Due dei tre componenti dell’audit committe della società statunitense Coinbase Global Inc., da poco quotata al Nasdaq Global Select Market, risultano qualificati come indipendenti nonostante essi compaiano tra i più rilevanti soci e uno di loro sia anche fondatore della società. Al teorico e al pratico è ben noto come, nell’esperienza italiana e straniera, risulti avvalorata una forte e ripetuta esigenza che la valutazione e la verifica della indipendenza degli amministratori indipendenti qualificatisi come tali ai sensi dei Codici di Autodisciplina nazionali divenga più matura e meno legata all’automatica applicazione di criteri predefiniti e tipizzati. I dati empirici dimostrano che la garanzia di una sostanziale indipendenza impone l’identificazione, l’elaborazione e la predisposizione di sempre più adeguati meccanismi o processi di valutazione e verifica della indipendenza. Si rimarca ed enfatizza che i consigli di amministrazione debbano esprimere valutazioni approfondite e ponderate, tenendo conto di tutte le informazioni delle quali dispongono (quale ne sia la fonte di approvvigionamento) e che la valutazione dei medesimi consigli sia condotta in buona fede, risulti rigorosa e argomentata. Equilibrata è la constatazione che se effetti giuridici sono connessi da un ordinamento (non rileva, in fondo, se dalla legge ovvero dalla autoregolamentazione) alla qualifica come indipendente di un amministratore, ciò non può accordarsi che a una serietà della qualifica, la quale, a sua volta, non può che corrispondere a una sussistenza reale, sostanziale, effettiva, nei fatti. E ciò mi pare fuori discussione, in particolare, alla stregua anche dell’Art. 2 del nuovo Codice di Autodisciplina: la cui maggiore sintesi, il cui contenuto più scarnificato e laconico rispetto al diretto precedente non si traduce in una rimozione, in particolare, della prevalenza della sostanza sulla forma e nelle conseguenze, interpretative e applicative, che ciò impone in punto di valutazione e accertamento della qualifica o qualità di amministratore indipendente. In coerenza e assenso con quest’orientamento interpretativo, non dovrebbe revocarsi in dubbio che l’accertamento dell’esistenza effettiva dell’indipendenza degli amministratori debba essere presidiata da un’attività di valutazione e verifica rigorosa e stringente. La necessità di un approccio rigoroso s’impone per la valutazione (auto-valutazione e valutazione del cda) e per la verifica (da parte del collegio sindacale) delle relazioni commerciali, finanziarie e professionali idonee a compromettere, o che potrebbero apparire idonee a inficiare, l’indipendenza del singolo amministratore qualificatosi come tale. Idonee ad assumere rilevanza, in singoli casi concreti anche relazioni: (i) non significative economicamente e/o non economiche (le non-pecuniary relation), le quali, comunque, evidenzino «strong connection» tra l’amministratore presunto indipendente, amministratori esecutivi e/o il socio/i soci di controllo o anche titolari dell’attività di direzione e coordinamento; (ii) non significative in senso assoluto e/o (iii) anteriori all’anno dalla nomina. Più precisamente, relazioni di ogni natura, attuali ovvero pregresse, potrebbero rivelare comportare un ragionevole sostanziale conflitto di interessi dell’amministratore indipendente tale da inficiare la sua indipendenza. L’approdo a un’attendibile valutazione e verifica dell’indipendenza presuppone che valutazione e verifica (i) censiscano una data relazione, (ii) ne apprezzino la ragionevole rilevanza soggettiva per l’amministratore (della cui indipendenza si dibatta) e (iii) ne sappiano cogliere l’effetto generativo o meno di una reale compromissione della sua indipendenza. (riproduzione riservata)