Nel 1860 il trattato anglo-francese di libero scambio fu un’alternativa alla guerra con Napoleone III. Il Free trade e non la forza militare avrebbe assicurato per alcuni decenni la pace in Europa. L’episodio è ricordato nel libro di Enzo Cardi European Economic Legal Order After Brexit. Legacy, Regulation, and Policy (Routledge, Oxford-Ny 2021, distribuito in Italia da Giappichelli). Un episodio che torna d’attualità in un contesto di forze navali inglesi e francesi davanti all’isola di Jersey, come avvenuto nell’ultima settimana per un contenzioso sui diritti di pesca a seguito della Brexit. Un tema che, come tutti gli altri richiesti da accordi di free trade, è oggetto di una regolazione molto dettagliata nel Trade and Cooperation Agreement firmato dall’Unione Europea e dalla Gran Bretagna il 24 dicembre scorso, pochi giorni prima della scadenza del periodo di transizione che le parti si erano date dopo la formale uscita della Gran Bretagna dall’Ue il 31 gennaio 2020. Il libro di Cardi, giurista (già presidente delle Poste Italiane negli anni della trasformazione) legato al mondo inglese dagli anni della formazione e dall’attività professionale, suggerisce un filo rosso di lettura dell’Accordo, specie ora che si iniziano vedere tutte le difficoltà della sua attuazione. Il trait d’union del libro è dato dall’idea che gli anni della partecipazione britannica all’Ue hanno visto vivere una fase unica di esperienze giuridiche così diverse come quella originata dalla common law e quella continentale. Una fase in cui l’una ha influenzato l’altra e viceversa, creando un tessuto comune di concetti giuridici, terminologie e modelli interpretativi: da invenzioni inglesi in tema di governance societaria ai principi comunitari di regolazione dei beni pubblici (regolazione ora consolidata nella stessa legislazione di Westminster, che si è guardata bene dall’abrogarla e anzi l’ha esplicitamente incorporata nel diritto interno in chiave di continuità regolatoria). Secondo Cardi, saranno ora i valori condivisi a poter creare un contesto di interscambio, molto più che le esibizioni di forza o le diatribe (in parte già tradotte in azione legale dalla Ue, come per l’applicazione del protocollo per l’Irlanda del Nord). È qui che si misura tutta la difficoltà (propria di tutto il negoziato) di conciliare l’autonomia regolatoria rivendicata dalla Gran Bretagna con i termini propri in un accordo di libero scambio. Autonomia ancora più marcata per i servizi finanziari e legali, dove l’accordo non è andato oltre mere dichiarazioni di intenti, come quelle sulla futura partnership, come è intitolata la legge di Westminster che ha ratificato l’accordo il 30 dicembre 2020 (il Parlamento europeo lo ha fatto solo il 28 aprile), che in realtà segnano l’avvio per la competizione nella leadership globale della regolazione. Lo conferma il tempo preso dall’Ue per l’assenso all’adesione della Gran Bretagna alla convenzione di Lugano (per la quale è richiesta l’unanimità) per il riconoscimento delle sentenze dei giudici ordinari (la scelta della giurisdizione e del diritto inglese è stata finora assolutamente prevalente per le operazioni di capital market europee e per le controversie arbitrali). Lo conferma la firma di un generico memorandum (lo scorso 5 aprile) per i servizi finanziari mentre l’Ue, pur nella frammentarietà dei suoi centri finanziari, si prepara al rimpatrio del clearing dei derivati denominati in euro ubicati a Londra. Un quadro che mostra come la Brexit non è finita e anzi è appena iniziata: gli effetti sull’ordine giuridico del mercato in Europa saranno tutti da misurare, avendo a mente shared values, piuttosto che anacronistiche prove di forza navali. (riproduzione riservata)