L’intelligenza artificiale occupa le nostre vite in maniera prorompente. Non si parla d’altro, non si scrive d’altro, ma, purtroppo, non sempre si comprende cosa voglia dire e come ci trasformerà. Le arcinote magnifiche sette imprese Usa formano da sole oltre un terzo di S&P 500 e quasi il 23% di Msci World. Queste imprese, tutte, operano o investono in maniera decisiva nell’IA.
Secondo il Global Technology Report di Bain & co queste società, insieme alle altre operanti nel settore, dovranno generare almeno 2.000 miliardi di dollari di ricavi annui e – con un fatturato annuo effettivo stimato di 1.200 miliardi – si prevede un gap da colmare di 800 miliardi, con un rischio bolla, presentato in modo soft da Jamie Dimon, ceo di JP Morgan, per le imprese AI che non dimostrano una adeguata capacità reddituale. Questi numeri fanno comunque capire più di ogni dotta riflessione quanto la nostra vita è e sarà sempre più trasformata dall’AI.
Siamo pronti? L’Ue intanto ha emanato un copioso regolamento (13 giugno 2024, n. 1689), che si articola in 144 pagine e 113 articoli, sull’intelligenza artificiale che, pur nella sua oggettiva rilevanza, stupisce per alcune affermazioni che contiene: una per tutte (art. 5, co. 1), quella che vieta le pratiche di AI che, sfruttando la vulnerabilità del cittadino o utilizzando tecniche, tra le altre, subliminali o manipolative, possano «distorcerne materialmente» il comportamento.
Ma perché, TikTok ad esempio che fa? Conviene evitare di citare qui l’ampia bibliografia sul tema, e limitarsi all’esperienza individuale o, ancora, ricordare l’atteggiamento che Donald Trump ha avuto sul tema: o mi viene consegnato il sistema e l’algoritmo, o ne impedisco l’utilizzo.
Queste evidenze mostrano una sorta di inconsapevolezza legislativa, a fronte di una scarsa presenza Ue quanto agli assetti tecnologici proprietari, come ancora recentemente rappresentato da Mario Draghi, che ha sottolineato come quanto all’AI basata sulla proprietà intellettuale europea «i progressi sono minimi», oltre a manifestare serie perplessità sul regolamento in generale.
In questo quadro è stata approvata a settembre la legge italiana sull’AI (n.132). Si stabiliscono intanto principi generali di sicuro apprezzamento, baluardo di applicazione costituzionalmente orientata del tema. Molta, moltissima parte, poi, sarà oggetto di decreti delegati, sui quali occorrerà porre la giusta attenzione. Va aperta qualche riflessione sulle norme dispositive già presenti, da implementare sicuramente.
Un profilo di sistema concerne l’art. 20, che individua due Agenzie e tre Autorità Amministrative Indipendenti, tutte autorevolissime, destinate ad assolvere il ruolo di Autorità nazionali per l’AI, cui si aggiunge la comprensibile libertà concessa per applicazioni di difesa e sicurezza nazionale dall’art. 6: una tale dispersione rischia di determinare fughe o conflitti di competenze pericolosissimi, oltre che inaccettabili divari interpretativi. Una scelta più netta, in qualsivoglia senso, sarebbe sicuramente preferibile.
Alcune norme poi andrebbero riviste con una corretta interpretazione di cosa è davvero l’AI: così, ad esempio, l’art. 14 circa l’uso dell’AI nella pubblica amministrazione, che mantiene la responsabilità di provvedimenti e procedimenti in cui sia stata utilizzata l’AI nella persona che li ha adottati; profilo lodevole quanto al rilievo della persona, ma che può essere devastante nelle sue concrete applicazioni.
O l’art. 13, che limita l’utilizzo di sistemi di AI nelle professioni intellettuali ad attività strumentali e di supporto, ferma la prevalenza del lavoro intellettuale: mera petizione di principio, che crea discriminazioni con le altre professioni non parimenti disciplinate e rischi applicativi notevoli.
L’AI è insomma la cosa migliore o peggiore mai successa all’umanità, diceva Hawking: quale delle due, dipende da noi, dalla capacità e dalla consapevolezza politica ed economica, che necessitano lavoro e forza mai visti sinora. (riproduzione riservata)