Quindi non si tratta di una plusvalenza immobiliare, ma bensì di una plusvalenza generica (e ciò non è una dato positivo per i contribuenti). Questa la soluzione tratteggiata dalla risoluzione n. 6/E del 19 gennaio 2015 in risposta ad una istanza di interpello.
Il caso riguardava una persona fisica che aveva stipulato un contratto preliminare avente per oggetto l'acquisto di un'unità abitativa in un complesso immobiliare.
Mentre l'immobile risultava ancora in costruzione (e il preliminare manteneva pienamente i suoi effetti) la persona fisica stava valutando nuove opzioni.
Le mutate prospettive del promittente acquirente ed anche le condizioni di mercato lo avevano portato a considerare la possibilità di cedere a terzi il preliminare.
Ciò considerato il dubbio era il trattamento fiscale da riservare al corrispettivo ricevuto a fronte del subentro nel contratto preliminare di una terza persona rispetto al firmatario. Per confermare la linea interpretativa seguita per la qualificazione fiscale di una somma occorre una premessa civilistica.
Il contratto preliminare non ha effetti reali (non comporta il trasferimento della proprietà) ma produce esclusivamente effetti obbligatori: una parte di obbliga a cedere e l'altra ad acquistare il bene (con possibilità solitamente di acquisto da parte di un terzo).
Ciò considerato l'agenzia delle entrata reputa in primo luogo che una eventuale cessione del preliminare prima descritto porta a includere il corrispettivo ricevuto tra i redditi diversi di cui all'articolo 67 del Tuir. Ma una volta giunta a tale conclusione il lavoro interpretativo non si può concludere in quanto tale norma comprende diversi ipotesi di redditi diversi. Tra questi vi sono quelli di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b) che è quella norma che assoggetta a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili.
Ma se il preliminare non ha effetto reali neanche la sua cessione ne può avere e quindi tale fattispecie reddituale non è confacente con il caso in esame.
Invece secondo l'agenzia i corrispettivi percepiti devono essere inclusi nella fattispecie descritta dall'articolo 67, comma 1, lettera l) ovvero quella norma che considera redditi i corrispettivi percepiti per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Vi è da dire che la scelta effettuata dalla risoluzione 6/E non è indifferente per i contribuenti. Ricordiamo infatti che i redditi diversi di cui alla lettera l) risultano sempre tassati come tali senza che sia posta alcuna condizione temporale.
Al contrario le plusvalenze immobiliari relative ai fabbricati risultano redditi tassati solo se infra quinquennali, nel senso che plusvalenze generatesi dopo i cinque anni perdono rilievo da un punto di vista fiscale. (riproduzione riservata)