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Calcio, perché la sentenza Super League mina il sistema europeo dei diritti tv

di Alessandro di Majo*
06 febbraio 2024, 20:00

Con la creazione della Super League le singole società calcistiche si spoglierebbero dei loro diritti esclusivi sullo sfruttamento commerciale degli eventi affidandoli all’autorità della Super League. Che li dovrebbe sfruttare in modo proporzionale e paritario rispetto alle singole società così da evitare discriminazioni

La tematica dei diritti audiovisivi sportivi (in particolare delle loro modalità di negoziazione e vendita), soprattutto di quelli calcistici, ha assunto nel corso degli anni una dimensione significativa anche nell’ambito del quadro d’azione dell’Unione Europea. L’aspetto di maggior interesse è rappresentato dai profili di compatibilità con il diritto della concorrenza, che in ambito europeo riveste un ruolo decisivo in quanto essenziale alla creazione di un mercato unico comune.

In primo luogo, per consolidata giurisprudenza europea (inclusa quella recente del caso Super League), risulta quale principio generale che il diritto dell’Ue si applica allo sport nella misura in cui quest’ultimo rivesta le caratteristiche di un’attività economica, orientata perciò al contenimento dei costi e alla massimizzazione dei ricavi e pertanto sottoposta alle quattro libertà fondamentali del Trattato Europeo (libertà di circolazione di persone, merci, servizi e capitali) e al principio della libera concorrenza, così come si ricava dai disposti degli articoli 101 e 102 del Tfue (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), che vietano tanto le intese restrittive quanto gli abusi di posizione dominante. Ne deriva, dunque, che nonostante le innegabili specificità dello sport, non può mai verificarsi un’esenzione totale di questo dal rispetto dei suddetti principi, in particolare a motivo del crescente peso economico delle attività economiche generate dallo sport.

La sentenza della Corte Ue

La Corte di Giustizia Ue, con la nota sentenza del 21 dicembre 2023 (causa C- 333-21 sulla questione Super League), sembra legittimare anche la libertà di circolazione dei servizi audiovisivi sportivi. La Corte di Giustizia Ue sostiene infatti che «le norme Fifa e Uefa sull’approvazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Super League, sono contrarie al diritto dell’Ue. Sono contrarie al diritto della concorrenza e alla libera prestazione dei servizi. Allo stesso modo le norme Fifa e Uefa relative allo sfruttamento dei diritti mediatici sono tali da risultare dannose per le società calcistiche europee, per tutte le società che operano nei mercati dei media e, in ultima analisi, per i consumatori e telespettatori dell’Unione Europea, impedendo loro di fruire di contenuti nuovi e potenzialmente innovativi o di gare interessanti». Pertanto in tema di diritti audiovisivi si potrebbe prospettare una modalità di vendita individuale di questi diritti in cui ogni singola squadra può negoziare direttamente con le piattaforme televisive i diritti di trasmissione delle partite.

Tuttavia è noto che in Europa il sistema di vendita individuale è stato ormai bandito e superato dalla vendita collettiva, laddove vi è un organo a gestire direttamente i diritti audiovisivi ed offrirli a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme. La Commissione Europea ha riconosciuto in passato la legittimità di una titolarità collettiva dei diritti in capo sia all’Uefa, organizzatrice della competizione (in tema per esempio di Champions League), sia alle società che vi partecipano.

Con la procedura di vendita collettiva (prevista anche in Italia con il decreto Melandri, d.lgs. n. 9/2008) si è cercato di porre in equilibrio un sistema messo a dura prova dagli sbilanciamenti tra le singole società (consentendo una equa ripartizione delle risorse) e perseguendo di fatto un «obiettivo politico» non soddisfatto dal sistema decentrato o individuale, seguito in passato, tale invece da favorire un forte disequilibrio economico tra le società sportive, con la possibile estromissione dal mercato delle squadre minori, in palese contrasto con il fine di tutela della libera concorrenza. Si è cercato quindi con la vendita collettiva di perseguire una finalità di contemperamento di due esigenze contrapposte, da un lato l’interesse pubblico e dall’altro la libertà concorrenziale. La definitiva svolta verso un orientamento che legittima la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi è avvenuta poi con la concessione dell’esenzione rispetto alle norme anticoncorrenziali del Trattato Europeo e al metodo di negoziazione centrale dei diritti di diffusione radiotelevisiva con riferimento al torneo Champions League.

Con la Super League le società perdono i diritti esclusivi

Tale esenzione è stata concessa anche in considerazione del fatto che l’Uefa, per evitare la concentrazione monopolistica sul mercato dei media, aveva proposto che la vendita dei diritti di diffusione fosse effettuata tramite pacchetti singoli, in modo che l’organizzatore di un evento sportivo potesse così cedere collettivamente i diritti solo a condizione di farlo attraverso un mezzo che evitasse la concentrazione degli stessi in capo a un unico operatore. Ebbene, di fronte alla riconosciuta legittimazione del sistema di vendita collettiva dei diritti audiovisivi sportivi rispetto a quella individuale e della sua esenzione rispetto alle norme anticoncorrenziali si pone ora, dopo la sentenza Super League, il problema della (con)titolarità di questi diritti tra l’organizzatore della competizione e l’organizzatore del singolo evento (i club).

Il vero è che, con la creazione della Super League (con anche la previsione di trasmettere gratuitamente le partite su piattaforma streaming), le singole società calcistiche si spoglierebbero dei loro diritti esclusivi sullo sfruttamento commerciale degli eventi calcistici affidandoli all’autorità della Super League, la quale li dovrebbe sfruttare in modo proporzionale e paritario rispetto alle singole società così da evitare discriminazioni. È dunque un meccanismo di delega che è tale da evitare la confusione che si determinerebbe ove ogni singola società potesse sfruttare commercialmente gli eventi calcistici che la riguardano secondo la propria convenienza.

In definitiva, lo scenario del futuro del calcio europeo potrebbe apparire incerto e confuso ma dipenderà molto dalle iniziative delle società calcistiche e a quale associazione rivolgersi, se alla Super League, ad altra Associazione o alla riconosciuta Uefa (con tanto di contratti e regolamenti già effettuati). (riproduzione riservata)

*avvocato, membro del cda Rai e del collegio di garanzia Coni



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