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Bonus edilizi, sulla quarta cessione è prevedibile un flop
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Bonus edilizi, sulla quarta cessione è prevedibile un flop

di Francesco Calciano (*)
03 maggio 2022, 13:27 Ultimo aggiornamento: 13:35

In Senato è passata la possibilità di una successiva vendita del credito tra la banca e un suo correntista interessato. Ma chi, se non un istituto, può immobilizzare cassa per 4-10 anni? Occorre autorizzare una cessione delle singole annualità  

Lo scorso 21 aprile il Senato ha definitivamente deliberato sul disegno di legge di conversione del Dl  17/2022, intervenendo nuovamente sulla cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie.

L’articolo 29-bis, che modifica l’articolo 121, Dl 34/2020, sembra acconsentire a una quarta cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi. In particolare, si prevede che, con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, oltre alle tre già consentite, alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore di soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Tuttavia così come strutturata, questa potenziale quarta cessione va a penalizzare troppo il potenziale acquirente. Chi acquista, infatti, deve comprare in blocco e, poi, compensare quelle cifre, anno dopo anno, secondo la vita naturale del credito di imposta, che può arrivare anche a dieci anni. In aggiunta a questo onere, il costo della loro provvista ci si aspetta sia più elevato rispetto quello della banca. Inevitabilmente il prezzo di acquisto subirà quindi una sensibile riduzione, obbligando a loro volta gli istituti di credito a trasmettere tale costo addizionale a valle della catena, ovvero alle famiglie, ai condomini ovvero alle imprese rispettivamente.

Per comprendere meglio come si è arrivati alle ultime decisioni del Governo con il decreto in oggetto è opportuno fare un breve excursus. Le norme di cui si discute sono disciplinate dall’art. 121 D.L. n. 34/2020 per i bonus edilizi e dal successivo art. 122 per i bonus anti Covid.

Focalizzando l’attenzione solo sugli edilizi, il predetto art. 121 ha previsto la possibilità per i soggetti che, negli anni dal 2020 al 2024 (la data iniziale era 2021 prorogata poi al 2024 dalla manovra di Bilancio 2022), sostengono alcune spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, di poter usufruire di tali agevolazioni alternativamente:

- di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al dovuto stesso, che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo come credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

L’aver indicato nella norma l’inciso “con facoltà di successiva cessione”, di fatto, si è tradotto nella possibilità di effettuare “N” cessioni del credito (come del resto appariva sulla piattaforma telematica predisposta dell’Agenzia delle entrate).

Ciò si è rivelato, a posteriori, un terreno fertile per le frodi basate sulla creazione di crediti inesistenti di cui si faceva perdere traccia con cessioni multiple e molto frammentate, tipicamente con tagli di nominale inferiore alle soglie critiche di presidio degli acquirenti.

Sul finire del 2021, con la scoperta di sempre più numerose frodi si è cercato di intervenire con un decreto (D.L. n. 157/2021) poi trasfuso nella legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) che ha introdotto alcuni importanti obblighi in materia.

In particolare, con effetto dal 12 novembre 2021, in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura:

- il contribuente richiede agli intermediari abilitati il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;

- i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute.

L’obbligo di visto e asseverazione non vale per le opere già classificate come attività di edilizia libera (art. 6 Dpr 380/2001, Dm 2 marzo 2018) e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi che godono del cosiddetto bonus facciate (che si è rilevato in percentuale quello più utilizzato nelle frodi).

Inoltre, sono stati introdotti maggiori poteri di controllo in capo all’Agenzia delle entrate, che entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni (prorogabili se emerge un profilo di rischio), gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. A seconda poi dell’evolversi del controllo, la comunicazione può essere sbloccata (esito negativo - profili di rischio infondato) o annullata (esito positivo - rischio fondato).

Evidentemente, l’intervento del Decreto antifrodi non è stato sufficiente a scongiurare il susseguirsi di queste ultime, in quanto, con il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) il Governo è tornato sulla questione in maniera radicale. In particolare, ha previsto che:

- nel caso di opzione per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, questi possono recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, cedibile senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti;

- nel caso di opzione per la cessione del credito d'imposta di pari ammontare, il contribuente può cederlo ad altri soggetti senza che il cessionario abbia facoltà di successiva cessione.

