I commercianti al dettaglio avranno il compito di informare i consumatori della riduzione della quantità di un prodotto, pur se il prezzo rimane lo stesso. Così il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dovuto rivedere la normativa nazionale per contrastare il fenomeno della shrinkflation (parola inglese fomata da shrink «stringere» e da inflation «inflazione»).
Tutto è partito nel 2025, quando il governo guidato da Giorgia Meloni ha inserito - con il ddl Concorrenza 2024 - nel Codice del Consumo una norma ad hoc (articolo 15 bis) contro la sgrammatura, che però non è stata ancora e non verrà applicata. Questo perché l’Unione Europea ha avviato una procedura di infrazione (numero 2025/4000) contro l’Italia nel marzo 2025 contestando l'obbligo iniziale di apporre per sei mesi un'etichetta speciale sulle confezioni per segnalare la modifica della quantità di prodotto ma non del prezzo. Questa imposizione posta esclusivamente in capo al produttore (che potrebbe essere collocato in altro Stato membro), secondo la Commissione Ue, rischia di ostacolare il libero mercato all’interno dell’Ue. Concretamente la legge italiana avrebbe costretto il produttore a creare confezioni diverse per segnalare la riduzione della quantità del prodotti solamente per il mercato tricolore aumentando i costi di produzione e logistica.
Alla luce di tali «condivisibili osservazioni in data 15 aprile 2026 è stata notificata alla Commissione Europea una nuova formulazione della norma con la quale, nel recepire le indicazioni della stessa Commissione, si prevede che le informazioni al consumatore siano rese - in modo chiaro e visibile - direttamente dal commerciante al dettaglio nel punto vendita». Lo chiarisce una delle risposte alle domande frequenti sul tema (faq) applicativa in tema shrinkflation del Mimit che MF-Milano Finanza ha potuto visionare in anteprima. Da precisare però che rimarrà comunque in capo ai produttori (anche se di altri Stati membri) l’obbligo di «informare adeguatamente - anche per il tramite dei distributori all’ingrosso operanti in Italia - i commercianti al dettaglio dell’avvenuto riporzionamento dei prodotti».
Nelle more «dell’approvazione della nuova disposizione nei termini concordati con la Commissione Ue e anche al fine di prevenire contenziosi dinnanzi ai giudici nazionali si ritiene che la disposizione di cui all’articolo 15-bis del Codice del Consumo non debba essere applicata». Quel che è certo, scrive ancora il ministero guidato da Adolfo Urso nelle faq, è che «le modifiche previste non cambiano la sostanza dell’intervento quale quello di assicurare una piena tutela del consumatore e garantire che lo stesso sia informato in modo adeguato e corretto, consentono un maggiore equilibrio nella ripartizione degli obblighi che ricadono in capo ai produttori e ai commercianti al dettaglio e assicurano la conformità della norma con i principi di libera circolazione dei beni e di proporzionalità dell’intervento». (riproduzione riservata)