Spesso lo strumento del trust appare penalizzato da norme non sempre scritte in maniera adeguata e da interpretazioni, purtroppo anche ufficiali, che fanno emergere una non completa conoscenza dell'istituto.
Con la risposta n. 146/2026 l'Agenzia delle Entrate conferma il consolidato principio di irrilevanza fiscale della retrocessione al disponente dei beni in trust a seguito dello scioglimento anticipato, anche nell'ipotesi in cui le partecipazioni segregate abbiano mutato veste giuridica per effetto di una fusione societaria intervenuta medio tempore.
Nel caso di specie, la disponente aveva apportato in un trust, istituito a Londra e con domicilio fiscale in Italia, la nuda proprietà delle partecipazioni di due società, poi fuse per incorporazione con contestuale trasformazione dell'incorporante da spa a srl.
Le parti hanno deciso di sciogliere anticipatamente il trust, secondo il meccanismo della "statutory termination" ai sensi della sezione 121 del Trusts Act 2019 neozelandese, mediante un «atto di scioglimento del Trust». Quest'atto, con il quale la parte beneficiaria rinuncia alla propria posizione, in via meramente abdicativa, senza corrispettivo né designazione di terzi, a seguito della sottoscrizione da parte della Beneficiaria, del Trustee, del Guardiano e della Disponente comporterà la retrocessione automatica delle partecipazioni post-fusione alla disponente.
L'Agenzia ha ribadito l'irrilevanza fiscale della retrocessione prendendo in considerazione, innanzitutto, l'art. 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990 secondo cui, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, il presupposto impositivo richiede un arricchimento gratuito del beneficiario al momento dell'attribuzione definitiva. Ha tenuto conto, inoltre, della circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 relativa alla rilevanza fiscale della costituzione del vincolo di destinazione; della risposta n. 165/2024, concernente la retrocessione ai disponenti dei beni dai medesimi apportati al trust, nonché dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 31857/2023, la quale ha statuito che l'anticipata cessazione del trust fa venir meno il presupposto di imposta in quanto priva l'operazione della potenzialità di arricchimento gratuito da parte dei terzi.
L'Agenzia, pertanto, ha ritenuto l'operazione neutrale, non ravvisando nel caso in esame un trasferimento di ricchezza in favore di un beneficiario. Tale neutralità, precisa l'Agenzia, nel caso di specie non è scalfita dalla fusione intervenuta, poiché la nuda proprietà oggi detenuta discende, in continuità sostanziale, da quella originariamente apportata a prescindere dall'incremento di valore nel frattempo maturato. Ai fini delle imposte sui redditi, inoltre, l'Agenzia, partendo dalle disposizioni dell'art. 9, comma 5, e dell'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), Tuir - che subordinano l'emersione di plusvalenze da partecipazioni alla natura onerosa dell'atto costitutivo o traslativo - ha concluso che, mancando l'onerosità sia nell'apporto sia nella retrocessione, non si sia realizzato nessun evento fiscalmente rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
La pronuncia, pertanto, si colloca nel solco della riforma del 2024 confermando che, ai fini impositivi, ciò che rileva è l'effettivo trasferimento di ricchezza verso soggetti terzi, non la vicenda formale del vincolo o dei beni che vi transitano. (riproduzione riservata)