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Paolo Savona, presidente Consob
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Consob, ecco le attenzioni da tenere per la lista del Cda. Nessuna valutazione di legittimità di quella Generali

21 gennaio 2022, 19:48 Ultimo aggiornamento: 20:02

Secondo la Commissione non esistono specifiche pronunce giurisprudenziali sull’ammissibilità della lista di consiglieri presentata dal Cda stesso, e la dottrina ritiene la clausola statutaria ammissibile anche nelle società quotate | Consob su Generali, ok lista cda ma con paletti

“Le considerazioni di seguito svolte prescindono da ogni valutazione sulla legittimità, ai sensi dell’art. 147-ter del TUF, della facoltà eventualmente prevista in via statutaria per il consiglio di amministrazione di presentare una lista di candidati per il rinnovo del consiglio medesimo”. È questo forse il punto del Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 reso noto dalla Consob che avrà deluso di più Francesco Gaetano Caltagirone. Il quale aveva chiesto alla Consob di pronunciarsi proprio in merito alla legittimità della lista del Cda di Generali, dal cui consiglio di amministrazione si è dimesso in aperta polemica proprio sul tema, lo scorso 14 gennaio. Caltagirone nel 2021 ha più volte, durante i lavori del Consiglio, contestato e considerato illegittima la procedura per la lista del cda di Generali, malgrado nel 2020 avesse approvato anche lui le modifiche statutarie che l'hanno introdotta. 

Nonostante la precisazione, un contributo in merito alla verifica di legittimità o meno della lista la Commissione comunque lo offre, osservando che “non esistono specifiche pronunce giurisprudenziali sull’ammissibilità di tale facoltà ai sensi dell’art. 147-ter del TUF, mentre vi è una sentenza della Corte di Cassazione del 2007 che ha dichiarato illegittima, con riguardo all’art. 148 del TUF che disciplina la nomina del collegio sindacale, una clausola statutaria che consentiva al CdA la presentazione di una lista di candidati sindaci; ciò in considerazione del pericolo che la lista del consiglio possa pregiudicare la nomina di candidati della minoranza, oltre che per l’anomalia di un organo controllante nominato dall’organo soggetto al suo controllo”.

Fin qui la giurisprudenza, scarsa, sul tema. E la dottrina? “La dottrina ritiene la clausola statutaria che consente la presentazione di una lista di amministratori da parte del CdA ammissibile anche nelle società quotate, in quanto espressione dell’autonomia statutaria e purché la presentazione di tale lista non pregiudichi la nomina di componenti espressi dai soci di minoranza”. Il Codice di Corporate Governance adottato nel 2020, prevede poi che la lista del Cda sia “da attuarsi secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente”, e che il CdA sia coadiuvato dal comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti .

La Commissione ha voluto fare anche un collegamento storico tra la attuale lista del cda e la legge sulle  privatizzazioni italiane, del 1994, che prevedeva la facoltà per gli amministratori uscenti di presentare una lista nelle società il cui statuto prevedeva, per favorire la diffusione della proprietà e la creazione delle  public company, limiti al possesso azionario.

Ma quante sono le società che hanno adottato questa clausola e quante l’hanno utilizzata finora? La Commissione precisa che a fine 2020 essa è presente negli statuti di 52 società. Il concreto esercizio della facoltà statutaria in esame si è registrato in un numero più limitato di casi: undici per la precisione, “di altrettante società caratterizzate dall’assenza di assetti proprietari concentrati e da elevato flottante. In media in questi 11 casi  l’azionista con la più elevata partecipazione deteneva il 10% del capitale sociale (in due casi si trattava di una partecipazione superiore al 20% in capo a un socio che non aveva nominato la maggioranza del consiglio in carica), mentre l’82% del capitale era riconducibile ad azionisti con partecipazioni inferiori alle soglie di trasparenza proprietaria del 3%, o 5%”.

Il provvedimento della Consob, quindi, non è un atto regolamentare né contiene richieste informative cogenti ai sensi dell’art. 114 del TUF né, infine, raccomandazioni, ma “intende richiamare l’attenzione delle società quotate e dei loro azionisti su alcune misure di trasparenza e condotta, anche emerse dalla prassi applicativa”. I richiami hanno lo scopo di prevenire i rischi di non corretta individuazione delle persone che agiscono di concerto e i rischi di collegamenti tra liste ai sensi del citato art. 147-ter del TUF.

Ma quali sono in concreto questi richiami? Ecco una sintesi.

