenzialmente diritto a un rimborso», sottolinea a Milano Finanza Gabriel Monzon Cortarelli, Head of International Practice Group dello studio di diritto americano Becker & Poliakoff.
Ma quel «potenzialmente» nasconde il primo ostacolo operativo. Il diritto al rimborso non spetta automaticamente all’azienda che ha prodotto o spedito la merce dall’Italia. Negli Stati Uniti il soggetto rilevante è l’Importer of Record (IOR), l’importatore formalmente indicato nella dichiarazione doganale. «Ai sensi della normativa applicabile, i rimborsi vengono corrisposti all’Importer of Record, non all’esportatore estero», sottolinea Monzon Cortarelli. «Le società europee devono pertanto verificare la dichiarazione doganale relativa a ciascuna spedizione per determinare quale soggetto sia stato indicato come IOR». Può essere una filiale americana dell’azienda italiana, un distributore o il cliente finale, a seconda di come è strutturata la vendita, affermano Francesco Sciaudone, Global Managing Partner di GA-Alliance, e Gianluigi Serafini, Equity Partner dello studio.
Per cui «se non è l’azienda italiana direttamente, ma ad esempio un cliente americano serve un accordo chiaro tra le parti: chi presenta l’istanza e come il rimborso viene retrocesso all’esportatore italiano. È un passaggio che va gestito con cura contrattuale, non lasciato all’iniziativa spontanea del partner statunitense».
La seconda questione è capire quali dazi siano effettivamente interessati dalla sentenza. Nel perimetro dei rimborsi rientrano i cosiddetti dazi reciproci introdotti dall’amministrazione Trump ad aprile 2025. Per l’Unione Europea l’aliquota è arrivata al 15% nell’ambito dell’intesa Usa-Ue di luglio 2025. Sono inoltre potenzialmente interessati i dazi IEEPA collegati all’emergenza fentanyl e quelli specifici per alcuni Paesi, fra cui quelli riferiti a Russia, Brasile e Venezuela.
«È importante distinguere i dazi IEEPA da quelli imposti sulla base di altre norme», avverte Monzon Cortarelli. «La decisione della Corte Suprema non ha inciso sui dazi previsti dalla Section 232 né su quelli della Section 301». La distinzione è rilevante per l’industria italiana. Acciaio, alluminio e rame, per esempio, continuano a essere soggetti alle tariffe del 50% previste dalla Section 232 e non rientrano nell’attuale processo di rimborso. Anche i dazi Section 301 applicati a determinate merci cinesi seguono un regime distinto.
Per le aziende italiane c’è un dettaglio che spesso sfugge: «con l’accordo quadro Ue il dazio è stato applicato in modo combinato al 15%, e solo una parte di questa percentuale è effettivamente rimborsabile, il resto resta dovuto come dazio di base o come componete dell’accordo», spiegano Sciaudone e Serafini.
Per gestire la restituzione di decine di miliardi di dollari, la U.S. Customs and Border Protection ha attivato CAPE, Consolidated dministration and Processing of Entries, integrato nel portale Automated Commercial Environment, l’ACE. È qui che gli importatori, o i loro broker doganali, devono presentare le richieste. La procedura prevede il caricamento nell’ACE Portal di un file Csv contenente i numeri delle dichiarazioni doganali per le quali viene richiesto il rimborso.
La macchina sta già restituendo somme ingenti. Al 10 luglio la CBP aveva accettato richieste per 121,75 miliardi di dollari e aveva rimborsato agli importatori 86,3 miliardi, inclusi gli interessi previsti dalla legge.
«Gli interessi maturano generalmente dalla data in cui i dazi stimati sono stati depositati fino alla liquidazione o riliquidazione della dichiarazione interessata», precisa l’esperto di Becker & Poliakoff. Per un’impresa che ha versato dazi significativi per diversi mesi, quindi, il recupero può comprendere anche una componente finanziaria aggiuntiva.
Il rimborso però non è immediato. Sulla carta, l’amministrazione americana indica una finestra di 60-90 giorni dall’accettazione di una dichiarazione CAPE valida, ma nella pratica i tempi possono essere molto più lunghi. Non tutte le pratiche sono uguali: quelle sospese, prorogate, sottoposte a verifica, interessate da riconciliazione o da particolari procedure doganali possono restare pendenti più a lungo. Attualmente sono il 32% le istanze non validate, non significa che siano state respinte, semplicemente le richieste possono essere incomplete, contenere dati errati, avere documentazione da correggere oppure essere ancora in lavorazione. Il 15%, invece, quelle respinte: l’autorità le ha valutate e ha deciso che non sono ammissibili, quindi il rimborso viene negato.
In realtà, il punto più delicato è un altro: non esiste una scadenza imposta dal governo per le richieste dei dazi IEEPA, ma esistono scadenze doganali che possono diventare decisive per le singole dichiarazioni. Il 19 U.S.C. §1514 prevede generalmente che un protest venga presentato entro 180 giorni dalla liquidazione o riliquidazione. Se non viene presentato un protest e non esiste un altro meccanismo di salvaguardia, la liquidazione può diventare definitiva e vincolante, con la possibile conseguenza di limitare l’opportunità di rimborso.
Per questo «gli importatori non dovrebbero ritardare la presentazione delle dichiarazioni CAPE», avverte Monzon Cortarelli, «e dovrebbero continuare a valutare se, per determinate dichiarazioni, sia necessario salvaguardare i termini previsti dalla legge per la presentazione di un protest». Se la CBP respinge definitivamente un protest, l’importatore deve avviare un’azione davanti alla U.S. Court of International Trade entro 180 giorni dal rigetto.
«Molte delle importazioni di inizio 2025 sono ormai amministrativamente chiuse, e la finestra per contestarle formalmente si sta esaurendo pratica per pratica: ogni spedizione ha il proprio orologio che scorre», avvertono Sciaudone e Serafini. «Una volta chiusa la finestra di protesto, le autorità doganali sostengono che il canale CAPE non sia più utilizzabile senza un ordine del tribunale, e chi non ha presentato una propria istanza rischia semplicemente di perdere il diritto al rimborso. Aspettare, in questo momento, significa concretamente lasciare soldi sul tavolo».
È qui che la complessità tecnica del rimborso rischia di trasformarsi in un problema soprattutto per le imprese di dimensioni più contenute. «Abbiamo visto con chiarezza un’asimmetria destinata ad allargarsi», spiegano Francesco Sciaudone, Global Managing Partner di GA-Alliance, e Gianluigi Serafini, Equity Partner dello studio. «Da un lato aziende strutturate, capaci di presidiare da sole un procedimento amministrativo americano complesso; dall’altro le Pmi italiane, che rappresentano il tessuto prevalente del nostro export verso gli Stati Uniti e che rischiano di restare escluse da un diritto che è pienamente loro, semplicemente per mancanza di supporto specialistico e non per mancanza di titolo».
GA-Alliance ha inaugurato a settembre uno sportello dedicato al recupero dei dazi e ha già raccolto una decina di richieste da parte di imprese italiane. «Il gap non è nell'opportunità, che resta aperta e concreta: è nell'esecuzione. Ed è proprio su questo punto», concludono Sciaudone e Serafini, «che vogliamo essere utili, essere un punto di riferimento presente sul territorio italiano ma con gambe solide negli Stati Uniti, capace di seguire ogni pratica fino in fondo, non solo di avviarla. Il nostro consiglio alle imprese italiane resta semplice: non aspettate che la finestra si chiuda da sola». (riproduzione riservata)