Per gli strumenti di previdenza complementare l'adesione avviene su base volontaria, a differenza della previdenza di base (Inps, casse di previdenza dei liberi professionisti) che ha natura obbligatoria. E' in ogni modo importante sottolineare come la scelta di iscriversi debba essere consapevole, acquisendo le necessarie conoscenze sul meccanismo di funzionamento della previdenza complementare, dalla contribuzione al percorso di investimento alla funzione e tipologia delle rendite sia come strumento di integrazione del trattamento erogato dal pilastro obbligatorio che per gestire il rischio longevità, vale a dire il rischio di sopravvivere al proprio reddito. L'adesione può tradursi in modalità collettiva o individuale: entrambe si realizzano con la sottoscrizione volontaria dello strumento previdenziale da parte del singolo, è differente però il presupposto. Nell'adesione collettiva la scelta individuale deriva dalla appartenenza del singolo risparmiatore ad una comunità ben definita connessa in genere con lo status lavorativo (ad esempio l'iscrizione al fondo pensione negoziale dei metalmeccanici, Cometa, operata da un lavoratore dipendente di una azienda che applica il contratto collettivo dei metalmeccanici). Nell'adesione individuale la sottoscrizione deriva esclusivamente dalla volontà del singolo prescindendo da qualsiasi interrelazione con il lavoro.
Per completezza di visione, guardando al meccanismo del silenzio assenso, vanno distinte le adesioni esplicite e quelle tacite. La finalità del silenzio assenso è favorire, attraverso un meccanismo semi-coercitivo, la devoluzione del tfr alla previdenza complementare per irrobustirne le fonti di finanziamento. Il riferimento è ai lavoratori dipendenti del settore privato, nel cui rapporto di lavoro si prevede la corresponsione del tfr alla cessazione del rapporto di lavoro (articolo 2120 del codice civile) e, nel pubblico impiego, ai lavoratori che rientrano nel perimetro del fondo pensione Perseo Sirio ed Espero. Al momento il meccanismo è in vigore per i nuovi assunti e anche per chi cambiasse occupazione. L'adesione esplicita deriva da una formale manifestazione di volontà del lavoratore che individua liberamente il veicolo previdenziale di confluenza del proprio tfr. Nel caso in cui vi sia un fondo pensione negoziale di riferimento, la scelta di un fondo pensione differente comporta la rinuncia al contributo del datore di lavoro cui si ha diritto solo nel caso di adesione al fondo collettivo. Nell'adesione tacita il silenzio del dipendente si considera come una implicita manifestazione di volontà di adesione alla forma pensionistica collettiva di riferimento. Per avere diritto al contributo del datore di lavoro è necessario però convertire l'adesione tacita in adesione esplicita. (riproduzione riservata)