Il data center, al di là della narrazione astratta della infrastruttura digitale, è un impianto industriale a tutti gli effetti: assorbe energia e acqua, emette calore e rumore, utilizza gruppi elettrogeni, fluidi tecnici e produce rifiuti elettronici.
In questa dimensione materiale, l’impatto ambientale non è un elemento accessorio della governance Esg, ma un rischio civilistico primario, perché l’esternalità che incide su beni, salute o godimento dei vicini si converte in rimedi inibitori e in obbligazioni risarcitorie.
Sul versante della legittimazione, il danno ambientale pubblico resta riservato allo Stato (art. 311 d.lgs. n. 152 del 2006), mentre ai privati compete solo l’azione ex art. 2043 c.c. per i pregiudizi individuali: deprezzamento, perdite di godimento, danni alla salute, costi di mitigazione.
La prova diventa eminentemente tecnica: registri di manutenzione, log di test dei generatori, tracciamenti acustici e termografici costituiscono la base della Ctu e, quando l’assetto impiantistico integra una soglia di rischio, dialogano con il paradigma dell’art. 2050 c.c., che impone la dimostrazione di «tutte le misure idonee».
La leva più incisiva, tuttavia, rimane l’art. 844 c.c., che intercetta l’impatto locale tramite la disciplina delle immissioni. Rumore continuo, vibrazioni, calore disperso, esalazioni da test e cicli di raffreddamento vengono valutati secondo la «normale tollerabilità», parametro elastico e concreto che non si esaurisce nel mero rispetto dei limiti amministrativi.
La Cassazione, con l’ordinanza 25 marzo 2025 n. 7855, ha ribadito che il giudice deve verificare l’effettiva cessazione delle immissioni e la funzionalità delle opere di mitigazione, potendo modulare tutela inibitoria e risarcitoria in base al nuovo accertamento.
In parallelo, la regolazione europea sta trasformando la sostenibilità in un vero standard di prestazione. La Direttiva Ue 2023/1791 e il Regolamento delegato Ue 2024/1364 impongono ai data centers con potenza IT installata =500 kW la comunicazione periodica dei Key Performance Indicators (KpIs) energetici e idrici a un database europeo: Power Usage Effectiveness (Pue), Water Usage Effectiverness (Wue), consumi, recupero di calore, mix energetico, profili operativi. Nei modelli di colocation sono ammessi sistemi interni anonimi per raccogliere i KPI dei clienti.
Questa trasparenza normativa si innesta nei contratti: Service Level Agreements (Sla) con obiettivi ambientali, audit, rimedi automatici, diritti di recesso e penali legate al degrado prestazionale. Anche i green lease diventano strumenti di allocazione del rischio, con covenant ambientali, obblighi di monitoraggio, manleve e regole chiare su bonifiche e decommissioning.
In definitiva, la questione non è più se un data center sia green, ma se la sua sostenibilità sia giuridicamente esigibile. Quando Kpi, mappe termiche, log acustici e profili energetici sono misurati, certificati e integrati in autorizzazioni e contratti, essi diventano parametri di adempimento e, se violati, fatti costitutivi della responsabilità civile. Se questa ingegneria probatoria e contrattuale manca, la sostenibilità viene recuperta dalla Ctu: l’art. 844 c.c. quantifica l’esternalità, l’art. 2043 c.c. monetizza il danno e l’art. 2050 c.c. pretende un sistema di misure idonee che non si improvvisa a contenzioso aperto.
Nel mercato che viene, la sostenibilità non è più una policy, ma un service level, e chi non la progetta ex ante finirà per discuterla ex post davanti a un arbitro/giudice, con il contatore del rischio che corre più rapidamente dei server. (riproduzione riservata)
*professore di Diritto Privato e Diritto della Società Digitale?????
Università degli Studi di Firenze