Il regime fiscale della previdenza complementare è particolarmente agevolativo, in ragione della finalità sociale che essa persegue. Quali sono i vantaggi che sono connessi alla adesione di un fondo pensione? In vista della stagione delle dichiarazioni dei redditi, MF-Milano Finanza ne ha parlato con Flavio De Benedictis, esperto di fiscalità della previdenza complementare e consulente Mefop, la società costituita dal Mef per lo sviluppo dei fondi pensione.
Domanda. Qual è il regime delle deducibilità dei contributi a previdenza complementare?
Risposta. Diversamente dagli oneri detraibili che comportano una riduzione dell'Irpef, i contributi di previdenza complementare riducono il reddito complessivo imponibile ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro, generando uno sconto fiscale pari all'aliquota marginale Irpef e alle addizionali applicabili in ragione del livello di reddito.
D. Quali sono gli adempimenti necessari per avere il vantaggio fiscale?
R. Per i lavoratori dipendenti che versano i contributi al fondo pensione mediante trattenuta in busta paga si beneficia della deduzione direttamente in busta paga mediante una riduzione del reddito di lavoro dipendente. I lavoratori autonomi, i liberi professionisti o gli imprenditori individuali, invece, non versando i contributi per il tramite di un sostituto di imposta dovranno riportare gli importi versati a un fondo pensione nel quadro degli oneri deducibili della dichiarazione dei redditi.
D. Quali sono i vantaggi previsti per i famigliari fiscalmente a carico?
R. La deduzione dei contributi di previdenza complementare entro il limite annuale di 5.164,57 euro è riconosciuta anche per gli importi versati in favore di un famigliare fiscalmente a carico, oltre che per quelli versati sulla propria posizione individuale.
D. Che trattamento fiscale hanno le eventuali coperture assicurative sottoscritte nell'ambito di un piano previdenziale?
R. La deduzione dal reddito complessivo è riconosciuta a qualunque tipologia di contribuzione versata a un fondo pensione e quindi anche agli importi destinati a finanziare le prestazioni assicurative accessorie per invalidità o non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (long term care, ndr), benché tali importi non vadano a incrementare le singole posizioni individuali di previdenza complementare. Da un punto di vista fiscale, dunque, potrebbe risultare più conveniente attivare tali coperture assicurative con un fondo pensione beneficiando della deduzione dei relativi importi.
D. Se si versa più dei 5.164,57 euro si può recuperare il vantaggio fiscale?
R.Gli importi eccedenti il limite di deducibilità sono soggetti a imposizione. L'aderente ha l'onere di comunicare al fondo pensione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento o entro la data antecedente in cui sorge il diritto alla prestazione, gli importi di contributi versati e non dedotti. In tal modo il fondo pensione non tasserà la quota di prestazione corrispondente ai contributi non dedotti.
D. Come sono tassati i rendimenti dei fondi pensione?
R. Sono tassati annualmente con una imposta sostitutiva con aliquota agevolata del 20%, inferiore del 6% rispetto all'aliquota generalmente applicabile agli altri redditi di natura finanziaria. Anche nella previdenza di secondo pilastro i rendimenti derivanti da investimenti effettuati in titoli pubblici ed equiparati sono tassati al 12,5%. Ai fondi pensione, poi, a determinate condizioni è riconosciuto un regime fiscale di esenzione per i rendimenti ottenuti da investimenti a lungo termine in Pir o in società italiane o in fondi per il venture capital.
D. Come sono tassate le prestazioni dei fondi?
R. Dal 2007 in poi tutte le prestazioni erogate da un fondo pensione sono soggette a una imposizione sostitutiva mediante l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta gravante solo sulla quota di prestazione corrispondente ai c ontributi dedotti e al tfr conferito. Per le prestazioni pensionistiche in capitale o in rendita, per le anticipazioni per spese sanitarie e per i riscatti totali o parziali, l'aliquota della ritenuta è del 15% con una anzianità di iscrizione al fondo pensione fino a 15 anni. Per ogni anno di anzianità di iscrizione successivo l'aliquota si riduce di uno 0,3% per arrivare fino a un minimo del 9% con il compimento di 35 anni di partecipazione alla forma complementare.
D. Cosa potrebbe cambiare con l'applicazione della delega fiscale?
R. La legge menziona esplicitamente la previdenza complementare quale bene da tutelare in occasione dell'attuazione della delega riguardante la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche. I futuri decreti legislativi, quindi, dovranno riordinare le deduzioni e le detrazioni, attualmente eccessivamente numerose, ma nel rispetto del principio e criterio direttivo di salvaguardare anche il risparmio previdenziale di secondo pilastro. La delega fiscale inoltre prevede la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa e, per quanto la formulazione letterale di tale criterio direttivo non sia dei più lineari, la prospettiva è che il risultato annuale di gestione del fondo pensione sia tassato non più con l'attuale criterio del maturato in capo alla forma pensionistica complementare ma con il maggiormente favorevole criterio del realizzato in capo all'aderente. Anche in tema di riforma e semplificazione dei fringe benefit relativi ai redditi di lavoro dipendente espressamente si prevede la salvaguardia della previdenza complementare. (riproduzione riservata)