Cambiano le regole per la circolazione di denaro contante, strumenti finanziari e oro. Le modifiche sono parte del decreto approvato il 9 dicembre dal consiglio dei ministri.
Le nuove disposizioni rafforzano i controlli sui trasferimenti di valuta e gli asset in entrata e in uscita, con l’obiettivo di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento illecito. Tra le novità l’estensione della definizione di «contante», l’introduzione di nuove norme per l’oro da investimento, l’inasprimento delle sanzioni per chi non rispetta gli obblighi di dichiarazione.
Oltre a banconote e monete, il concetto di contente va a includere anche strumenti come assegni, vaglia cambiari e ordini di pagamento non intestati o intestati a beneficiari fittizi. Poi ancora le carte prepagate non collegate a conti correnti bancari e le monete con un contenuto d’oro pari o superiore al 90%. Anche lingotti, barre, pepite e aggregati d’oro con una purezza minima del 99,5% vengono ora considerati contante. Tutti questi strumenti devono essere dichiarati in dogana quando il loro valore complessivo raggiunge o supera la soglia di 10 mila euro.
Le autorità doganali e la Guardia di Finanza (GdF) possono trattenere il denaro anche se il loro valore è inferiore a 10 mila euro, in due circostanze: trasporto non accompagnato e sospetto di attività illecita. Inoltre, il decreto inasprisce le sanzioni per chi non dichiara correttamente il contante. Se la somma non dichiarata è inferiore a 10mila euro, la sanzione è pari al 15% dell’importo. Tra 10mila e 40mila euro di eccedenza si sale al 30%.
Il decreto introduce anche nuove regole sul commercio e la gestione dell’«oro da investimento». La gestione dell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro viene trasferita dalla Banca d’Italia all’Organismo Agenti e Mediatori e cambia anche la soglia per la dichiarazione delle operazioni in oro, che viene abbassata a 10 mila euro, uniformandola a quella prevista per il contante. (riproduzione riservata)