È illegittima la seconda proroga (dall’1 gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, introdotta con il decreto c.d. Milleproroghe. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 128 depositata il 22 giugno scorso, intervenuta sulle questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo. Nello specifico, i giudici della Corte Costituzionale hanno evidenziato come il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione ex 54 ter sia divenuto nel tempo irragionevole e sproporzionato, inficiando così la tenuta costituzionale della seconda proroga. In altri termini, secondo la Corte, il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori (che di per sé non costituiscono una categoria privilegiata e immune dai danni causati dalla pandemia) avrebbe dovuto essere successivamente dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l’individuazione di adeguati e specifici criteri di valutazione. Si ricorda, infatti, che il periodo di sospensione perdura ormai da oltre un anno, ovvero dal primo provvedimento introdotto con la Legge di Conversione del decreto Cura Italia che aveva previsto l’arresto delle procedure esecutive per 6 mesi a partire dal 30 aprile 2020. La pronuncia, oltre che in linea con l’attuale quadro degli interventi governativi volti alla ripresa graduale delle attività e in generale del sistema economico nazionale, ci appare del tutto condivisibile anche in considerazione della perdurante sospensione dei processi esecutivi e considerando che, di fatto, ha avuto effetti anche in situazione di insolvenza sorte ben prima e non a causa della pandemia. In questo contesto, infatti, riteniamo che l’intervento della Corte sia un decisivo e quanto mai significativo incentivo per tutto il settore del recupero crediti le cui performance sono state fortemente compromesse dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Anche se a oggi non è ancora possibile fare una stima concreta degli effetti della pandemia, sicuramente le misure d’urgenza adottate a partire dal mese di marzo 2020 hanno fatto registrare, soprattutto nella prima fase marzo-maggio 2020, un forte rallentamento e un calo della produttività dei tribunali. La pandemia ha avuto, da un lato, un impatto diretto sulle aste (la fissazione delle vendite è precipitata, soprattutto nel periodo di lockdown totale, fino all’85% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) mentre il blocco delle procedure giudiziali aventi a oggetto l’abitazione principale ha decisamente compromesso il recupero di efficienza. Ma non solo. La sospensione delle procedure esecutive ha avuto un forte impatto sulla libertà di iniziativa economica, sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica e sul mercato inerente alla cartolarizzazione dei crediti deteriorati; il tutto, senza alcuna previsione di indennizzo, né altra forma di ristoro del pregiudizio arrecato. Si evidenzia come la pronuncia della Corte Costituzionale, resa a ridosso del termine finale della sospensione (30 giugno 2021), di fatto rassereni gli animi di tutti coloro che, come noi, operano nell’ambito del recupero crediti in quanto sembra scongiurare un ulteriore provvedimento di proroga della sospensione dei procedimenti esecutivi, con tutte le conseguenti ripercussioni sulle performance. A questo punto sarà interessante verificare come si muoveranno i singoli uffici giudiziari nel riavvio dei diversi procedimenti soprattutto in termini di tempistiche ed efficienza. Certamente, sulla scorta di questa pronuncia, sarà compito di tutti noi operatori del settore far sì che la riassunzione delle cause e la ripresa di tutte le attività avvenga il prima possibile e comunque in tempi celeri. (riproduzione riservata)