La questione è tale che non richiede, almeno per ora, giudizi di merito, ovviamente anche da parte di chi scrive: il riferimento è alla vicenda della designazione del successore di Paolo Savona al vertice della Consob.
È trascorso un mese e mezzo dalla fine del mandato di un personaggio di altissimo livello per competenza, cultura ed esperienza, ma ancora non è stata presa alcuna decisione su chi dovrà succedergli, avendo presente che comunque di una tale scelta si discute dallo scorso gennaio per trovarsi pronti all'uscita di Savona.
Un'authority qual è la Consob non può a lungo rimanere con la surroga del vertice oggi esercitata dalla commissaria Chiara Mosca, certamente stimata per la sua competenza e il suo rigore, ma pur sempre in una condizione di attesa della formale designazione del nuovo presidente.
Insomma, a questo punto occorre decidere, sapendo bene che dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri l'iter prevede l'emanazione di un Dpr ai fini del quale tradizionalmente la firma del capo dello Stato non è un mero atto, come altri, per i quali il ministro proponente è esclusivamente e totalmente responsabile. Un tempo si parlava di questi atti come decisioni semi-presidenziali.
Ora, sulla designazione in questione il governo ha giustamente chiesto il parere dell'Avvocatura dello Stato per valutare se in un caso concreto, la proposta informale della nomina del sottosegretario al Tesoro Federico Freni, ricorra o no la condizione di inconferibilità della nomina secondo la legge Severino del 2013.
Ciò è essenziale anche perché nel provvedimento finale in questi casi viene sempre dato atto dell'osservanza di quest'ultima legge. Altra è la questione di incompatibilità che riguarda condizioni di cariche già conferite per le quali occorre compiere un'opzione.
A questo punto, siccome si dice che il parere anzidetto sia stato rassegnato, il governo è nella condizione di decidere in un senso, formalizzando la designazione ora in pectore, oppure passando a un'altra scelta sulla base del parere e delle conseguenze che ne discendono. Ciò che invece non può avvenire è che la designazione sia immessa nel calderone delle nomine pubbliche con tutti i do ut des che ne conseguono. Insomma, tertium non datur.
Naturalmente questa vicenda è l'ennesima conferma della necessità che siano formalizzati criteri, requisiti, limiti e divieti, incompatibilità e conflitti di interesse per decidere in futuro su provvedimenti della specie. La successione, in ogni caso, dovrebbe essere all'altezza del predecessore, anche se per il suo livello è difficilmente eguagliabile. (riproduzione riservata)