1)     Più ampia trasparenza e documentabilità del processo di selezione dei candidati anche tramite una adeguata verbalizzazione delle riunioni del CdA, meglio se dotandosi di un’apposita procedura volta a regolare ex ante il processo di individuazione dei candidati nelle sue varie fasi e a disciplinare il contributo fornito da ciascuno dei diversi soggetti coinvolti.

2)     Valorizzare nell’ambito del processo di formazione e presentazione della lista da parte del consiglio di amministrazione il ruolo dei componenti indipendenti del consiglio di amministrazione. In tale processo viene coinvolto il comitato nomine.

3)     In mancanza di un presidente qualificato come indipendente (come nel caso delle Generali, in cui il presidente Gabriele Galateri non è qualificato come tale), la Consob richiama l’attenzione sull’opportunità di affiancarlo con un amministratore che sia indipendente, quale il presidente del comitato nomine o l’eventuale lead indipendent director, ovvero più amministratori indipendenti. Qualora nella politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione al Codice di Corporate Governance sia riconosciuto un ruolo di coordinamento al presidente anche non indipendente, nulla esclude che quest’ultimo, nella fase di ingaggio propedeutica alla definizione della lista da parte del CdA, sia affiancato dal lead indipendent director o da altro amministratore indipendente, eventualmente individuato come coordinatore dell’intero processo.

4)     Tra gli aspetti più rilevanti del processo c’è la gestione della fase di interlocuzione con i soci, che appunto deve evitare l’eventualità di un’azione di concerto tra essi. Qui la Consob richiama l’attenzione sull’opportunità che la consultazione con i soci abbia per oggetto i criteri quali-quantitativi da seguire per l’individuazione della composizione ottimale complessiva del CdA e dei profili più idonei a ricoprire la carica di amministratore. Non c’è l’obbligo di astensione dalle delibere in cui l’amministratore sia portatore di un interesse e, pertanto, nelle ipotesi in cui tra i candidati della lista su cui deve votare il CdA fosse presente il nominativo di uno o più degli amministratori in carica, questi ultimi potrebbero prendere parte alla votazione;

5)     Con specifico riguardo al ruolo che potrebbero in concreto svolgere nel processo di formazione della lista del CdA gli amministratori che siano, ad esempio, soci dell’emittente (come nel caso di Caltagirone, prima che si dimettesse, e di Clemente Rebecchini per Mediobanca) e alle conseguenze in termini di configurabilità di un collegamento tra un’eventuale lista dei predetti soci e quella del CdA, la Consob sostiene che non appare critica la partecipazione di tali amministratori alle fasi propedeutiche dell’autovalutazione del board e della formulazione degli orientamenti ai soci sulla composizione quali-quantitativa ottimale: dall’altro lato, appare invece critica la partecipazione dei medesimi amministratori soci dell’emittente o esponenti aziendali di società dei gruppi dei predetti soci dell’emittente alle fasi di specifica individuazione dei candidati da includere nella lista del CdA.

6)     Attenzione, però: la Consob dice che si potrebbe non considerare in via generale “partecipante” alle fasi di cui al presente punto ii) l’amministratore che abbia manifestato il proprio dissenso, esprimendo voto contrario nelle inerenti delibere (del CdA o dei comitati coinvolti) ovvero esprimendo un’astensione motivata, purché non risulti che tale amministratore abbia indicato nominativi effettivamente inseriti nella lista del CdA.

7)     Ovviamente, la Consob precisa che “si potrebbe infine ritenere sussistente un collegamento dell’eventuale lista del socio con la lista del consiglio alla luce dei candidati inclusi in quest’ultima lista laddove, ad esempio, il socio stesso o un esponente aziendale di società del suo gruppo sia presente nella lista approvata dal consiglio”.

La Commissione richiama poi l’attenzione sull’opportunità di una tempestiva pubblicazione della lista del consiglio contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, ovvero, qualora non possibile, con congruo anticipo rispetto al termine per il deposito delle liste dei soci (almeno 25 giorni prima della data dell’Assemblea) e con l’eventuale indicazione dei candidati alle cariche di Presidente e Amministratore Delegato. In quell’occasione, è importante che i soci che presentano una lista dichiarino l’assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal CdA, nonché specifichino le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l’esistenza di un collegamento, ovvero l’assenza delle richiamate relazioni .

Inoltre, è altresì importante, ai fini di una completa e adeguata informativa pre-assembleare e per il corretto svolgimento dell’assemblea medesima, che siano le stesse società a chiarire preventivamente quali siano i possibili scenari a seconda degli esiti delle votazioni assembleari.

infine, la Consob puntualizza che un azionista può essere considerato come parte correlata (in grado di esercitare un’influenza notevole) anche se siede in consiglio, direttamente o tramite un proprio esponente aziendale, come facente parte della lista del Cda.



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