La pandemia ha avuto e sta avendo importanti ripercussioni sull’intero contesto economico, conducendo a perdite di fatturato con effetti sia economici che finanziari. Ovviamente la situazione assume sfumature differenti in relazione al settore e alla specifica realtà aziendale. Nel corso del 2021-2022 si prevede l’emersione di posizioni deteriorate pari a circa 100 miliardi di euro. In tale contesto, che appare caratterizzato da perdite economiche acute, nonché da incertezza sulle prospettive future, dipendenti altresì dalla diffusione del vaccino, l’incisività e la rapidità della gestione della crisi di impresa appaiono due pilastri fondamentali per il risanamento aziendale. In ragione di quanto esposto, è ragionevole attendersi un incremento delle procedure concordatarie. Queste ultime, specie se in continuità aziendale, hanno evidenziato nel tempo caratteristiche che appaiono mal conciliarsi con le richiamate necessità, soprattutto in termini di rapidità. Un paper di Banca d’Italia rilevava un tempo medio del percorso giudiziale, ovvero dalla presentazione della domanda sino all’omologa, pari a 286 giorni per le procedure tradizionali e di 432 giorni nel caso di concordati con riserva. Nel presente contesto, la tempistica diventa ancora più rilevante, in grado di compromettere anche la stessa continuità aziendale, qualora il percorso dovesse dilatarsi per lunghi periodi. Sarebbe opportuno che si sviluppassero gli accordi di ristrutturazione del debito, strumento che tuttavia sinora ha stentato a decollare. Il minor numero di accordi di ristrutturazione rispetto ai concordati discende principalmente dagli effetti giuridici a cui sono sottoposti i crediti. Infatti, mentre nel concordato, il voto della maggioranza dei creditori (tenendo conto delle eventuali classi) definisce il destino di tutti i crediti, negli accordi di ristrutturazione, la volontaria adesione vincola esclusivamente tali creditori aderenti, prevedendo per i non aderenti una moratoria dell’integrale soddisfacimento al massimo di 120 giorni. Nel corso del tempo sono state introdotte misure volte a incentivare l’utilizzo dello strumento. Oltre al già presente art. 182-septies che prevede l’estensione degli effetti presi dalla maggioranza qualificata delle banche della medesima categoria, nel Codice della Crisi è prevista l’introduzione degli accordi a efficacia estesa, al fine di allargare gli effetti degli accordi ad altre categorie di creditori. Se teoricamente è possibile gestire una procedura concordataria tramite l’adesione ad accordi di ristrutturazione da parte di tutti i creditori, nella realtà la molteplicità e la diversità delle posizioni, peraltro non indenni da comportamenti opportunistici, rende di fatto impossibile conseguire accordi molti creditori. Motivo per il quale gli accordi sono generalmente applicati in situazioni caratterizzate da un numero ridotto di creditori con significativa esposizione rispetto al totale. Tuttavia, considerando che gli accordi prevedono un limitato intervento da parte del Tribunale, consistente nel solo processo di omologa, sarebbe opportuno che venissero sviluppati incentivi volti a un loro maggior utilizzo. La possibilità di differenziare gli accordi di ristrutturazione, per singolo creditore ovvero per categorie, nonché un approccio standard con ridotto sacrificio per i creditori estranei (in questo caso aderenti), potrebbe consentire diversi benefici, sia in termini di quorum che di condivisione del sacrificio per il salvataggio da parte di una più ampia platea di creditori. La diffusione di una cultura rivolta alla massimizzazione del valore e del tempo di incasso del credito, nonché l’evidenza sul campo e dunque la percezione dei predetti vantaggi, soprattutto a confronto con le alternative, consentirebbe l’incremento degli accordi di ristrutturazione a vantaggio dell’intero sistema economico. (riproduzione riservata)