Gli investimenti illiquidi, delle diverse tipologie, dal private equity alle infrastrutture, dai fondi immobiliari al venture capital, sono ormai una componente significativa dell’asset allocation di numerose forme pensionistiche complementari, specialmente, ma non esclusivamente, preesistenti. Questi impieghi si sono dimostrati resilienti rispetto alle criticità intervenute negli ultimi anni (la pandemia, in primis) e hanno contribuito positivamente alla diversificazione, alla mitigazione dei rischi e alla realizzazione di rendimenti interessanti.
Con la robusta correzione intervenuta nei mercati finanziari, sia per la parte azionaria, sia per l’obbligazionaria l'interesse per questi investimenti è cresciuto considerevolmente. Oggi però vi sono fondi pensione ove nuovi accessi alla componente illiquida, o il suo incremento, risultano formalmente inibiti, essenzialmente per due motivi. In alcuni casi i nuovi investimenti non risulterebbero in linea con le deliberazioni assunte dai consigli di amministrazione, ma ci sono anche fondi (una minoranza) che hanno già raggiunto il limite degli investimenti immobiliari fissati dalla legge.
Ove al compimento di nuovi impieghi illiquidi ostino solamente parametri interni, si suggerisce di operare una specifica valutazione al riguardo da parte dell’organo ammnistrativo. Quest’ultimo, soppesata la situazione complessiva del fondo, tenuto conto delle prospettive dei mercati, eventualmente con il supporto dei consulenti di fiducia, potrà responsabilmente stabilire:
- mantenere fermi i limiti vigenti;
- flessibilizzare i limiti stessi, stabilendone una deroga temporanea (ragionevolmente pluriennale), senza alcuna modifica strutturale dell’asset allocation generale del fondo. Di questa scelta potrà darsi informativa agli aderenti, ad esempio, nell’ambito dei futuri documenti di bilancio dell’esercizio in corso;
- modificare strutturalmente l’asset allocation del fondo, ponendo conseguentemente in essere tutti gli ordinari adempimenti formali dovuti.
Più complessa appare la situazione delle realtà ove a realizzare nuovi investimenti illiquidi ostino limiti legislativi.
A maggior ragione si giudica indispensabile che la situazione sia espressamente e celermente valutata dal consiglio di amministrazione, il quale, oltre alla mera – ovvia - conferma del rispetto dei parametri legislativi, potrà anche considerare la motivata utilità o opportunità di prevedere un superamento dei limiti di legge, per un ragionevole arco temporale.
Ricorrendo quest’ipotesi, tuttavia, anche a fini di tutela degli Amministratori, appare necessario che la forma sottoponga la questione (il problema nello specifico contesto del fondo, la soluzione individuata e le inerenti motivazioni) agli uffici dell’Autorità di vigilanza, con i quali, come di consueto, potrà realizzare un confronto costruttivo.
*presidente Assoprevidenza