Il regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle criptoattività (meglio conosciuto come “MiCAR”), applicabile parzialmente dal 30 giugno 2024 e integralmente dal 30 dicembre 2024, ha introdotto un quadro normativo armonizzato a livello europeo per disciplinare le criptoattività, i relativi emittenti e i fornitori di servizi (“CASP”) con l'obiettivo di garantire certezza del diritto, favorire un'innovazione responsabile e tutelare investitori, integrità del sistema e stabilità finanziaria. Tuttavia, l'evoluzione dei mercati delle criptoattività, l'ingresso di nuovi operatori (tra cui quelli finanziari tradizionali) e i più recenti sviluppi normativi internazionali sollevano interrogativi sull'adeguatezza del MiCAR rispetto al contesto attuale.
La consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea ha come scopo quello di valutare se il regolamento continui a rispondere efficacemente alle esigenze del settore. In attuazione degli articoli 140 e 142 del MiCAR, la Commissione intende richiedere un parere per orientare la revisione del MiCAR – consultando a tal fine anche l'EBA e l'ESMA – e raccogliere contributi sugli sviluppi del mercato non originariamente considerati dal regolamento, sull'opportunità di eventuali interventi politico-normativi e sulle questioni emerse nella prima fase di applicazione. La consultazione contribuirà inoltre alla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sviluppi delle criptoattività, in particolare su questioni che sono state escluse dall'ambito di applicazione del MiCAR. Il documento riguarda in particolare l'ambito di applicazione e le definizioni delle criptoattività diverse da asset-referenced token (“ART”, criptoattività che mirano a mantenere un valore stabile con riferimento a un altro valore o a una combinazione di due o più valori) ed electronic money token (“EMT”, che mirano a mantenere un valore stabile con riferimento a una singola valuta ufficiale), il regime di ART ed EMT, i relativi emittenti e l'adeguatezza della disciplina applicabile ai CASP. Le parti interessate sono inoltre state invitate a segnalare ulteriori questioni rilevanti non espressamente affrontate nel questionario. Anasf ha preparato un proprio contributo, condiviso con la Commissione, che tocca tutte e quattro le sezioni nelle quali è stata divisa questa consultazione, un ordine che rispetterà anche l'illustrazione che segue degli argomenti trattati nella risposta dell'Associazione.
Sull'ambito di applicazione e definizioni delle criptoattività ai sensi del Titolo II è incentrata la prima sezione, che include domande sulle attuali condizioni per l'offerta o la richiesta di ammissione alla negoziazione di criptoattività diverse dai token riferiti ad attività o dai token di moneta elettronica (che sono appunto disciplinate da suddetto Titolo). Il giudizio di Anasf sulle disposizioni del Titolo II del MiCAR, ad eccezione di quelle che presentano potenziali incrementi del rischio di truffe (come esenzioni per offerte di modesta entità o rivolte a investitori qualificati), è nel complesso positivo: si riscontra una sostanziale coerenza tra l'attuale disciplina del Titolo II e gli obiettivi di tutela degli investitori, integrità del mercato e promozione dell'innovazione. L'Associazione ha avuto anche modo di ribadire come le criptoattività che si qualifichino come strumenti finanziari ai sensi della direttiva MiFID II debbano rimanere soggetti alla principale normativa settoriale (la MiFID II, appunto), anche in virtù del sufficiente grado di chiarezza nella distinzione tra quel tipo di strumenti e le criptoattività regolate da MiCAR (e non coperte dalle disposizioni della MiFID II).
