Attenzione agli effetti delle operazioni di investimento poste in essere ad estremo ridosso del momento del decesso, soprattutto se riguardano investimenti «esenti» ai fini dell'imposta sulle successioni. Importante (e corretto) chiarimento arriva con la risposta a interpello n. 131 del 25 giugno dell'Agenzia delle Entrate, con cui viene stabilito un principio fondamentale ai fini della determinazione della base imponibile dell'attivo ereditario per il calcolo dell'imposta di successione: devono essere considerate le somme giacenti sul conto corrente del de cuius al momento del decesso. Ne consegue che, qualora quest'ultimo abbia acquistato titoli di Stato prima della morte, assume rilievo il saldo risultante alla data del perfezionamento dell'acquisto del titolo (data di esecuzione), non rilevando invece che la contabilizzazione da parte della banca sia avvenuta successivamente (data di valuta).
Nel caso di specie Tizia decedeva alle 22 del 22 aprile 2025. Nella medesima giornata alle 9.34 l'istituto di credito con cui de cuius intratteneva il conto corrente aveva eseguito un ordine di acquisto di un Bot. Operazione che era stata contabilizzata in data 24 aprile 2025.
Alla luce di quanto sopra gli eredi hanno presentato istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate al fine di chiarire quale fosse il corretto criterio di determinazione della base imponibile dell'attivo ereditario con riferimento alle somme giacenti sul conto corrente bancario della de cuius. In particolare, è stato chiesto se la base imponibile dovesse essere determinata assumendo il saldo disponibile alla data del decesso, comprensivo degli effetti dell'acquisto del Buono Ordinario del Tesoro, ovvero il maggior saldo contabile risultante dalla certificazione di consistenza bancaria rilasciata ai fini successori, nella quale l'operazione di acquisto del predetto titolo di Stato non era stata ancora contabilmente regolata alla data di apertura della successione.
L'Agenzia delle Entrate, richiamando non solo la normativa e la prassi vigenti in materia di imposta di successione, con particolare riferimento al regime di esclusione dall'imposta dei titoli di Stato, ma anche la sentenza 953 del 15 novembre 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche secondo cui, ai fini della ricostruzione dei cespiti successori, non assume rilievo il momento della contabilizzazione dei titoli, ha precisato che, con riferimento all'acquisto dei titoli di Stato, occorre avere riguardo al momento del perfezionamento dell'operazione (data di esecuzione), mentre la successiva annotazione sul conto corrente attiene esclusivamente al regolamento contabile del relativo controvalore (data di valuta).
Pertanto ai fini della determinazione del saldo del conto corrente alla data di apertura della successione da indicare nella dichiarazione di successione «occorre tener conto delle operazioni attive e passive effettuate e perfezionatesi anteriormente al suo decesso». Di conseguenza l'acquisto del titolo di Stato deve ritenersi perfezionato anteriormente alla morte della de cuius, risultando irrilevante la circostanza che la banca ne abbia provveduto alla relativa contabilizzazione soltanto successivamente al decesso. (riproduzione riservata)