I riflettori costantemente puntati sul mondo del calcio, grazie alla sua rilevanza sociale e dunque economica, attirano investimenti ma anche controlli a livello nazionale e comunitario.
D’altronde, come sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 1995, gli enti e i club sportivi sono soggetti al diritto antitrust ogniqualvolta la loro attività abbia rilievo economico, oltre che sportivo. E tale componente per il calcio è innegabile.
Lo ha ricostruito con MF-Milano Finanza, Francesco Anglani, partner di BonelliErede, che insieme ad altri colleghi dello studio sta seguendo molteplici cause avviate da diverse squadre di Serie A e Serie B che chiedono il risarcimento dei danni derivanti da un cartello tra broker internazionali volto ad acquisire i diritti esteri sulla Serie A, sulla Coppa Italia e sulla Supercoppa a un prezzo artificiosamente basso. Toghe alla mano.
Domanda. Dunque il diritto antitrust ha sempre trovato piena applicazione anche nello sport?
Risposta. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea lo ha più volte ribadito. Dalla prima sentenza che risale al 1995, quando la Corte si pronunciò sul celebre caso Bosman relativo al diritto dei calciatori di trasferirsi in un altro club europeo alla scadenza del contratto. Fino all’ultima decisione in materia che riguarda il noto caso Superlega: in tal caso, la Corte ha stabilito l’obbligo di Fifa e Uefa di disciplinare secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionali e non discriminatori il diritto di altri soggetti a organizzare manifestazioni alternative.
D. Motivazioni che sembrano simili a quelle che hanno portato l’Autorità antitrust italiana a multare la Figc per posizione dominante…
R. Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Federazione Italiana Giuoco Calcio avrebbe approfittato della sua posizione di gatekeeper nel mondo del calcio per ostacolare il diritto degli enti di promozione sportiva a organizzare tornei e campionati agonistici alternativi a quelli della Federazione, garantendosi una sorta di monopolio nell’organizzazione di tali eventi e significativi benefici economici.
La Figc ha il compito istituzionale di disciplinare l’organizzazione di tutte le manifestazioni calcistiche aventi carattere agonistico. A tal fine può sia organizzare autonomamente tornei, campionati e altri eventi, sia stipulare con gli enti di promozione sportiva delle convenzioni volte a consentire a tali enti di indire eventi alternativi nel rispetto dei regolamenti tecnici stabiliti dalla stessa Figc e dei principi di giustizia sportiva sanciti dal Coni. Un potere che, secondo l’Agcm, la Figc avrebbe usato in modo strumentale rendendo difficoltoso per gli enti di promozione sportiva sottoscrivere la convenzione e organizzare eventi agonistici alternativi a quelli della Federazione. L’Agcm contesta inoltre alla Figc di aver indebitamente qualificato come «agonistici» (e dunque soggetti al regime della convenzione) una serie di eventi calcistici giovanili che non presentano tali caratteristiche.
D. La multa dell’Agcm alla Figc supera i 4 milioni di euro. Un importo importante, ma che nel mondo del calcio potrebbe essere considerato non così elevato. Si riconduce al fatto che ci sono altri rischi connessi alla violazione del diritto antitrust?
R. Oltre alle sanzioni irrogate dall’Agcm, il rischio per chi incorre in una violazione antitrust, come la Figc, è di subire un’azione di risarcimento del danno. Attualmente, sono ad esempio pendenti davanti al Tribunale di Milano diverse cause, il cui valore complessivo eccede il miliardo di euro, avviate da squadre italiane di Serie A e di Serie B al fine di ottenere un risarcimento dei danni dai principali broker internazionali che – secondo quantoaccertato dall’Agcm – hanno colluso al fine di acquisire i diritti esteri sulla Serie A, sulla Coppa Italia e sulla Supercoppa a un prezzo artificiosamente basso.
D. Anche in Italia ci sono dei precedenti antitrust nel mondo calcistico e sportivo?
R. Sì. L’Agcm si è occupata in più occasioni del tema. Spesso concentrando la propria attenzione sulle modalità di commercializzazione dei diritti televisivi sulla serie A. Ad esempio, nel 2016 ha condannato la Lega Serie A, Sky, Mediaset e Infront per un presunto accordo illecito volto ad alterare gli esiti della gara per l’aggiudicazione dei diritti televisivi sulla Serie A per il triennio 2015-2018.
E, come sopra accennato, ha recentemente condannato i principali broker internazionali per un cartello volto ad acquistare il diritto a trasmettere all’estero le partite di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa relative al periodo 2008-2018 ad un prezzo artificiosamente basso a danno dei club calcistici, destinatari dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi. Nondimeno l’orizzonte dell’Autorità non è limitato al mondo del calcio: recentemente ha condotto istruttorie nei confronti di diverse federazioni sportive tra cui, oltre alla Figc, anche la Federazione Italiana Pallavolo e la Federazione Italiana Sport Equestri.
D. Sotto il profilo legislativo sono necessari ulteriori interventi per garantire una maggiore concorrenzialità del mercato dello sport italiano?
R. Il decreto Melandri, che disciplina la commercializzazione dei diritti audiovisivi delle competizioni sportive, è stato più volte modificato per tenere conto dell’evolversi dello scenario di mercato. Ed è sicuramente opportuno continuare a riflettere su quali ulteriori cambiamenti possano essere necessari ad adeguare la disciplina alle dinamiche competitive e cogliere le nuove opportunità. Sono infatti sempre di più gli investitori internazionali interessati ad acquisire club di Serie A e quanto sta accadendo in Arabia Saudita evidenzia enormi opportunità di crescita anche sotto il profilo della vendita dei diritti televisivi. Una revisione complessiva e organica della disciplina potrebbe senz’altro contribuire a cogliere queste nuove opportunità. (riproduzione riservata)