I requisiti applicabili agli ART e agli EMT e ai loro emittenti – disciplinati dal Titolo III e IV del Regolamento – sono l'oggetto della seconda sezione, che include domande sulle attuali condizioni per l'offerta o la richiesta di ammissione alla negoziazione di ART ed EMT, il loro regime prudenziale, il modello di emissione multipla dei token globali e, tenendo conto anche dell'interazione con i quadri normativi dei paesi terzi, i requisiti di riserva degli ART e degli EMT, i diritti di rimborso dei loro detentori e le misure di gestione delle crisi. Una particolare tipologia di criptoattività, per cui il MiCA istituisce un regime normativo su misura, è quella delle “stablecoin”, distinguendo anche in questo caso tra ART e EMT . Su di esse si è espressa Anasf, giudicandole non solamente idonee al ruolo di strumento di pagamento per transazioni all'ingrosso o per specifici casi d'uso, come i pagamenti internazionali, ma – data una delle caratteristiche delle fiat-backed stablecoin, ovvero essere garantite da strumenti liquidi denominati nella valuta fiat al cui valore si ancorano, come i titoli di Stato a breve termine – anche uno strumento in più per gli Stati membri e le istituzioni europee nella gestione del debito pubblico dei paesi dell'Unione, che potrebbe quindi venire in parte incamerato dalle riserve delle stablecoin. Nelle domande relative ai requisiti di liquidità e di riserva – presidi fondamentali per garantire la rimborsabilità di dette attività, tutelando i clienti, e ridurre i rischi per la stabilità finanziaria – per gli emittenti di ART e di EMT, l'Associazione ha chiesto maggiore rigore per quanto riguarda l'obbligo di costituire e mantenere una riserva, la sua composizione e i requisiti di custodia, nonché obblighi rafforzati per gli ART significativi (ART con una clientela ampia, un livello elevato di capitalizzazione di mercato o un numero elevato di operazioni). Infine, Anasf ha ritenuto molto significativi tutti i rischi per il sistema finanziario dell'UE associati al modello di emissione multipla di stablecoin globali, tra cui i rischi di corsa agli sportelli ed esaurimento delle riserve, di arbitraggio normativo e di limitazioni al trasferimento transfrontaliero delle riserve da parte di paesi terzi durante eventi di stress.
L'adeguatezza dell'attuale quadro giuridico per i CASP – contenuto nel Titolo V e VI del MiCAR –, trattata nella quarta sezione della consultazione, riguarda le questioni relative l'attuale ambito di applicazione dei servizi di criptoattività regolamentati dal MiCAR. Poiché le disposizioni di vigilanza per i CASP sono disciplinate dal pacchetto sull'integrazione e la vigilanza dei mercati (Market Integration and Supervision Package, “MISP”), la vigilanza sui CASP non è stata trattata nella presente consultazione. Anasf ritiene opportuno adeguare l'orientamento prudenziale per i fornitori di tali servizi, per meglio cogliere i rischi associati alla prestazione, e si è dichiarata favorevole all'introduzione di un test di adeguatezza per i servizi relativi alle criptoattività di ricezione e trasmissione, esecuzione e collocamento di criptoattività, che aumenterebbe la protezione dei clienti dei CASP, in particolare di quelli al dettaglio. L'Associazione, in una domanda aperta sulle sfide per la sicurezza informatica ancora aperte, ha potuto affermare come non sia stato ancora risolto completamente il problema dell'identificazione dei soggetti che posseggono ed eseguono operazioni in criptoattività, suggerendo di porre come obbligo l'inserimento di un codice identificativo del soggetto a livello europeo per eliminare le “aree grigie”.
Gli argomenti esclusi inizialmente dall'ambito di applicazione del MiCAR vengono trattati nella quarta e ultima sezione della consultazione, che contiene domande relative alla finanza decentralizzata (“DeFi”), allo staking di criptoattività – un meccanismo che consente, “bloccando” le proprie criptovalute in una blockchain, contribuendo in questo modo alla validazione delle transazioni, di ottenere un rendimento –, alle attività di prestito di criptoattività e ai token non fungibili (“NFT”). Per quanto riguarda la DeFi, Anasf sostiene l'introduzione di schemi di certificazione per i protocolli DeFi e per gli smart contract – contratti i cui termini vengono eseguiti automaticamente al verificarsi degli eventi o delle condizioni pattuite, che stanno alla base del funzionamento di alcuni servizi relativi alle criptoattività – che siano rilasciati da enti pubblici qualificati e universalmente disponibili. Per quanto riguarda, invece, i prestiti di criptoattività, secondo l'Associazione va adattata e applicata qualsiasi schema e regolamentazione prevista dalle norme europee vigenti in materia di finanziamento. Infine, viene richiesto un parere sul fatto che il MiCAR debba mirare ad aumentare la certezza giuridica della detenzione e dei trasferimenti di criptoattività e altre attività on-chain, con riferimento al diritto privato nazionale. Anasf giudica valide due delle cinque soluzioni proposte nel documento di consultazione: la prima vede la criptoattività, dunque l'attività tokenizzata, diventare attività ai sensi di legge, e il diritto di proprietà essere costituito direttamente dalla registrazione nella blockchain; il secondo, invece, prevede con la criptoattività sia l'asset per legge: quest'ultima non disciplina aspetti come la definizione della proprietà di un token o le modalità di trasferimento, ma stabilisce le conseguenze giuridiche delle registrazioni nel registro distribuito, e potrebbe essere la stessa legge europea a questo punto a stabilire – uniformemente, per tutti gli Stati membri – chi possa esercitare pienamente i diritti connessi a tali attività. (riproduzione riservata)