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Che cosa ha fatto Banca d’Italia sul risiko del credito
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Che cosa ha fatto Banca d’Italia sul risiko del credito

di Angelo De Mattia
04 settembre 2025, 02:00 Ultimo aggiornamento: 07:13

Le aggregazioni devono creare valore e rafforzare il sistema, ma le decisioni finali spettano al mercato e agli azionisti

Alcuni lettori si interrogano sul ruolo della Banca d'Italia nell'operazione Mps-Mediobanca. Essendo un «ex» e a un'età che, già da sola, mi consente una indipendenza di giudizio, debbo ricordare che nelle Considerazioni Finali del 30 maggio scorso il governatore Fabio Panetta ha detto tutto quanto può essere detto senza venir meno agli obblighi di riservatezza fissati dalla legge. Come si ricorderà, le aggregazioni, ha precisato il governatore, devono servire a rafforzare gli intermediari e, a tal fine, debbono creare valore.

ll ruolo di Banca d’Italia nell’operazione Mps-Mediobanca

Quest'ultimo obiettivo-vincolo comporta che le concentrazioni debbano migliorare l'offerta alle famiglie e alle imprese di adeguati finanziamenti per quantità e costi; prevedere la prestazione di strumenti di impiego del risparmio efficaci, trasparenti e a condizioni eque; offrire servizi qualificati in coerenza con le esigenze del Paese. La Vigilanza ha il compito di verificare che ogni operazione di aggregazione rispetti la normativa prudenziale italiana ed europea e che gli intermediari risultanti siano solidi sul piano patrimoniale, della liquidità e del governo dei rischi.

La vigilanza e il coordinamento con la Bce

Qual è in tutto ciò il ruolo della Banca d'Italia? Collaborare, con l'espressione del proprio parere, con la Bce nei procedimenti autorizzativi a cui sono sottoposte le concentrazioni per poter essere realizzate. Nel caso specifico, essendo stata l'operazione autorizzata dalla Bce, si deve dedurre che la valutazione e la conclusione, secondo i criteri e le finalità anzidetti, siano risultate positive. Quindi, parla il provvedimento.

Non va però dimenticato che, in base alla normativa vigente, il giudizio sulle proposte di aggregazione, anche di quelle ovviamente che si realizzano attraverso un’Offerta pubblica, ferma restando l'osservanza di quanto si è detto, «spetta alle dinamiche di mercato e alle scelte degli azionisti», come si precisa nelle Considerazioni Finali. In ogni caso, gli elementi sono stati forniti: spetta agli osservatori trarne, alla luce di essi, un giudizio.

Se si vuole qualcosa in più, allora bisogna pensare a modifiche di leggi e disposizioni. Ma non si può aspirare a una Vigilanza che interviene nel merito e poi criticare, per presunto dirigismo e supergestione, come è avvenuto in passato, gli interventi ritenuti con questi caratteri perché in tal caso se ne deve dedurre che tutto vada bene finché la misura di merito coincida con quella voluta dall'osservatore o dalle parti portatrici di specifici interessi; diversamente, il giudizio è capovolto.

I limiti dell’Unione bancaria europea

L'Unione bancaria, come finora è stata solo parzialmente attuata, va criticata innanzitutto per la sua grave incompiutezza, a oltre dieci anni dalla sua istituzione. Ma l'accentramento della Vigilanza nella Bce, che è il solo dei tre pilastri che è stato introdotto con il ricordato progetto di Unione bancaria, passa sopra con leggerezza al carattere principe della Vigilanza bancaria, che è quello della prossimità. E ciò oltre a norme che confliggono con la nostra Costituzione quale quella sul bail in applicabile anche sui depositi. Ci si sarebbe potuto, all'opposto, limitare a un coordinamento tra le Vigilanze nazionali mantenendo integre le loro attribuzioni.

Per non parlare della mancanza perdurante, nel progetto in questione, del secondo pilastro, quello della risoluzione delle banche in crisi solo in parte realizzato, e del terzo che prevede l'istituzione del fondo di tutela europeo dei depositi. Intanto, mancano le suddette realizzazioni, ma non si afferma neppure, per ovvie ragioni, il principio di sussidiarietà, come avverrebbe con la previsione normativa della ricordata piena Vigilanza di prossimità. Insomma, bisogna distinguere quando si tace sullo specifico caso perché si ritiene preferibile non parlare da quando non si parla perché può parlarsi solo in termini generali, come è avvenuto con quella sorta di generale, necessario rescritto contenuto nelle Considerazioni Finali. In definitiva, dalla combinazione tra normativa, con i suoi chiari limiti, e Considerazioni Finali seguite dal rilascio dell'autorizzazione si ricava molto più dell'osservanza dell'adagio intelligenti pauca. (riproduzione riservata)



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