
L’indennizzo compete per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva. Le giornate indennizzabili sono tutte quelle cadenti nel suddetto periodo, fatta eccezione per le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, che si verifichi non prima del terzo mese di gravidanza, la prestazione è riconosciuta per un periodo di 30 giorni successivi all’evento. L’indennità è giornaliera ed è fissata in misura pari all’80% del minimale di retribuzione giornaliera soggetta a contributi (56,87 euro), prevista per gli impiegati del settore commercio.
Per il riconoscimento dell’indennità sono necessari il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e la regolare copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità. In tal senso quindi, anche per la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2022, relativa agli ulteriori tre mesi di indennità, deve sussistere il già menzionato requisito riferito a tutto il periodo complessivo richiesto, comprensivo sia dei periodi relativi ai primi cinque mesi sia di quelli relativi agli ulteriori tre mesi.
In caso di indennizzo degli ulteriori tre mesi in argomento, il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome - pari a tre mesi da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore - potrà essere beneficiato solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità. Per poter richiedere gli ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il reddito è quello fiscalmente dichiarato.
Le lavoratrici interessate devono inoltrare domanda all’Inps. Alla richiesta, per la quale esiste un apposito modulo, deve essere allegato il certificato medico di gravidanza rilasciato dalla Asl, per quanto riguarda il periodo antecedente il parto, e il certificato di assistenza al parto, accompagnato da un certificato di stato di famiglia, relativamente al periodo (tre mesi) successivo. Va infine precisato che il pagamento dell’assegno di maternità è subordinato alla presentazione dei bollettini dei versamenti contributivi riguardanti i trimestri in cui cade l’intero periodo indennizzabile.
Tratto dall'inserto CF di Milano Finanza di sabato 24 febbraio