
Domanda. Quali sono i documenti che bisogna farsi consegnare quando si compra in asta?
Risposta. L’art. 64 del Codice dei beni culturali prevede che il venditore sia tenuto a consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.
D. Da chi deve essere firmata l’expertise? E quando questa può essere contestata?
R. L’autenticità di un’opera può essere certificata, oltre che dallo stesso artista, da terzi che sono solitamente critici, storici, autorevoli studiosi o accademici e consulenti d’arte tramite la cosiddetta «expertise». Trattandosi di una valutazione «personale» (seppur autorevole), può essere contestata da terzi o da chiunque vi abbia interesse qualora non si ritenga che quanto dichiarato e attestato corrisponda al vero.
D. A chi ci si può rivolgere per farsi fare un’autenticazione?
R. Non esiste indicazione legislativa circa quali siano i soggetti che possono rilasciare certificati di autenticità. Nella prassi, successivamente alla morte dell’artista, tali certificati possono essere rilasciati dagli eredi dell’artista nonché da terzi esperti quali, inter alia, i comitati di esperti, gli archivi e le associazioni che siano mandatari degli eredi dell’artista defunto.
D. Qual è la fiscalità in caso di acquisto e vendita?
R. La cessione di opere d’arte e beni da collezione può essere fiscalmente rilevante o non rilevante a seconda del soggetto che pone in essere la vendita e delle modalità con cui viene effettuata. Secondo la prassi sulla disciplina è possibile individuare in questo ambito tre figure ben distinte: il mercante d’arte, lo speculatore occasionale e il collezionista privato. Nel primo caso, si pone in essere un’attività commerciale fiscalmente rilevante, i cui redditi sono annoverabili tra quelli «di impresa» ex art. 55 Tuir. e, come tali, soggetti a Irpef; nel secondo caso, si pone in essere un’attività commerciale fiscalmente rilevante, i cui redditi sono annoverabili tra quelli «diversi» e dunque tassati ai fini Irpef ex art. 67, comma 1, lett. i), Tuir; nel terzo caso, ove dunque si tratti di attività di mera dismissione patrimoniale, mossa unicamente dallo spirito culturale e dal gusto estetico del collezionista, non si pone in essere un’attività fiscalmente rilevante e i proventi ricavati dall’eventuale cessione di una propria opera d’arte, o bene da collezione, non configurano un reddito rientrante nelle categorie di reddito esistenti. Vi è dunque neutralità fiscale.
D. In caso di eredità, come si suddivide il patrimonio artistico di famiglia e come farlo valutare?
R. Al momento dell’apertura della successione, il patrimonio artistico cade in successione seguendo le regole previste dal codice civile. Qualora il collezionista desideri attribuire specifici beni ai propri eredi o legatari, è bene che rediga un testamento dettando disposizioni in merito. È consigliabile effettuare una valutazione, a opera di un esperto, di tali beni prima dell’apertura della successione; ma occorre altresì tenere a mente che il nostro ordinamento prevede, ai fini fiscali, una presunzione in base alla quale denaro, gioielli e mobilia si considerano compresi nell’attivo ereditario per un importo pari al 10% del valore globale dell’asse ereditario al netto delle franchigie previste dalla legge, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore. Ne deriva che l’esistenza e la proprietà di tali beni è presunta nella misura del 10% del valore complessivo netto dell’asse ereditario, salvo che non sia provato il contrario con un inventario analitico redatto ex art. 769 s.s. c.p.c..
Non sono, invece, ricompresi nel perimetro della predetta presunzione denaro, gioielli e mobilia detenuti, al momento del decesso, presso luoghi diversi dagli immobili a uso abitativo, come le cassette di sicurezza presso banche o depositi privati.
D. Come assicurare i beni da collezione?
R. È bene premettere che l’attività di protezione e di valorizzazione delle opere d’arte e dei beni da collezione mira a garantire la loro conservazione nel tempo, nonostante la loro movimentazione, da una collocazione all’altra, e nonostante il trascorrere degli anni. È quindi fondamentale che il collezionista si premuri di stipulare una idonea polizza assicurativa.
Ad esempio, è possibile stipulare una polizza «all risks», che permette di assicurare il bene contro ogni rischio tranne quelli espressamente esclusi dal contratto assicurativo, tra cui, a titolo esemplificativo, i danni causati da continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione. E ancora, vi è la polizza «a rischi nominati», ossia un contratto assicurativo che menziona espressamente i rischi per i quali si è assicurati, e la polizza chiamata «nail to nail», ovvero «chiodo a chiodo», che costituisce lo strumento assicurativo più idoneo in caso di movimentazione di una o più opere d’arte.
D. Come tutelarsi quando si compra da privati?
R. A differenza da quanto previsto in base all’art. 64 del Codice dei beni culturali, nei casi di compravendita tra privati, il legislatore è rimasto silente. Ne consegue che non vi sono regole ad hoc, ma è sempre bene chiedere al venditore di fornire tutta la documentazione attestante la provenienza e l’autenticità dell’opera (anche mediante cataloghi di mostre etc.) ed effettuare una due diligence specifica prima di acquistare un’opera o un bene da collezione.
Contenuto tratto dal numero di Patrimoni in edicola