Nell’Unione Europea sono in vigore ormai da molti anni regole puntuali che impongono alle società quotate di diffondere al mercato in modo tempestivo le informazioni che le riguardano direttamente e che sono in grado di influire significativamente sui prezzi dei loro titoli.
Queste informazioni, denominate «informazioni privilegiate», sono essenziali per assicurare il corretto processo di formazione dei prezzi sui mercati e il loro regolare funzionamento nonché per scongiurare il pericolo di condotte abusive e di insider trading. Nel tempo le regole che governano questa materia si sono fatte sempre più pervasive, in particolare per quanto riguarda la diffusione al mercato delle informazioni che maturano nelle diverse fasi di processi prolungati: si pensi, per esempio, a una fusione tra società o a un’operazione straordinaria, quali eventi che, lungi dall’essere istantanei, maturano nel corso di lunghi archi temporali.
Nell’ambito di un più ampio pacchetto legislativo volto a semplificare e armonizzare le quotazioni nell’Ue (Listing Act) il legislatore europeo ha recentemente ritoccato la disciplina eliminando l’obbligo in capo agli emittenti di provvedere a rendere pubbliche le informazioni che maturano nelle fasi intermedie, fermo restando che in tali fasi le informazioni restano soggette ai divieti di insider trading.
L’impostazione originaria, frutto del Regolamento Ue 596/2014 (Mar-Market Abuse Regulation) e di una famosa sentenza della Corte di Giustizia nel caso Geltl-Daimler, si è rivelata nel tempo fonte di oneri eccessivi senza apportare grandi benefici alla trasparenza dei mercati, stante il fatto che le società ne hanno perlopiù sterilizzato gli effetti ricorrendo alla facoltà di ritardare la disclosure delle informazioni, alle condizioni previste dal Regolamento Europeo. Sebbene il mercato possa avere interesse a conoscere anche le evoluzioni delle fasi intermedie dei cosiddetti processi prolungati, nel tempo l’effettiva utilità di siffatti obblighi si è dunque rivelata inferiore rispetto alle aspettative.
La semplificazione è stata giustamente salutata con favore dagli operatori e si colloca nel solco delle più ampie misure del Listing Act volte a favorire l’accesso al mercato dei capitali e delle quotazioni in borsa. Tuttavia le sfide da affrontare in futuro per assicurare la trasparenza dei mercati non si fermano qui. Tra i molti temi che andranno affrontati vi è in particolare quello della diffusione e della circolazione delle informazioni su canali che risultano indipendenti dalla volontà o dal controllo degli emittenti, inclusi i social network. Molte informazioni che orientano la condotta degli investitori vengono infatti diffuse non già dalla stessa società ma provengono da altre fonti e sono utilizzate in modo sempre più automatico e impersonale da operatori algoritmici basati su complessi sistemi di intelligenza artificiale.
Le informazioni che circolano in rete e che sempre più rapidamente vengono incorporate nelle decisioni degli investitori prescindono così spesso dai comunicati degli emittenti, in quanto, soprattutto nel trading automatizzato, gli algoritmi puntano soprattutto a sfruttare la loro grande velocità anticipando i movimenti del mercato anche indipendentemente dalla valutazione circa la fondatezza o meno di una data notizia. La disciplina della disclosure non prevede al momento regole che disciplinino adeguatamente la circolazione di siffatte informazioni, se non nel caso in cui esse siano lo strumento per realizzare vere e proprie manipolazioni informative, in quanto tali soggette ai divieti e alle sanzioni del Regolamento Mar.
L’impostazione che si continua a seguire è dunque tuttora incentrata, per la diffusione al mercato delle informazioni di rilievo per i prezzi, sul ruolo dell’emittente, che tuttavia subisce un progressivo processo di erosione nel suo ruolo guida in dipendenza dell’operare di piattaforme e canali informativi alternativi e delle più recenti tecniche di negoziazione algoritmiche. L’emittente a riguardo non è neppure tenuto a correggere (confermandoli o smentendoli) eventuali rumors: un obbligo che, tempo addietro, era invece previsto e che è stato eliminato in un’ottica di asserita semplificazione del sistema.
Resta il fatto che il processo di diffusione delle informazioni rilevanti per la formazione dei prezzi non può più dirsi pienamente sotto il controllo dell’emittente, svolgendosi, di contro, in modo sempre più «decentralizzato». In questo contesto l’emittente fatica a inserirsi con i suoi comunicati in un flusso di informazioni che circolano molto rapidamente e al di fuori del suo diretto controllo. Nelle future evoluzioni di questa disciplina il tema dovrà essere tuttavia affrontato anche alla luce delle evoluzioni tecnologiche più dirompenti, frutto dell’intelligenza artificiale e delle relative nuove regole europee affidati all’Artificial Intelligence Act, al fine di assicurare un funzionamento trasparente ed efficiente dei mercati borsistici. (riproduzione riservata)
*docente Università Bocconi