Di fatto, dunque, i crediti potevano essere oggetto di una sola cessione.

Inoltre, ha previsto una disciplina transitoria per tutti coloro che, alla data del 17 febbraio 2022 avevano già crediti precedenti oggetto di cessione o sconto in fattura: tali crediti possono ora esclusivamente costituire oggetto di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Questa stretta, però, si è tradotta in un vero e proprio blocco delle cessioni, con gravi ricadute sul settore edilizio, che si è bloccato proprio nel momento in cui cominciava ad uscire da una profonda crisi.

Il Governo, pertanto, ha modificato nuovamente la disciplina, concedendo una seppur parziale apertura agli operatori del settore vigilato lasciando, tuttavia, aperte non poche questioni.

L’art. 1 del “Decreto-legge recante misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, poi trasfuso nella legge di conversione del Decreto Sostegni ter, ha previsto l’ennesima modifica all’articolo 121, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Ora, dopo l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura /cessione del credito ad opera dei contribuenti che hanno maturato la detrazione, si consente di fruire di due ulteriori cessioni ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o società appartenenti a un gruppo bancario, iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

In sostanza, la norma ha previsto una riapertura mitigata del mercato secondario dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie basata su un numero limitato di cessioni eseguibili: solo due e con importanti limitazioni in riferimento ai possibili cessionari che potranno essere esclusivamente: banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.

Inoltre detto decreto impone a tutti i soggetti sopra citati, per ogni cessione intercorrente tra i medesimi (anche successiva alla prima), il rispetto di quanto previsto dall’articolo 122-bis, comma 4, del Dl 34/2020 ovvero l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione dalle operazioni nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

Il successivo comma 2 dell’art. 1 del decreto in commento prevede un esplicito divieto di cessioni parziali in relazione ai crediti oggetto di tale mercato secondario. La norma infatti dispone che: “I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) (il riferimento è all’art. 121 del DL 34/2020) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.

Dunque, la norma vieta nettamente la suddivisione del credito maturato allo scopo di eseguire delle cessioni parziali e a tal fine prevede che a ciascun credito sia attribuito un numero univoco che possa identificarlo in maniera unitaria sul suddetto mercato ai fini delle cessioni, lasciando dubbi sulla possibilità di continuare a poter cedere nella sua interezza una o più annualità del credito.

È bene evidenziare che, in base all’attuale testo del comma 2, la nuova disposizione è destinata ad entrare in vigore per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal primo maggio 2022.

Errare è umano, non ravvedersi potrebbe rivelarsi diabolico: infatti, consentendo alle banche una quarta cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi, esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione e senza la possibilità di effettuare cessioni parziali, di fatto equivale ad annunciare l’inapplicabilità della quarta cessione. E’ alquanto inverosimile trovare correntisti disposti oggi a immobilizzare cospicue somme di denaro per i prossimi 4/10 anni (dipende dal bonus in cessione) in vista di future e incerte compensazioni fiscali, a meno che non si possano configurare impegni di acquisto futuro sull’orizzonte di deducibilità dei crediti, posticipando pertanto l’esborso monetario relativo all’acquisto di ciascuna annualità se non nell’anno della relativa deducibilità, e lasciando quindi il costo relativo alla provvista finanziaria per l’acquisto dai cedenti originari (i.e. famiglie, condomini ovvero imprese) presso i soggetti vigilati (banche, assicurazioni etc.)

E’ inoltre auspicabile che quantomeno la cessione tra banca e correntista non sia legata ad un quarto passaggio, prevedendo altresì la possibilità di frazionare il credito, attraverso un meccanismo di codificazione che consenta la gestione di questi frazionamenti dal punto di vista amministrativo, così da rendere comunque appetibili i crediti in cessione che, si ribadisce, hanno già superato il controllo antifrode dell’Agenzia delle entrate. Solo così, è l’opinione dei tecnici dei più importanti Istituti bancari, questi potranno essere in grado di soddisfare l’offerta del mercato che altrimenti, anche con la quarta cessione, non potranno essere in grado di accogliere.

Non resta che sperare che le successive versioni della norma, se come prevedibile ce ne saranno, non tradiranno lo spirito di effettiva riapertura dell’attuale versione delle modifiche commentate.

(*) Responsabile Fiscalità e Visto di conformità di Nazione Verde Srl



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