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Bitcoin, perché l’aliquota del 42% sulle plusvalenze rischia di compromettere il futuro delle nuove generazioni

di Antonio Lanotte*
23 ottobre 2024, 21:10 Ultimo aggiornamento: 21:34

L’art. 4 del Progetto di bilancio appena bollinato recita così: «Sulle plusvalenze e gli altri proventi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l’aliquota del 42 per cento». 

Se confermata, si tratterebbe pertanto a tutti gli effetti di una vera e propria “mazzata” che è destinata a interrompere il processo di digitalizzazione del nostro Paese a vantaggio di altri all’interno della stessa Unione Europea in ragione della prossima implementazione del MiCAR e del tentativo di creare uno standard fiscale/tributario sui crypto-assets.

Una visione miope della tecnologia

Una delle problematiche fondamentali nella regolamentazione dei crypto-assets è la loro natura “a-territoriale”, il che significa che non si limitano ai confini giurisdizionali tradizionali. Questa caratteristica dei crypto-assets rende difficile regolamentarli in modo efficace senza una cooperazione internazionale. L'assenza di confini territoriali pone il rischio del “jurisdiction shopping”, cioè la tendenza da parte delle imprese cripto a scegliere le giurisdizioni con normative più permissive o meno onerose. Questo crea uno squilibrio competitivo e un pericolo per la tutela degli investitori, poiché un exchange può operare in un Paese con normative deboli, ma avere clienti globali che sono soggetti a normative differenti o inesistenti. Ad esempio, con il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), l'Ue sta cercando di costruire un quadro normativo che offra maggiore certezza giuridica e protezione per i consumatori in tutta l'Unione, cercando di unificare le normative tra gli Stati membri. Alla stessa maniera, Paesi come Singapore e Svizzera hanno invece adottato un approccio più favorevole all'innovazione cripto, con normative che cercano di bilanciare il rischio con lo sviluppo economico.

Vi è tuttavia una narrativa diffusa nell'ecosistema cripto secondo cui i crypto-assets, grazie all'uso della crittografia avanzata e alla decentralizzazione, sarebbero fondamentalmente diversi dagli altri strumenti finanziari. Non è affatto così. Questo ha portato a una percezione che essi siano quasi al di fuori del controllo delle autorità tradizionali. Questa convinzione è stata spesso alimentata da un “pensiero magico” in cui si ritiene che la tecnologia, in particolare la crittografia, possa sovvertire le leggi economiche o rendere obsolete le normative finanziarie esistenti.

Nella realtà, l'applicazione di una matematica avanzata (come nel caso delle tecnologie blockchain) non elimina i rischi associati agli asset finanziari. Gli investitori continuano a essere esposti a rischi di mercato, frodi e fallimenti delle piattaforme, come si è visto con FTX. Inoltre, la decentralizzazione e l'anonimato resi possibili dalla crittografia rendono più difficile per le autorità vigilare su attività illecite come il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. A tal proposito, per affrontare questi problemi sarebbe piuttosto necessaria una cooperazione normativa globale, con un quadro omogeneo e flessibile che consideri la natura decentralizzata e globale dei crypto-assets.

Senza una regolamentazione coordinata, il rischio di jurisdiction shopping e l'adozione di normative incoerenti potrebbero creare ulteriori problemi, limitando l'efficacia delle regolamentazioni locali. Anche l'idea che la crittografia renda i crypto-assets immuni da regole e rischi è un'illusione, e la regolamentazione dovrà essere aggiornata per garantire un ambiente sicuro ed equo sia per gli investitori che per i mercati.

L'implementazione di una normativa fiscale armonizzata a livello europeo sarebbe essenziale per affrontare in modo efficace l'utilizzo dei crypto-assets, riducendo il rischio appunto di “jurisdiction shopping” fiscale, ossia il fenomeno in cui gli individui o le imprese spostano i propri asset in giurisdizioni con regole fiscali più favorevoli o meno restrittive. Questo fenomeno, già comune in altri settori, potrebbe verificarsi anche nel contesto delle criptovalute, soprattutto considerando la loro natura digitale e globalmente accessibile.

Il caso della Germania

A tal proposito si riporta un estratto del trattamento fiscale dei crypto-assets in Germania: «La Germania applica lo 0% sulle transazioni in bitcoin, anche se, come la Slovenia, in alcune circostanze può essere applicata l’Iva. In sintesi, il possesso della cripto da meno di un anno, si pagherà l’imposta sul reddito su qualsiasi profitto derivante da una cessione. Le cessioni comprendono la vendita della criptovaluta in euro (o in qualsiasi altra valuta fiat), lo scambio della criptovaluta con un’altra criptovaluta o l’utilizzo della criptovaluta in beni e servizi».

In tutto questo, mentre il MiCA rappresenta un importante passo verso la regolamentazione uniforme dei crypto-assets nei mercati finanziari europei, sarà altrettanto necessario armonizzare la fiscalità relativa ai crypto-assets a livello Ue. Il Carf dell'Ocse fornisce un modello utile in tal senso, offrendo un quadro di riferimento per la trasparenza fiscale e la tracciabilità dei crypto-assets. Un approccio coordinato e omogeneo in materia fiscale contribuirebbe a creare un ambiente più sicuro e equo per gli investitori, riducendo i rischi di evasione fiscale e garantendo una migliore cooperazione tra le autorità fiscali dei vari Stati membri.

Nonostante gli sforzi comuni in termini di compliance da parte degli Stati membri (i.e. MiCAR e DAC8), sembrerebbe che l’Italia stia creando le condizioni per favorire una progressiva migrazione di capitali verso l’estero compromettendo di fatto il processo di digitalizzazione del nostro Paese e sottraendo un presumibile futuro imponibile fiscale in ragione di quelle che sono le imprese digitali presenti in Italia e che legano lo sviluppo del loro business a fenomeni appunto di carattere a-territoriale. (riproduzione riservata)

*Chartered Tax Adviser and Senior Auditor, International Tax Advisor and Business Consultant, Of Counsel Deotto Lovecchio & Partners



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