La grande varietà di funzioni svolte (controllo, giurisdizione, consultiva) e la vastità dei soggetti coinvolti dalla sua attività (Corte dei Conti Europea,Parlamento, governo centrale,Regioni e autonomie locali) rendono la Corte dei Conti un «oggetto misterioso» sul cui conto vengono diffuse leggende prive di fondamento. Proviamo a sfatarne qualcuna, con corrette informazioni.
Il controllo preventivo della Corte dei Conti rallenta le opere pubbliche: falso.
Ogni opera pubblica attraversa, dall’ideazione all’attuazione, un lungo iter procedimentale che, solitamente, dura molti anni (talvolta anche decenni). Superata la fase della decisione politica e della progettazione tecnica, l’amministrazione deve affrontare due scogli costituiti dal bando di gara e dall’aggiudicazione. Spesso entrambi questi provvedimenti sono oggetto di impugnazione davanti al Tar e al Consiglio di Stato e, normalmente, l’amministrazione si ferma fino all’esito dei giudizi. Dopo questi step si giunge alla firma del contratto con la ditta aggiudicataria. Ed è solo qui che la Corte dei Conti interviene con il controllo del decreto che approva il contratto e il suo esame non può superare i 60 giorni (30 + 30 eventuali se vengono richiesti chiarimenti): in caso di mancata pronuncia nei termini, l’atto diviene comunque efficace. Poi inizia la fase dell’esecuzione, alla quale la Corte è estranea. Attribuire ai sessanta giorni concessi alla Corte dei Conti la responsabilità del ritardo di opere il cui iter amministrativo dura normalmente diversi anni, appare assolutamente fuori luogo e pretestuoso.
Per combattere la paura della firma bisogna sospendere la responsabilità per colpa grave: falso.
L’attuale sospensione della responsabilità per colpa grave dei funzionari pubblici non solo pone a carico dei cittadini gli sprechi della burocrazia ma contrasta anche con la Costituzione (sentenza 371/1998 della Corte Costituzionale) e con il Regolamento europeo in tema di ripresa e resilienza, che impone un rafforzamento del controllo giurisdizionale sulla gestione dei fondi da erogare. Del resto, la gestione amministrativa dell’emergenza pandemica (acquisto di mascherine, di banchi scolastici eccetera) ha già goduto di un’ampia deresponsabilizzazione: si può definire positiva, rapida ed efficiente la prova finora data? Quale che sia la risposta, una cosa è certa: il costo di eventuali sprechi gravemente colposi frutto di sospensioni di responsabilità grave peserà esclusivamente sulle spalle dei contribuenti. Per combattere la paura della firma occorre piuttosto affrontarne la causa principale, costituita dalla sempre crescente complessità del quadro normativo. Piuttosto, un rafforzamento delle funzioni di controllo e consultive della Corte potrebbe aiutare i funzionari a districarsi nella giungla normativa e ne ridurrebbe la paura di future responsabilità.
Alla Corte dei Conti non può essere attribuita la giurisdizione tributaria perché è schierata dalla parte dell’Erario: falso.
La sistematizzazione della giustizia tributaria è una questione complessa, che il Legislatore deve affrontare tenendo conto del divieto costituzionale di istituire giudici speciali e dell’enorme rilevanza degli interessi economici in gioco. I magistrati contabili, come già avvenuto in passato, non premono per avere nuove competenze né si sottrarranno se gliene verranno assegnate di ulteriori. Ciò che appare assolutamente ridicolo è pensare che la giurisdizione della Corte dei Conti (che, giova ricordarlo, è la più antica magistratura italiana) non sia terza e imparziale solo perché, tra le sue tante funzioni, tutela l’erario contro gli sprechi e la cattiva amministrazione. Per convincersi dell’assurdità di tale leggenda, basti pensare che da oltre centocinquant’anni la Corte dirime le controversie tra pensionati pubblici e Inps e che, nonostante la spesa previdenziale sia una delle principali voci di spesa del bilancio pubblico, proprio dalle sentenze della Corte dei Conti siano giunte negli anni alcune delle pronunce più rispettose dei diritti dei pensionati. Come ricordava Einaudi, per deliberare bisogna conoscere ma talvolta, occorre anche sgombrare il campo da false leggende. (riproduzione riservata)